CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37399/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 17/03/20212 del tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'annullamento della ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Foggia adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. respingeva l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo tribunale in ordine ad un trattore, con riferimento al reato di cui agli artt. 256 e 256 bis del Dlgs. 152/06. 2. Avverso la predetta ordinanza,[OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione sollevando un unico motivo di impugnazione. 3. Rappresenta la inosservanza di norme processuali ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e contesta la esclusione della qualità di terzo di buona fede in capo alla stessa che, al contrario, sussisterebbe, non avendo partecipato al reato né avendo lucrato alcun profitto dal medesimo. Ella sarebbe a capo della [OSCURATO:PERSONA] intestataria del trattore sequestrato ma nel contempo avrebbe perso la qualifica di imprenditore agricolo dal 31 dicembre 2015, con conseguente indiretta rinunzia al mezzo agricolo suindicato. La stessa avrebbe anche trasferito la propria originaria residenza senza avere più alcun contatto con i propri familiari. Da tali complessivi dati conseguirebbe, per "facta concludentia", che la ricorrente nulla poteva sapere della ipotizzata attività criminosa né sarebbe ascrivibile alla stessa un comportamento negligente avendo abbandonato il mezzo, non marciante, nella proprietà del cugino [OSCURATO:PERSONA]. Si aggiunge, in punto di fatto, che risulterebbe che il trattore sarebbe stato utilizzato per attività di sversamento solo in data 12 gennaio, mentre il 5 gennaio non emergerebbe nessuno sversamento dallo stesso e, dunque, il suo uso non potrebbe integrare la condotta ipotizzata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Premesso che già alla luce della sostenuta rinunzia al trattore, come affermato dalla difesa, il ricorso risulta inammissibile per carenza di interesse in capo alla ricorrente siccome non legittimata ad aspirare alla restituzione del mezzo, va osservato che a fronte della intervenuta ricostruzione di una condotta relativa al trasporto di rifiuti con sversamento e combustione, corredata della identificazione del trattore della ricorrente utilizzato in varie date per il trasporto di rifiuti finalizzati allo sversamento e incendio nell'altrui proprietà, e a fronte della esclusione, da parte del tribunale, in capo alla Vasciarelli, della qualifica di terzo di buona fede in ragione dell'accertato utilizzo illecito del veicolo e della assenza di ogni dimostrazione di condotte diligenti volte ad escludere il predetto uso, si è proposta soltanto una diversa valutazione dei fatti assieme alla astratta evocazione della buona fede, senza alcuna illustrazione di dati dimostrativi di una condotta diligente volta a evitare utiizzi illeciti. Tanto in contrasto con il principio per cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Il controllo della Corte di Cassazione è dunque limitato ai soli profili della violazione di legge. La verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misura cautelare reale è necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu oculi (per tutte: Sez. U, n. 6 del 27/03/1992 - dep. 07/11/1992, Midolini, Rv. 191327; Sez. U, n. 7 del 23/02/2000 - dep. 04/05/2000, Mariano, Rv. 215840); in altri termini, quindi, non è possibile, come invece proposto in ricorso, che il controllo di cassazione si traduca in un controllo che investe, sia pure in maniera incidentale, il merito dell'impugnazione. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa