CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 31872/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti, dopo essere stato fermato alla guida di un'autovettura il 16 maggio 2020. 2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione per avere la Corte di Appello affermato nella sentenza impugnata che il Procuratore generale aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado, quando, invece, lo stesso Procuratore, con la conclusioni scritte ne aveva chiesto la riforma, e per avere la Corte ignorato il contenuto di una memoria difensiva. Il difensore, inoltre, dolendosi del vizio del travisamento della prova, rappresenta che, contrariamente a quanto riportato in sentenza, nell'autovettura di Ragonese non era stata rinvenuta sostanza stupefacente; che la testimonianza dell'agente Alesci, secondo cui al momento del controllo Ragonese presentava segni sintomatici del consumo di sostanze stupefacenti, non avrebbe dovuto essere considerata attendibile, giacché lo stesso aveva dimostrato di aver confuso i fatti oggetto del processo con quelli relativi ad altri accertamenti effettuati per ragioni di servizio; che non era stato provato che le Forze dell'ordine avessero rivolto a Ragonese l'invito a sottoporsi all'esame; che„ anche laddove tale richiesta fosse stata effettuata, avrebbe dovuto essere considerata illegittima, in quanto ancorata al dato, non veritiero, del rinvenimento di "rimasugli" di sostanza stupefacente nell'auto, quando, invece, tali rimasugli erano stati trovati addosso a Ragonese. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di Appello omesso di valutare il contenuto della memoria depositata in data 13 gennaio 2023, contenenti osservazioni difensive. Il difensore rileva che con la memoria in atti era stata evidenziato il mancato raggiungimento della prova del delitto contestato e che la Corte non si era confrontata con tali deduzioni di rilevanza I:ale da determinare la necessaria riforma della sentenza di primo grado. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Il difensore osserva che la Corte avrebbe fatto riferimento al pericolo che deriverebbe a terzi dalla condotta dell'imputato, valorizzando in tal modo mere congetture ed ipotesi prive di riscontro in atti, 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primi due motivi, con cui si contesta il vizio di motivazione sotto il duplice profilo della omessa considerazione delle conclusioni del Procuratore generale e della memoria della difesa, da un lato, e del travisamento della prova, dall'altro, sono manifestamente infondati. 2.1.Come osservato dallo stesso ricorrente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l' omessa valutazione di una memoria non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive, solo nei casi in cui in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate, ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972; sez. 1 , n. 26536 dei 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578). Nel caso di specie, l'erronea indicazione delle conclusioni del Procuratore Generale non può essere considerata rilevante, posto che la Corte, nel confutare l'impostazione difensiva ribadita nel ricorso (secondo cui la richiesta rivolta dagli operanti sarebbe stata illegittima, in assenza di segnali che potessero fare supporre un recente consumo), ha anche implicitamente confutato le deduzioni della Procura nel medesimo senso. La memoria della difesa, che secondo il ricorrente non sarebbe stata presa in considerazione dalla Corte di Appello, lungi dl prospettare elementi decisivi ed inediti rispetto ai motivi di appello, era mera ripetizione degli stessi argomenti già dedotti, sicché, anche sotto tale profilo, la sentenza impugnata non può essere censurata.2.2. La doglianza relativa al travisamento della prova è inammissibile e, comunque, manifestamente infondata. Non può che ribadirsi che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (ex nnultis, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha chiarito che il teste di polizia giudiziaria aveva descritto gli indici di pregresso consumo, ovvero l'eccessiva loquacità e gli occhi lucidi" di Ragonese e il rinvenimento nella sua disponibilità, mentre si trovava in macchina, di "due pipette" e di residui di marijuana: la circostanza per cui tali residui fossero stati trovati addosso, piuttosto che all'interno dell'autovettura è ininfluente, giacché ciò che rileva è la contestualità del rinvenimento rispetto al momento della guida dell'auto, accompagnata dall'osservazione di indici sintomatici di consumo. I giudici hanno, dunque, ritenuto integrato il delitto contestato, in conformità dei principi elaborati da questa Corte, secondo cui il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, previsto dall art. 187, comma 8, CdS, è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio (Sez 4 n. 24914 del 19/02/2019, Russo, Rv.276363; sez. 4, Sentenza n. 12197 del 11/01/2017, Taglialatela, Rv. 269394) 3. Infine, il terzo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato. In merito al riconoscimento (o del diniego) della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. il giudice deve motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940). Il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen. (a seguito della entrata in vigore del D.Igs 10 ottobre 2022 n.150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 d.l. 31 ottobre 2022 n. 162, anche della condotta susseguente al reato), ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678). Peraltro la richiesta di applicazione della causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez, 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097), sicché la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (ex plurimis, Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635; Sez. 4 n. 27595 del 11/05/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283420). Nel caso di specie la Corte ha fornito congrua motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità, desumendo la gravità complessiva della condotta, non già, come asserito dal ricorrente, da mere congetture, bensì dall'essersi l'imputato posto alla guida dell'auto della madre, pur non avendo la patente e pur essendo l'auto priva di copertura assicurativa, e dalla contestuale detenzione di sostanze stupefacenti (pag 5 sentenza impugnata). 4. All'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so