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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 36773/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 22352-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 3407 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 253/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/03/2018 R.G.N. 281/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 22352/18 Rilevato che: Con sentenza del 15.3.2018 n. 253, la Corte d'appello di Firenze rigettava l'appello dell'azienda agricola Illuminati di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], avverso la sentenza del tribunale di Arezzo che rigettava la domanda proposta dalla predetta società volta a chiedere che fosse accertato il diritto a fruire delle agevolazioni contributive per le imprese ubicate in "zona svantaggiata" ai sensi e per gli effetti della legge n. 67/88, nel periodo 2009-2013 e che quindi non era debitrice dell'Inps dell'importo di C 566.891,28, richiesto dall'Istituto con atto di accertamento del giorno 8 luglio 2014, in relazione al periodo 2009-2010, oltre ad avere diritto di ripetere le maggiori somme versate nel periodo successivo, in applicazione dell'ordinario regime contributivo preteso dall'Istituto.

Il tribunale/a sostegno del rigetto, rilevava che la società non aveva allegato né provato che i terreni dell'azienda rientrassero nella classificazione dei territori svantaggiati, secondo quanto previsto dalla deliberazione CIPE.

Da parte sua, la Corte d'appello ha accertato che le particelle catastali dei terreni dell'azienda agricola appellante non erano comprese tra quelle dell'elenco di cui alla delibera CIPE 1.2.2001 dichiarate "svantaggiate", con la conseguente loro qualificazione come "normali" non aventi, quindi, diritto ad alcuno sgravio.

Inoltre, ad avviso della Corte del merito, l'entrata in vigore del DL n. 2 del 2006 (poi convertito in legge n. 81/2006) non aveva abrogato la normativa di cui al d.lgs. n. 146 del 1997 (con r&iviscenza della normativa del 1988, con le relative agevolazioni, come sostenuto dall'azienda agricola), ma invece mentre la predetta normativa del 1997 si preoccupa di riclassificare - rispetto al disposto della legge n. 67/88 - le zone agricole svantaggiate (in particolare, quelle montane), il DL n. 2 cit. si è occupato di provvedere invece sulla misura degli sgravi, potendosi pertanto considerarle normative complementari.

Avverso la sentenza della Corte d'appello, la società Illuminati di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l'Inps ha resistito con controricorso.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 1 comma 2 del DL n. 2/06 convertito nella legge n. 81 del 2006, dell'art. 1 ter del DL n. 171/08, convertito nella legge n. 205/08, dell'art. 2 comma 49 della legge n. 191/09 e dell'art. 1 comma 45 della legge n. 220/10, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., dell'art. 15 disp. att. c.c., in riferimento a tutta la rubrica e in rapporto alla norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 146 del 1997, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., dell'art. 9 comma 5, 5 bis e 5 ter della legge n. 67/88 e succ. modif., dell'art. 2033 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto che in forza del d.lgs. n. 146/97, la classificazione operata dal CIPE con Deliberazione n. 13 del 1.2.2001 potesse convivere con la disciplina di cui al DL n. 2/06, mentre invece ad avviso della società ricorrente non sussisterebbero dubbi circa la tacita abrogazione della suddetta classificazione ad opera di quest'ultima normativa: donde il diritto della società agricola, in virtù della riviviscenza della previgente normativa del 1988, a non corrispondere quanto indebitamente versato a titolo di contributi interessi e sanzioni all'Inps con diritto alla restituzione.

Si tratta, dunque, di verificare se in materia di contribuzione previdenziale, risulti ancora vigente la classificazione delle zone svantaggiate che l'art. 2 d.lgs. n. 146/97 demandava al CIPE ovvero se, a partire dal DL n. 2/06, come sostiene la ricorrente, sia stata reintrodotta la classificazione per le zone svantaggiate, prevista e disciplinata dall'art. 9 comma 5, 5 bis e 5 ter della legge n. 67/88.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente ha prospettato la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte territoriale, limitandosi alla sintetica motivazione richiamata nella trattazione del primo motivo, ha omesso di esaminare i motivi di appello proposti dalla ricorrente e volti a dimostrare il legittimo affidamento che la ricorrente stessa ha posto nella condotta dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale non solo non aveva mai contestato la misura ridotta dei contributi pagati ma, anzi, in più occasioni, aveva confermato che l'azienda operava in territorio da considerare "svantaggiato" ai sensi della legge n. 67/88.

Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente ha lamentato, in via subordinata rispetto al secondo motivo, la violazione degli artt. 2 e 97 Cost, degli artt. 1175 e 1375 c.c. e la violazione del principio generale di affidamento quale risulta enunciato nella giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea, perché l'azienda ricorrente vantava una posizione giuridicamente tutelata di affidamento nei confronti dell'Inps, anche in virtù del perdurante comportamento da quest'ultimo tenuto, con conseguente inesigibilità dell'intero credito richiesto con l'atto di accertamento a titolo di contributi o, in mero subordine, a titolo di sanzioni, perché l'Ente non si sarebbe attivato per informare il datore di lavoro della scorrettezza del proprio comportamento.

Il primo motivo, esclusi i profili d'inammissibilità sull'accertamento espresso dalla Corte d'appello che non è stato contestato, è infondato perché va confermata la statuizione della Corte d'appello, secondo cui l'art. 2 del d.lgs. n. 146/97 (come modificato dall'art. 27 della legge n. 488/99) si è preoccupato di riclassificare i terreni agricoli dell'azienda ricorrente come "svantaggiati- parzialmente delimitati" ovvero una parte del territorio rimaneva svantaggiata, mentre un'altra parte veniva declassificata da svantaggiata a normale (rispetto alla classificazione operata dall'art. 9 commi 5, 5 bis e 5 ter della legge n. 67/88, ben più favorevole in tema di agevolazioni, perché inquadrava i terreni dell'azienda ricorrente in zona "interamente" svantaggiate), mentre l'art. 1 comma 2 del DL n. 2/06, convertito nella legge n. 81 del 2006, provvede solo sulla misura degli sgravi, così che non vi è ragione di ritenere che la seconda normativa abbia implicitamente abrogato la prima, facendo rivivere le I classificazioni di cui alla legge n. 67/88, trattandosi invece di normative sovrapponibili.

Il secondo e terzo motivo, che posso essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono in parte infondati (il secondo motivo), avendo la Corte distrettuale affrontato ex professo, la tematica dell'asserita violazione del principio dell'affidamento, rilevando che l'Istituto previdenziale aveva emanato circolari con le quali si invitavano i datori di lavoro a recarsi presso i propri uffici, al fine di verificare la qualificazione dei propri terreni, svantaggiati o meno, ed in parte inammissibili (terzo motivo), sul dedotto comportamento dell'Inps se tenuto in violazione o meno del principio dell'affidamento, che la Corte territoriale ha risolto in senso negativo, mentre il motivo di censura richiede un nuovo giudizio sulla medesima circostanza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare all'Inps le spese di lite che liquida nell'importo di C 13.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 22352-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 3407 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 253/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/03/2018 R.G.N. 281/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 22352/18 Rilevato che: Con sentenza del 15.3.2018 n. 253, la Corte d'appello di Firenze rigettava l'appello dell'azienda agricola Illuminati di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], avverso la sentenza del tribunale di Arezzo che rigettava la domanda proposta dalla predetta società volta a chiedere che fosse accertato il diritto a fruire delle agevolazioni contributive per le imprese ubicate in "zona svantaggiata" ai sensi e per gli effetti della legge n. 67/88, nel periodo 2009-2013 e che quindi non era debitrice dell'Inps dell'importo di C 566.891,28, richiesto dall'Istituto con atto di accertamento del giorno 8 luglio 2014, in relazione al periodo 2009-2010, oltre ad avere diritto di ripetere le maggiori somme versate nel periodo successivo, in applicazione dell'ordinario regime contributivo preteso dall'Istituto. Il tribunale/a sostegno del rigetto, rilevava che la società non aveva allegato né provato che i terreni dell'azienda rientrassero nella classificazione dei territori svantaggiati, secondo quanto previsto dalla deliberazione CIPE. Da parte sua, la Corte d'appello ha accertato che le particelle catastali dei terreni dell'azienda agricola appellante non erano comprese tra quelle dell'elenco di cui alla delibera CIPE 1.2.2001 dichiarate "svantaggiate", con la conseguente loro qualificazione come "normali" non aventi, quindi, diritto ad alcuno sgravio. Inoltre, ad avviso della Corte del merito, l'entrata in vigore del DL n. 2 del 2006 (poi convertito in legge n. 81/2006) non aveva abrogato la normativa di cui al d.lgs. n. 146 del 1997 (con r&iviscenza della normativa del 1988, con le relative agevolazioni, come sostenuto dall'azienda agricola), ma invece mentre la predetta normativa del 1997 si preoccupa di riclassificare - rispetto al disposto della legge n. 67/88 - le zone agricole svantaggiate (in particolare, quelle montane), il DL n. 2 cit. si è occupato di provvedere invece sulla misura degli sgravi, potendosi pertanto considerarle normative complementari. Avverso la sentenza della Corte d'appello, la società Illuminati di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l'Inps ha resistito con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 1 comma 2 del DL n. 2/06 convertito nella legge n. 81 del 2006, dell'art. 1 ter del DL n. 171/08, convertito nella legge n. 205/08, dell'art. 2 comma 49 della legge n. 191/09 e dell'art. 1 comma 45 della legge n. 220/10, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., dell'art. 15 disp. att. c.c., in riferimento a tutta la rubrica e in rapporto alla norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 146 del 1997, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., dell'art. 9 comma 5, 5 bis e 5 ter della legge n. 67/88 e succ. modif., dell'art. 2033 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto che in forza del d.lgs. n. 146/97, la classificazione operata dal CIPE con Deliberazione n. 13 del 1.2.2001 potesse convivere con la disciplina di cui al DL n. 2/06, mentre invece ad avviso della società ricorrente non sussisterebbero dubbi circa la tacita abrogazione della suddetta classificazione ad opera di quest'ultima normativa: donde il diritto della società agricola, in virtù della riviviscenza della previgente normativa del 1988, a non corrispondere quanto indebitamente versato a titolo di contributi interessi e sanzioni all'Inps con diritto alla restituzione. Si tratta, dunque, di verificare se in materia di contribuzione previdenziale, risulti ancora vigente la classificazione delle zone svantaggiate che l'art. 2 d.lgs. n. 146/97 demandava al CIPE ovvero se, a partire dal DL n. 2/06, come sostiene la ricorrente, sia stata reintrodotta la classificazione per le zone svantaggiate, prevista e disciplinata dall'art. 9 comma 5, 5 bis e 5 ter della legge n. 67/88. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente ha prospettato la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte territoriale, limitandosi alla sintetica motivazione richiamata nella trattazione del primo motivo, ha omesso di esaminare i motivi di appello proposti dalla ricorrente e volti a dimostrare il legittimo affidamento che la ricorrente stessa ha posto nella condotta dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale non solo non aveva mai contestato la misura ridotta dei contributi pagati ma, anzi, in più occasioni, aveva confermato che l'azienda operava in territorio da considerare "svantaggiato" ai sensi della legge n. 67/88. Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente ha lamentato, in via subordinata rispetto al secondo motivo, la violazione degli artt. 2 e 97 Cost, degli artt. 1175 e 1375 c.c. e la violazione del principio generale di affidamento quale risulta enunciato nella giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea, perché l'azienda ricorrente vantava una posizione giuridicamente tutelata di affidamento nei confronti dell'Inps, anche in virtù del perdurante comportamento da quest'ultimo tenuto, con conseguente inesigibilità dell'intero credito richiesto con l'atto di accertamento a titolo di contributi o, in mero subordine, a titolo di sanzioni, perché l'Ente non si sarebbe attivato per informare il datore di lavoro della scorrettezza del proprio comportamento. Il primo motivo, esclusi i profili d'inammissibilità sull'accertamento espresso dalla Corte d'appello che non è stato contestato, è infondato perché va confermata la statuizione della Corte d'appello, secondo cui l'art. 2 del d.lgs. n. 146/97 (come modificato dall'art. 27 della legge n. 488/99) si è preoccupato di riclassificare i terreni agricoli dell'azienda ricorrente come "svantaggiati- parzialmente delimitati" ovvero una parte del territorio rimaneva svantaggiata, mentre un'altra parte veniva declassificata da svantaggiata a normale (rispetto alla classificazione operata dall'art. 9 commi 5, 5 bis e 5 ter della legge n. 67/88, ben più favorevole in tema di agevolazioni, perché inquadrava i terreni dell'azienda ricorrente in zona "interamente" svantaggiate), mentre l'art. 1 comma 2 del DL n. 2/06, convertito nella legge n. 81 del 2006, provvede solo sulla misura degli sgravi, così che non vi è ragione di ritenere che la seconda normativa abbia implicitamente abrogato la prima, facendo rivivere le I classificazioni di cui alla legge n. 67/88, trattandosi invece di normative sovrapponibili. Il secondo e terzo motivo, che posso essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono in parte infondati (il secondo motivo), avendo la Corte distrettuale affrontato ex professo, la tematica dell'asserita violazione del principio dell'affidamento, rilevando che l'Istituto previdenziale aveva emanato circolari con le quali si invitavano i datori di lavoro a recarsi presso i propri uffici, al fine di verificare la qualificazione dei propri terreni, svantaggiati o meno, ed in parte inammissibili (terzo motivo), sul dedotto comportamento dell'Inps se tenuto in violazione o meno del principio dell'affidamento, che la Corte territoriale ha risolto in senso negativo, mentre il motivo di censura richiede un nuovo giudizio sulla medesima circostanza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare all'Inps le spese di lite che liquida nell'importo di C 13.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello