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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 01055/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 del TRIBUNALE di VENEZIAskit-e--avvis~aFti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 33594/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. in data 5 luglio 2022 dal Tribunale di Venezia nel procedimento per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, n.7, cod. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della

I. 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso detta possibilità.

Trova oggi applicazione, infatti, la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui è esclusa la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo.

In applicazione del principio processuale tempus regit actum, la declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (in rel. art. 591, comma 1-lett. a, cod. proc. pen.), come introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017.

Considerato, peraltro, che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta un vizio motivazionale, è palesemente inammissibile in quanto proposto avverso una sentenza applicativa di pena, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.

Invero, l'art. 448, comma 2 bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra l'erronea applicazione dell'art. 129, cod. proc. pen.

Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 del TRIBUNALE di VENEZIAskit-e--avvis~aFti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 33594/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. in data 5 luglio 2022 dal Tribunale di Venezia nel procedimento per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, n.7, cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della I. 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso detta possibilità. Trova oggi applicazione, infatti, la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui è esclusa la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo. In applicazione del principio processuale tempus regit actum, la declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (in rel. art. 591, comma 1-lett. a, cod. proc. pen.), come introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017. Considerato, peraltro, che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta un vizio motivazionale, è palesemente inammissibile in quanto proposto avverso una sentenza applicativa di pena, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. Invero, l'art. 448, comma 2 bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra l'erronea applicazione dell'art. 129, cod. proc. pen. Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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