Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39298/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso (come integrato da successiva memoria) proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità, peraltro richiede una rivalutazione del fatto non consentita, reiterando i motivi di appello senza confronto con la motivazione della sentenza.

Il ricorso è assolutamente generico, la sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado in doppia conforme) rileva la vendita di beni nonostante il debito con il fisco.

Inoltre, disponeva la vendita della quota di partecipazione nella società RTI [OSCURATO:PERSONA] srl nonostante il pignoramento della stessa (era stato nominato custode del bene pignorato).

Il ricorso in cassazione non contiene motivi di legittimità limitandosi a reiterare i motivi di appello e chiedendo alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita.

Ed al riguardo deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M. i Dichiara inammissibile il ricorso e condanna \lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso (come integrato da successiva memoria) proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità, peraltro richiede una rivalutazione del fatto non consentita, reiterando i motivi di appello senza confronto con la motivazione della sentenza. Il ricorso è assolutamente generico, la sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado in doppia conforme) rileva la vendita di beni nonostante il debito con il fisco. Inoltre, disponeva la vendita della quota di partecipazione nella società RTI [OSCURATO:PERSONA] srl nonostante il pignoramento della stessa (era stato nominato custode del bene pignorato). Il ricorso in cassazione non contiene motivi di legittimità limitandosi a reiterare i motivi di appello e chiedendo alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. Ed al riguardo deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. i Dichiara inammissibile il ricorso e condanna \lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così