CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 04254/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMO Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 29 maggio 2025, il Tribunale di Palermo,in funzione di giudice dell’esecuzione, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato l’istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenzadel Tribunale di Palermo n. 5213/2021 in data 30.9.2021, irrevocabile il 16.2.2024. Tale istanza aveva ad oggetto l ’erronea indicazione , contenuta nell’intestazione della sentenza, della data di commissione del reato ascritto al ricorrente al capo A), laddove si indica va che esso era stato commesso il "10/06/2011", inluogo della data del "10/06/2010". La Corte di cassazione, con sentenza n. 16475 del 09/01/ 2025 aveva annullato con rinvio l’ordinanza con cui in precedenza il giudice dell’esecuzione aveva rigettato analoga istanza. Il Tribunale, all’esito del giudizio di rinvio, aveva confermato tale valutazione, respingendo l’istanza di correzione dell’errore materiale. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale ordinanza,lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 130, 547 e 665 e ss. cod. proc. pen ., nonché vizio di motivazione.Il ricorrente rileva in primo luogo l ’ abnormità del provvedimento impugnato, in quanto il giudice dell ’esecuzione avrebbe rigettato l ’istanza provvedendo de plano, senza fissare l’udienza camerale per la discussione. Inoltre, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.per aver disatteso il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, la quale aveva indicato come doverosol’esame nel merito l'istanza di correzione di errore materiale. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondatoper le ragioni di seguito precisate. 2. La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata nell’affermare che l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alleparti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità diordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.(ex multiis Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230).D'altra parte, la violazione del contraddittorio può essere denunciatamediante il ricorso per cassazione soltanto allorquando la parte deduca unconcreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale (Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247 ; Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 -01). Nella specie la censura è fondata,poiché il provvedimento impugnato risulta adottato deplano, avendo ilricorrente dedotto un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 39523 del 15/06/2016, Passaquindici, Rv.268338). 3. Fondato è altresì l’ulteriore profilo di censura. Il Tribunale di Palermo ha completamente disatteso il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, in evidente violazione dell’art. 627, comma 3,cod. proc. pen., che impone al giudice del rinvio di uniformarsi alla decisione della Corte di cassazione su ogni questione di diritto decisa con la sentenza di annullamento con rinvio. Nella specie, la Prima Sezione penale, nella s entenza n. 16475 d el 2025 , aveva evidenziato chedalla lettura della sentenza del Tribunale di Palermo del 30 settembre 2021,di cui il ricorrente chiedeva la correzione, si evinceva che « i giudici di merito, in sede di cognizione, avevano in più punti indicatoi fatti che erano stati posti a base del giudizio di penale responsabilità dell'imputatocome commessi in data 10/06/2011 e non il 10/06/2010» e che pertanto era «doveroso esaminare nel merito l'istanza di correzione di errore materiale». Il Tribunale, giudicando in sede di rinvio, non si è in alcun modo confrontato con tale mandato, limitandosi apoditticamente ad affermare che l ’istante non aveva dedotto alcun interesse specifico ad ottenere la correzione dell’errore materiale, omettendo di compiere la verifica ad esso demandata da questa Corte. 4. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvioper nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnatocon rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. Così è deciso, 05/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]