Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:T:2023:42
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TO0117_INF
Ordinanza del presidente del Tribunale del 1
o
febbraio 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑117/22 R)
«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari
(Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 14‑17)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 20, 23)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno meramente ipotetico fondato su eventi futuri e incerti – Carattere insufficiente per giustificare l’urgenza
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 39‑42)
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.