CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 34485/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relative a reati di calunnia (la prima sentenza sub 1), nonché truffa e calunnia (sentenza sub 2). Ritenuto che il motivo unico proposto (erronea applicazione di legge penale per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, con correlato difetto di motivazione), rappresenta doglianza in fatto, peraltro riproduttiva dell'istanza, con argomenti che il giudice dell'esecuzione ha affrontato e risolto con ragionamento non manifestamente illogico ed immune da vizi (cfr. pag. 2 e 3). Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Considerato che la verifica deve riguardare i concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e il fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) o espressione di abitualità delle condotte. Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie dei fatti giudicati con le sentenze, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, segnalando il lasso temporale tra le condotte, poste in essere a distanza di nove mesi tra loro, la diversa natura delle vicende, una connessa a un rapporto debitorio, l'altra a rapporto commerciale di natura truffaldina, il diverso luogo di esecuzione delle condotte. Considerato che le deduzioni difensive, relative alla riferibilità dei reati di calunnia al medesimo libretto di assegni, nella stessa prospettazione del ricorrente, è collegata ad un modus operandi indicato come tipico (cioè quello dell'emissione di assegni a vuoto, seguiti dalla falsa denuncia di smarrimento del titolo, onde evitare il protesto), dunque modalità espressione di una non occasionalità delle condotte piuttosto che quale sussistenza del medesimo disegno criminoso che deve, ab origine, ispirare tutte le condotte. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 I