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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 15235/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento depositato in data 20 ottobre 2022, la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione della confisca di prevenzione disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], presentata ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 dal terzo interessato [OSCURATO:PERSONA], figlio del proposto.

A sostegno della decisione il giudice ha rilevato che la prova nuova addotta dall'istante, ossia la registrazione video di una conversazione intercorsa tra il Dott. [OSCURATO:PERSONA], dirigente della Polizia di Stato che aveva effettuato le indagini patrimoniali relative al richiamato provvedimento ablativo, e l'[OSCURATO:PERSONA] - nel corso della quale il primo aveva riferito al secondo di non avere mai fatto accertamenti sul nucleo familiare del proposto [OSCURATO:PERSONA] e di nutrire dubbi circa il fatto che le condizioni economiche dei componenti fossero tali da non giustificare gli incrementi patrimoniali registrati -, non poteva considerarsi prova nuova, posto che il giudice della misura di prevenzione aveva fondato il proprio convincimento, in ordine all'esistenza della sproporzione reddituale del nucleo familiare del proposto, sugli esiti degli accertamenti peritali disposti proprio al fine di colmare la lacuna investigativa indicata, riferita, peraltro, con formula dubitativa dal Dott. [OSCURATO:PERSONA], di modo che la prova medesima non poteva dirsi neppure decisiva.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, affidando l'impugnativa a due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione in ordine al profilo del difetto di novità della prova orale posta a fondamento dell'istanza di revocazione.

E' addotto che la stessa, ove acquisita, avrebbe fornito un'imprescindibile chiave di lettura in ordine alle discutibili modalità di conduzione delle indagini patrimoniali poste a fondamento della confisca di prevenzione applicata ad [OSCURATO:PERSONA], solo integrate e completate dagli accertamenti condotti dal perito nominato dal giudice della prevenzione, di modo i relativi esiti non potevano ritenersi atti a superare gli esiti delle predette indagini patrimoniali, che, in quanto affette da un 'peccato originale', erano state tali da rendere del tutto inattendibile il giudizio sulla sproporzione reddituale dei componenti del nucleo familiare del proposto [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 19 e 24 d.lgs. n. 159 del 2012 e vizio di motivazione in riferimento all'inidoneità della prova nuova e alla ritenuta sproporzione reddituale dell'intero familiare del proposto, essendosi tale ultimo accertamento spiegato secondo una direzione di pregiudiziale sfavore verso il proposto stesso ed i suoi familiari.4.

Con requisitoria in data 15 marzo 2023 - pervenuta, quindi, tardivamente, avuto riguardo ai termini di cui all'art. 611 cod. proc. pen., di modo che delle relative argomentazioni non è consentito tener conto - il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.

5. In data 17 marzo 2023, il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire tramite PEC memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La questione dedotta con il ricorso in esame presuppone la definizione del concetto di prova nuova in riferimento all'istituto della revocazione della confisca, come disciplinato dall'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011.

1.1. Il tema è stato oggetto di approfondimento interpretativo da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.

A suffragio dell'approdo raggiunto, ossia che le nuove prove che rendono ammissibile il richiamato rimedio straordinario devono individuarsi in quelle che non è stato possibile dedurre nell'ambito del procedimento, perché riguardanti fatti decisivi e mezzi per dimostrarli incolpevolmente sconosciuti al momento del giudizio, la Corte ha evocato la particolare disciplina delle deduzioni e l'intero assetto normativo del procedimento di prevenzione, che non consentono di ritenere l'istituto della revocazione sovrapponibile - quanto all'ampiezza degli elementi di prova deducibili - all'ipotesi della revisione del giudicato penale prevista, in caso di nuove prove, dall'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: «La scelta del legislatore (come emerge anche dalla relazione illustrativa del codice antimafia) - ha spiegato - trova la sua ratio giustificativa nell'intento di realizzare lo scopo di una tendenziale stabilizzazione del giudicato in materia di prevenzione patrimoniale, consolidandone gli effetti nel massimo grado possibile» (in motivazione, pag. 29).Donde, ha concluso il Collegio di vertice nel senso che: «La revocazione della confisca di prevenzione può ritenersi legittimata dalle sole prove che siano ad essa sopravvenute (nel senso della loro materiale formazione), ovvero da quelle decisive che vengano incolpevolmente scoperte dopo che la misura sia divenuta definitiva (essendo, pertanto, originariamente preesistenti).

Non rilevano, pertanto, le prove deducibili ma non dedotte nell'ambito del procedimento di prevenzione.

Le prove nuove che rendono ammissibile il rimedio straordinario sono quelle formate dopo la conclusione del procedimento di prevenzione, ovvero quelle che non è stato possibile dedurvi, perché riguardanti fatti decisivi e mezzi per dimostrarli all'epoca incolpevolmente sconosciuti, e non anche quelle che, pur accessibili e dunque sottoponibili alla valutazione del giudice nel procedimento, abbiano assunto consistenza o un particolare significato dopo la sua conclusione, anche semplicemente sulla base dell'esperimento delle corrispondenti iniziative difensive» (in motivazione, pag. 30).

1.2. A corredo e precisazione della definizione di prova nuova nel giudizio di revocazione della confisca di prevenzione, le Sezioni Unite hanno evidenziato che, alla luce dell'autonomia esistente questo istituto e quello della revisione del giudicato penale, ben si giustifica anche: « .. la diversa valenza che può assumere la nozione di decisività del novum probatorio nel giudizio di revisione e in quello di revocazione della confisca.

Nel giudizio di revisione, infatti, l'acquisizione anche di una sola prova può giustificare la rimozione del giudicato di condanna, se la stessa risulti idonea, di per sé ovvero unitamente a quelle già valutate, a far sorgere almeno un ragionevole dubbio sulla colpevolezza del condannato.

La prova nuova, pertanto, deve condurre all'accertamento, in termini di ragionevole sicurezza, di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772).

Nel procedimento di revocazione, di contro, la valutazione relativa alla decisività della nuova prova si assesta su una soglia più avanzata, poiché la stessa può essere apprezzata, attesa la connotazione finalistica che deve orientarne la richiesta per effetto della previsione di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. cit., solo nella prospettiva della sua stretta correlazione all'accertamento di un vizio genetico del provvedimento definitivo, ossia di un difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura patrimoniale» (in motivazione, pag. 28).

2. Tale l'ordito disciplinare e interpretativo alla stregua del quale deve essere condotto l'esame della questione rimessa a questa Corte dal ricorrente, deve osservarsi come i rilievi cui l'impugnativa è affidata sono, per un verso, manifestamente infondati, per altro verso generici.

2.1. Quanto al primo aspetto, ossia quello della novità del fatto e del mezzo per dimostrarlo, è di tutta evidenza come il tema della insufficienza degli accertamenti patrimoniali, compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] sul conto dei componenti del nucleo familiare del proposto [OSCURATO:PERSONA], fosse noto sin dal giudizio che si era svolto in funzione dell'applicazione della confisca di prevenzione, tanto vero che era stato dedotto finanche con il ricorso per cassazione presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto della Corte di appello di Lecce in data 10 febbraio 2014, accolto da questa Corte con sentenza dell'8 luglio 2015, che aveva annullato il provvedimento impugnato, limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di Veronica Quarta, con rinvio per nuovo esame proprio sul punto relativo alle ragioni per le quali i beni loro intestati, sottoposti a misura di prevenzione, dovessero essere ritenuti nella diretta disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

Accertamento, che, in sede di rinvio, era stato condotto disponendo perizia, che aveva verificato, tramite la ricostruzione dei movimenti di conto corrente riferibili alle posizioni bancarie di [OSCURATO:PERSONA] e degli investimenti in titoli del debito pubblico da questi effettuati, come il ricorrente avesse iniziato l'attività d'impresa unicamente tramite le rimesse finanziarie del padre [OSCURATO:PERSONA] e l'avesse esercitata svolgendo attività strumentali e complementari rispetto alle attività imprenditoriali dell'ascendente, investendone poi gli utili - derivanti in maniera assorbente dalle rimesse del proposto - nei ridetti titoli del debito pubblico: da qui la ritenuta disponibilità in capo al proposto dei beni formalmente intestati al figlio.

Donde, la prova nuova, sulla quale [OSCURATO:PERSONA] ha inteso fondare l'istanza di revocazione della confisca dei beni formalmente a lui intestati, attiene ad un fatto, ossia la consistenza del suo patrimonio nel tempo in cui si manifestò la pericolosità sociale del padre, che è stata oggetto di esaustiva verifica nell'ambito del giudizio per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, a nulla rilevando che i risultati del relativo accertamento possano assumere <<un particolare significato dopo la sua conclusione ... sulla base dell'esperimento di... iniziative difensive», come l'interlocuzione registrata con il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] che aveva originariamente espletato le indagini patrimoniali.

2.2. Quanto al secondo aspetto, ossia la decisività della prova, emerge come quella allegata ne sia priva.

Colpisce, in primo luogo, che il dirigente della Polizia di Stato si sia limitato ad esprimere soltanto 'dubbi' quanto all'esistenza dei presupposti per sottoporre a confisca di prevenzione i beni formalmente intestati ai membri del nucleo familiare del proposto [OSCURATO:PERSONA].

Non può non rilevarsi, poi, che l'indeterminata deduzione di parzialità degli accertamenti patrimoniali compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] (il c.d. 'peccato originale') finisce per risolversi in una petizione, meramente esplorativa, diretta a rimettere in discussione tutta la piattaforma probatoria posta a sostegno della misura patrimoniale applicata, senza alcuna puntuale indicazione di quali sarebbero stati gli specifici accertamenti omessi i cui risultati, se conosciuti, sarebbero stati tali da condurre il perito nominato dalla Corte di appello di Lecce, in sede di giudizio di rinvio, a conclusioni del tutto differenti rispetto a quelle di cui si è dato conto nel punto che precede (2.1.).

3. Ne viene che sia il primo che il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.

4. Tutto quanto esposto comporta la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento depositato in data 20 ottobre 2022, la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione della confisca di prevenzione disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], presentata ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 dal terzo interessato [OSCURATO:PERSONA], figlio del proposto. A sostegno della decisione il giudice ha rilevato che la prova nuova addotta dall'istante, ossia la registrazione video di una conversazione intercorsa tra il Dott. [OSCURATO:PERSONA], dirigente della Polizia di Stato che aveva effettuato le indagini patrimoniali relative al richiamato provvedimento ablativo, e l'[OSCURATO:PERSONA] - nel corso della quale il primo aveva riferito al secondo di non avere mai fatto accertamenti sul nucleo familiare del proposto [OSCURATO:PERSONA] e di nutrire dubbi circa il fatto che le condizioni economiche dei componenti fossero tali da non giustificare gli incrementi patrimoniali registrati -, non poteva considerarsi prova nuova, posto che il giudice della misura di prevenzione aveva fondato il proprio convincimento, in ordine all'esistenza della sproporzione reddituale del nucleo familiare del proposto, sugli esiti degli accertamenti peritali disposti proprio al fine di colmare la lacuna investigativa indicata, riferita, peraltro, con formula dubitativa dal Dott. [OSCURATO:PERSONA], di modo che la prova medesima non poteva dirsi neppure decisiva. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, affidando l'impugnativa a due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione in ordine al profilo del difetto di novità della prova orale posta a fondamento dell'istanza di revocazione. E' addotto che la stessa, ove acquisita, avrebbe fornito un'imprescindibile chiave di lettura in ordine alle discutibili modalità di conduzione delle indagini patrimoniali poste a fondamento della confisca di prevenzione applicata ad [OSCURATO:PERSONA], solo integrate e completate dagli accertamenti condotti dal perito nominato dal giudice della prevenzione, di modo i relativi esiti non potevano ritenersi atti a superare gli esiti delle predette indagini patrimoniali, che, in quanto affette da un 'peccato originale', erano state tali da rendere del tutto inattendibile il giudizio sulla sproporzione reddituale dei componenti del nucleo familiare del proposto [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 19 e 24 d.lgs. n. 159 del 2012 e vizio di motivazione in riferimento all'inidoneità della prova nuova e alla ritenuta sproporzione reddituale dell'intero familiare del proposto, essendosi tale ultimo accertamento spiegato secondo una direzione di pregiudiziale sfavore verso il proposto stesso ed i suoi familiari.4. Con requisitoria in data 15 marzo 2023 - pervenuta, quindi, tardivamente, avuto riguardo ai termini di cui all'art. 611 cod. proc. pen., di modo che delle relative argomentazioni non è consentito tener conto - il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. 5. In data 17 marzo 2023, il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire tramite PEC memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La questione dedotta con il ricorso in esame presuppone la definizione del concetto di prova nuova in riferimento all'istituto della revocazione della confisca, come disciplinato dall'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011. 1.1. Il tema è stato oggetto di approfondimento interpretativo da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. A suffragio dell'approdo raggiunto, ossia che le nuove prove che rendono ammissibile il richiamato rimedio straordinario devono individuarsi in quelle che non è stato possibile dedurre nell'ambito del procedimento, perché riguardanti fatti decisivi e mezzi per dimostrarli incolpevolmente sconosciuti al momento del giudizio, la Corte ha evocato la particolare disciplina delle deduzioni e l'intero assetto normativo del procedimento di prevenzione, che non consentono di ritenere l'istituto della revocazione sovrapponibile - quanto all'ampiezza degli elementi di prova deducibili - all'ipotesi della revisione del giudicato penale prevista, in caso di nuove prove, dall'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: «La scelta del legislatore (come emerge anche dalla relazione illustrativa del codice antimafia) - ha spiegato - trova la sua ratio giustificativa nell'intento di realizzare lo scopo di una tendenziale stabilizzazione del giudicato in materia di prevenzione patrimoniale, consolidandone gli effetti nel massimo grado possibile» (in motivazione, pag. 29).Donde, ha concluso il Collegio di vertice nel senso che: «La revocazione della confisca di prevenzione può ritenersi legittimata dalle sole prove che siano ad essa sopravvenute (nel senso della loro materiale formazione), ovvero da quelle decisive che vengano incolpevolmente scoperte dopo che la misura sia divenuta definitiva (essendo, pertanto, originariamente preesistenti). Non rilevano, pertanto, le prove deducibili ma non dedotte nell'ambito del procedimento di prevenzione. Le prove nuove che rendono ammissibile il rimedio straordinario sono quelle formate dopo la conclusione del procedimento di prevenzione, ovvero quelle che non è stato possibile dedurvi, perché riguardanti fatti decisivi e mezzi per dimostrarli all'epoca incolpevolmente sconosciuti, e non anche quelle che, pur accessibili e dunque sottoponibili alla valutazione del giudice nel procedimento, abbiano assunto consistenza o un particolare significato dopo la sua conclusione, anche semplicemente sulla base dell'esperimento delle corrispondenti iniziative difensive» (in motivazione, pag. 30). 1.2. A corredo e precisazione della definizione di prova nuova nel giudizio di revocazione della confisca di prevenzione, le Sezioni Unite hanno evidenziato che, alla luce dell'autonomia esistente questo istituto e quello della revisione del giudicato penale, ben si giustifica anche: « .. la diversa valenza che può assumere la nozione di decisività del novum probatorio nel giudizio di revisione e in quello di revocazione della confisca. Nel giudizio di revisione, infatti, l'acquisizione anche di una sola prova può giustificare la rimozione del giudicato di condanna, se la stessa risulti idonea, di per sé ovvero unitamente a quelle già valutate, a far sorgere almeno un ragionevole dubbio sulla colpevolezza del condannato. La prova nuova, pertanto, deve condurre all'accertamento, in termini di ragionevole sicurezza, di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772). Nel procedimento di revocazione, di contro, la valutazione relativa alla decisività della nuova prova si assesta su una soglia più avanzata, poiché la stessa può essere apprezzata, attesa la connotazione finalistica che deve orientarne la richiesta per effetto della previsione di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. cit., solo nella prospettiva della sua stretta correlazione all'accertamento di un vizio genetico del provvedimento definitivo, ossia di un difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura patrimoniale» (in motivazione, pag. 28). 2. Tale l'ordito disciplinare e interpretativo alla stregua del quale deve essere condotto l'esame della questione rimessa a questa Corte dal ricorrente, deve osservarsi come i rilievi cui l'impugnativa è affidata sono, per un verso, manifestamente infondati, per altro verso generici. 2.1. Quanto al primo aspetto, ossia quello della novità del fatto e del mezzo per dimostrarlo, è di tutta evidenza come il tema della insufficienza degli accertamenti patrimoniali, compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] sul conto dei componenti del nucleo familiare del proposto [OSCURATO:PERSONA], fosse noto sin dal giudizio che si era svolto in funzione dell'applicazione della confisca di prevenzione, tanto vero che era stato dedotto finanche con il ricorso per cassazione presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto della Corte di appello di Lecce in data 10 febbraio 2014, accolto da questa Corte con sentenza dell'8 luglio 2015, che aveva annullato il provvedimento impugnato, limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di Veronica Quarta, con rinvio per nuovo esame proprio sul punto relativo alle ragioni per le quali i beni loro intestati, sottoposti a misura di prevenzione, dovessero essere ritenuti nella diretta disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Accertamento, che, in sede di rinvio, era stato condotto disponendo perizia, che aveva verificato, tramite la ricostruzione dei movimenti di conto corrente riferibili alle posizioni bancarie di [OSCURATO:PERSONA] e degli investimenti in titoli del debito pubblico da questi effettuati, come il ricorrente avesse iniziato l'attività d'impresa unicamente tramite le rimesse finanziarie del padre [OSCURATO:PERSONA] e l'avesse esercitata svolgendo attività strumentali e complementari rispetto alle attività imprenditoriali dell'ascendente, investendone poi gli utili - derivanti in maniera assorbente dalle rimesse del proposto - nei ridetti titoli del debito pubblico: da qui la ritenuta disponibilità in capo al proposto dei beni formalmente intestati al figlio. Donde, la prova nuova, sulla quale [OSCURATO:PERSONA] ha inteso fondare l'istanza di revocazione della confisca dei beni formalmente a lui intestati, attiene ad un fatto, ossia la consistenza del suo patrimonio nel tempo in cui si manifestò la pericolosità sociale del padre, che è stata oggetto di esaustiva verifica nell'ambito del giudizio per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, a nulla rilevando che i risultati del relativo accertamento possano assumere <<un particolare significato dopo la sua conclusione ... sulla base dell'esperimento di... iniziative difensive», come l'interlocuzione registrata con il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] che aveva originariamente espletato le indagini patrimoniali. 2.2. Quanto al secondo aspetto, ossia la decisività della prova, emerge come quella allegata ne sia priva. Colpisce, in primo luogo, che il dirigente della Polizia di Stato si sia limitato ad esprimere soltanto 'dubbi' quanto all'esistenza dei presupposti per sottoporre a confisca di prevenzione i beni formalmente intestati ai membri del nucleo familiare del proposto [OSCURATO:PERSONA]. Non può non rilevarsi, poi, che l'indeterminata deduzione di parzialità degli accertamenti patrimoniali compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] (il c.d. 'peccato originale') finisce per risolversi in una petizione, meramente esplorativa, diretta a rimettere in discussione tutta la piattaforma probatoria posta a sostegno della misura patrimoniale applicata, senza alcuna puntuale indicazione di quali sarebbero stati gli specifici accertamenti omessi i cui risultati, se conosciuti, sarebbero stati tali da condurre il perito nominato dalla Corte di appello di Lecce, in sede di giudizio di rinvio, a conclusioni del tutto differenti rispetto a quelle di cui si è dato conto nel punto che precede (2.1.). 3. Ne viene che sia il primo che il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. 4. Tutto quanto esposto comporta la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa
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