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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 1973

Cassazione n. 34317/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22.12.1973 avverso la sentenza del 22 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, per quanto riguarda la mancata esclusione della recidiva contestata, il giudice del gravame ha rilevato che l'insieme dei precedenti penali, unitamente alle modalità complessive della condotta caratterizzate da un duplice allontanamento, erano sintomatiche di una certa pervicacia; inoltre, con riferimento specifico alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ha fatto ricorso a una motivazione coerente, logica e puntuale, osservando che il duplice allontanamento non consente di valutare la condotta come occasionale, risultando sintomatico, di converso, di una certa intensità del dolo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22.12.1973 avverso la sentenza del 22 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, per quanto riguarda la mancata esclusione della recidiva contestata, il giudice del gravame ha rilevato che l'insieme dei precedenti penali, unitamente alle modalità complessive della condotta caratterizzate da un duplice allontanamento, erano sintomatiche di una certa pervicacia; inoltre, con riferimento specifico alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ha fatto ricorso a una motivazione coerente, logica e puntuale, osservando che il duplice allontanamento non consente di valutare la condotta come occasionale, risultando sintomatico, di converso, di una certa intensità del dolo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 se
Sentenza Cassazione n. 34317/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris