CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02799/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29403/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] – AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione - controricorrente - avversola sentenza del Tribunale di Mantova n. 490 /202 1 , pubblicata in data18 maggio 20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava estratti di ruolo afferenti a cartelle esattoriali recanti pretese relative a sanzioni amministrative, lamentando la mancata notifica ed eccependo la prescrizione. All’esito della costituzione del l’Ente della Riscossione, che rappresentavala ritualità delle notifiche , i l Giudice di pace di Mantova rigettava il ricorso, accertando la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento. 2. La sentenza, impugnata dal contribuente, è stata parzialmente riformata dal Tribunale di Mantova, che ha annullato le cartelle di pagamento nn. 06420100025964217, 06420100027548752, 06420120001516806, 06420120009568982, 06420160011444678, 06420160012362954, 06420160012363055, 06420160012726260, 06420160013387671, 06420170006566815, 06420170007960292, 06420170008305309, in difetto di idonea prova dell’avvenuta notifica, e ha confermato, con riguardo alle ulteriori cartelle impugnate, quanto statuito dal giudice di primo grado; segnatamente, il giudice d’appello ha ritenuto che l’Agenzia delle entrate - Riscossione n on avesse idoneamente provato alcune delle notifiche, per essersi limitata a produrre avvisi di ricevimento non riferibili alle cartelle o meri prospetti riepilogativi delle [OSCURATO:PERSONA] relativi alle raccomandate speditea mezzo posta. 3. Agenzia delle Entrate – Riscossione ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio e, in prossimità dell’adunanza cam erale , il controricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 390 cod. proc. civ., con cui, rappresentando di avere aderito alla cd. [OSCURATO:PERSONA](art. 1, commi 231 – 252 , legge n. 197 del 2022) e di essersi impegnato a rinunciare a tutti i giudizi pendenti aventi ad oggetto cartelle esattoriali, chiede che sia dichiara ta cessata la materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che la sola presentazione della dichiarazione di adesione, in difetto di prova dell’avvenuto pagamento della prima o dell’unica rata dovuta, non fosse idonea al perfezionamento della definizione agevolata ed all’estinzione del giudizio, ha rinvia to la causa a nuovo ruolo al fine di verificare l’eventuale pagamento della prima rata delle somme dovute, da parte del controricorrente, entro la data del 31 ottobre 2023. All’esito dell’adunanza camerale del 7 dicembre 2023, il Collegio si è riservato il deposito entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, va rilevato che l’odierno controricorrente, pur avendo prodotto dichiarazione di adesione alla cd. Rottamazione- quater dei carichi pendenti, non risulta aver provveduto a depositare idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento della prima rata delle somme dovute ai fini del perfezionamento della definizione agevolata. Occorre precisare, al riguardo, che, ai sensi dell’art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022 , i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme dovute a titoli di interessi e sanzioni, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutivee di notificazione della cartella di pagamento. Il successivo comma 236 dell’art. 1 della citata legge stabilisce che l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione ed alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Il decreto-legge n. 51 del 2023ha previsto che la comunicazione, da parte dell’agente della riscossione, delle somme dovute dovesse avvenire entro il 30 settembre 2023 e che i termini originariamente previsti per il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi dovessero intendersi prorogati, con conseguente possibilità, per il contribuente, di effettuare il versamento dell’unicao della prima rata entro il 31 ottobre 2023, anziché entro il 31 luglio 2023. Dalle disposizioni normative sopra richiamate emerge evidente che la sola presentazione della dichiarazione di adesione non è idonea al perfezionamento della definizione agevolata ed all’estinzione del giudizio, dovendo piuttosto il contribuente offrire prova documentale dell’avvenuto versamento quanto meno della prima rata dell’importo totale dovuto. In difetto di tale prova, il mancato versamento dell’unica rata o della prima di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento comporta l’inefficacia della definizione e impedisce di sospendere il presente giudizio, prevedendo il comma 236 dell’art. 1 della legge citata che la sospensione possa operare dietro presentazione di copia della dichiarazione, ma ‹‹nelle more del pagamento delle somme dovute››. Se tanto impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere, è appena il caso di rilevare che la dichiarazione di rinuncia, siccome proveniente dal controricorrente, non può di certo implicare l’estinzione del giudizio di legittimità: tale effetto ricollegandosi ad una dichiarazione di tal fatta, ma che provenga dalla parte che a quel giudizio abbia dato corso, cioè al ricorrente; il quale, nella specie, non risulta avere formulato alcunché in tal senso. 2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente censura la decisione gravata per ‹‹omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacché il Tribunale ha indicato un’informazione probatoria diversa da quella emergente dagli atti di causa, da cui risulta invece che l’Agente della Riscossione ha depositato gli avvisi di ricevimento e le ricevute di consegna ed accettazione, così provando la regolare notifica delle cartelle a mezzo del servizio postale e a mezzo posta elettronica certificata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.››. Contesta, in particolare, al giudice d’appello di avere omesso di esaminare la documentazione depositata sin dal primo grado di giudizio, comprovante la validità della notifica delle cartelle di pagamento, rimarcando che i documenti di cui è stato omesso l’esame hanno carattere decisivo, poiché dimostrano l’avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate. 3. Si impone preliminarmente di verificare l’originaria ammissibilità della opposizione alla stregua della sopravvenuta normativa e giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite. Versandosi in tema di impugnativa di cartella di pagamento con cui l’odierno controricorrente, originario opponente, lamentava la mancata notifica delle cartelle di pagamento al fine di eccepire la prescrizione delle pretese da esse portate, la verifica dell’ammissibilità della opposizione non può prescindere dall’incidenza sulla vicenda della novella apportata dall’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215). Detta disposizione ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con l’introduzione del comma 4-bis, rubricato «Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo» e così formulato: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Con la sentenza n. 26283 del 06/09/2022, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata». I passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi: -l’art. 12, comma 4-bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; -l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens , fino al momento della decisione; - la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire. Secondo l’interpretazione – anche in ordine alla sua applicabilità alle entrate extratributarie – fornita dalle Sezioni Unite, la citata disposizione ha comportato la selezione, da parte del legislatore, di alcuni specifici interessi idonei a giustificare la tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; la carenza dello specifico interesse indicato dalla norma determina l’inammissibilità dell’impugnazione ‹‹diretta›› o ‹‹anticipata››, senza con ciò comprimere o impedire la tutela ‹‹successiva››, che può esplicarsi anche nelle forme delle opposizioni esecutive, sempre che un’esecuzione forzata sia stata quantomeno minacciata. Ne consegue, pertanto, che colui il quale abbia proposto opposizione avverso l'estratto del ruolo è onerato dal dimostrare il perdurare del proprio interesse ad agire, vale a dire la persistente ammissibilità della propria azione (giacché l'interesse ad agire altro non è se non una condizione - di ammissibilità - dell'azione), ciò che nel giudizio di legittimità potrà fare, o meglio, è onerato dal fare, ‹‹mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ.›› (così, Cass., sez. U, n. 26283 del 2022, cit.). 4. Il principio affermato dalle Sezioni Unite, applicabile alla fattispecie in esame, non può che comportare l’inammissibilità dell’opposizione per sopravvenuto riconoscimento normativo di una originaria, neppure venuta meno successivamente, carenza di uno specifico interesse idoneo a giustificare una tutela immediata. Nel caso in esame, parte controricorrente, originaria opponente, non ha allegato un interesse di tal fatta. Tale interesse, infatti, non può scorgersi nella formulazione di un’eccezione di prescrizione del credito verificatasi dopo la cartella opposta. Come questa Corte ha già reiteratamente chiarito, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione ( in tal senso, Cass., sez. 3, 07/03/2022, n. 7353; Cass., sez. 6- L, 13/09/2019, n. 22925; Cass., sez. 6-L, 07/03/2019, n. 6723; Cass, sez. 3, 10/11/2016, n. 22946). Da tanto discende che, difettando una condizione dell’azione, la causa non avrebbe potuto essere proposta o comunque proseguita (si veda la già citata Cass., sez. U, n. 26283/2022). 5. Conclusivamente, deve essere di ufficio pronuncia ta, per l’originaria carenza di interesse ad agire neppure colmata con atti successivi (secondo le statuizioni della richiamata Cass. Sez. U.26283/22 Cass., sez. 3, ord. 26/06/2023, n. 18222; Cass., sez. 3, ord. 28/12/2023, n. 36319), la cassazione senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. civ., della sentenza d’appello e della sentenza di primo grado(Cass., sez. 1, 17/04/2008, n. 10093). Le spese dell’intero giudizio, in ragione della sopravvenienza in corso di causa della normativa e della sua specifica interpretazione nomofilattica, possono essere integralmente compensate. P.Q. M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo co