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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26093/2026

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valon S.r.l. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 dicembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., proposta nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avverso l'ordinanza con la quale il medesimo [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta di liquidazione dei beni oggetto di confisca, - disposta con sentenza n. 61/2018 del G.I.P. di Torino, irrevocabile il 18/10/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - per soddisfare il proprio credito risarcitorio in forza del principio sancito dall'art. 104 bis, comma 1 sexies, disp. att. cod. proc. pen..

Nell'ambito del procedimento definito con la succitata sentenza (di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.), era stata disposta la confisca ex art. 648 quater cod. pen. dei beni sottoposti a sequestro preventivo e comunque di ogni altro bene sino alla concorrenza di C 629.400,81; i Giudici di merito avevano altresì condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede civile, in favore della costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., persona offesa del reato presupposto, con assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva di C 218.000; in favore della parte civile era stata altresì disposta la misura del sequestro conservativo dei beni di [OSCURATO:PERSONA] già sottoposti a sequestro preventivo.

Successivamente, in sede civile, nell'ambito del procedimento intentato dalla [OSCURATO:SOCIETA] per la quantificazione del proprio credito risarcitorio, il Tribunale di Torino, con sentenza del 22/07/2025, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal reato di riciclaggio, la complessiva somma di C 609.853,22, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Con l'incidente di esecuzione definito con l'ordinanza oggi impugnata, la società istante, dedotta l'incapienza del patrimonio del condannato, chiedeva al G.I.

P. di Torino di assumere ogni iniziativa volta a salvaguardare il diritto della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno, secondo la disciplina di cui all'art. 104 bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen., e sul presupposto della prevalenza del proprio credito risarcitorio, assistito dal sequestro conservativo dei beni già sottoposti a sequestro preventivo, rispetto alla pretesa dello Stato.

Chiedeva, quindi, la vendita e la liquidazione di tutti i beni confiscati e la destinazione del relativo ricavato al soddisfacimento del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA], con preferenza rispetto alla devoluzione allo Stato; in subordine, l'ammissione dell'esponente al passivo e, in via ulteriormente gradata, la liquidazione del credito della parte civile a cura del Fondo unico giustizia. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione è pervenuto al rigetto dell'incidente, osservando che [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., parte civile opponente, avendo partecipato al procedimento di cognizione 2in qualità di parte del giudizio, nell'ambito del quale era stato accertato il suo diritto di credito derivante dalla commissione del reato, non poteva essere qualificata come soggetto terzo.

Ha rilevato, inoltre, che tanto la pretesa sanzionatoria dello Stato quanto il diritto di credito della parte civile traevano origine dalla commissione del reato, sicché non era sostenibile la tesi secondo cui la prima dovesse considerarsi successiva al secondo, dal momento che entrambi avevano trovato accertamento definitivo con la medesima sentenza.

Ha aggiunto che l'art. 104 bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen. non contempla alcun favore, né alcun privilegio, in favore della parte civile a discapito dello Stato.

Ha infine precisato che, anche a voler ritenere provata l'incapienza del condannato, difettava comunque un'ipotesi di conflitto tra parte privata e parte pubblica, poiché, come chiarito da Sez. 1, n. 7869 del 14/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA]. 285854-01, citata dallo stesso opponente, tale conflitto può sussistere solo qualora la parte civile dimostri che il bene sottoposto a vincolo ablativo rappresenti il profitto o il prodotto del reato rispetto al quale essa è persona offesa.

Nel caso in esame, invece, la parte civile non aveva allegato in alcun modo che, tra i beni confiscati, ve ne fossero alcuni costituenti il reimpiego del denaro indebitamente sottrattole, essendo stato il sequestro disposto per equivalente.

Ha concluso, quindi, nel senso che non vi fosse alcun conflitto da risolvere, né che la parte civile potesse ottenere in sede penale più di quanto avrebbe potuto conseguire in sede civile, mediante l'attivazione delle ordinarie procedure esecutive a seguito della conversione del sequestro conservativo in pignoramento.

Il credito della parte civile doveva, pertanto, ritenersi postergato rispetto a quello dello Stato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 316, comma 4, cod. proc. pen. e 2915 cod. civ.

2. Avverso l'ordinanza indicata, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge in relazione all'art. 104 bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen..

In particolare, la ricorrente ha innanzitutto osservato che l'art. 104 bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen. prevede che, in tutti i casi di sequestro preventivo e di confisca, restino comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno, con effetto generalizzato rispetto a tutte le confische statali, non essendo più limitata - per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - la tutela di tali diritti ai soli casi di sequestro e confisca "in casi particolari" previsti dall'art. 240 bis cod. pen.

Ha richiamato, quindi, la recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 14 novembre 2025, n. 37200, che ha fornito un'interpretazione dirimente in tema di prevalenza dei crediti dei terzi danneggiati sulla confisca; pur 3trattandosi di pronuncia resa in materia di confisca di prevenzione, i principi ivi affermati hanno valenza generale e sono espressamente collegati dalla stessa Corte alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 104 bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha, dunque, chiarito definitivamente che l'obbligazione risarcitoria sorge nel momento in cui il fatto illecito viene commesso e produce il danno, e non già quando una sentenza lo accerta.

Ne consegue l'erroneità della decisione del giudice dell'esecuzione, innanzitutto nella parte in cui afferma che il credito della parte civile non è anteriore alla pretesa dello Stato: come sancito dalle Sezioni Unite, il credito risarcitorio sorge con la commissione del fatto illecito e, nel caso di specie, il reato presupposto ai danni di [OSCURATO:SOCIETA] è, logicamente e cronologicamente, antecedente al sequestro preventivo con il quale si è concretizzata la pretesa dello Stato.

La motivazione del giudice dell'esecuzione, che lega l'origine di entrambi i diritti all'accertamento in sentenza, costituisce, pertanto, l'errore logico-giuridico stigmatizzato dalle Sezioni Unite nella pronuncia richiamata.

Ha, poi, censurato la svalutazione della portata dell'art. 104 bis, comma 1- sexies, disp. att. cod. proc. pen., quale garanzia di ordine generale e indiretta: la norma, nel prevedere che i diritti della persona offesa restino comunque salvi, pone un limite sostanziale all'effettivo potere ablatorio dello Stato.

Inoltre, la decisione del G.I.P. del Tribunale di Torino integra violazione del diritto fondamentale tutelato dall'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, poiché il diritto di credito di [OSCURATO:SOCIETA] - confermato da una sentenza definitiva - costituisce un valore patrimoniale protetto dalla disposizione convenzionale richiamata.

Ha, altresì, dedotto che l'interpretazione restrittiva resa dal G.I.P. del Tribunale di Torino si pone in palese contrasto con il diritto dell'Unione europea.

In particolare, la direttiva (UE) 2024/1260, applicabile ai reati di riciclaggio e alla confisca anche per equivalente, impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché l'esecuzione delle misure di confisca previste dalla direttiva non pregiudichi il diritto delle vittime di ottenere il risarcimento, specie in caso di incapienza del patrimonio dell'autore del reato.

Il ricorrente ha osservato che, benché il termine di attuazione della direttiva non sia ancora decorso, secondo un principio consolidato della Corte di giustizia dell'Unione europea i giudici nazionali, durante tale periodo, sono vincolati all'obbligo di astenersi dall'adottare interpretazioni che rischino di compromettere la realizzazione del risultato perseguito dalla direttiva.

A tal proposito, ha instato per un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE, in merito all'interpretazione del diritto interno, e in particolare dell'art. 104 bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen., nonché alla compatibilità con il diritto unionale dell'interpretazione adottata dai giudici 4nazionali, secondo la quale il diritto al risarcimento della vittima del reato di riciclaggio - che non disponga di altra garanzia se non quella rappresentata dai beni del reo oggetto di confisca statale - dovrebbe essere negato nella sua prevalenza sull'effetto ablatorio della confisca.

Ha infine sostenuto che è irrilevante la distinzione operata dal giudice tra "terzo" e parte civile, così come la natura della confisca per equivalente: la riforma del 2022, generalizzando la tutela, ha voluto proteggere la persona offesa dal reato in quanto tale, a prescindere dalla sua qualificazione formale nel processo e dalla tipologia di confisca disposta.

Ha nuovamente richiamato, inoltre, le Sezioni Unite del 14 novembre 2025, n. 37200, le quali - pur decidendo un caso di prevenzione - hanno richiamato l'art. 104 bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen. proprio per sottolinearne la portata generale, applicabile a tutte le confische statali.

Alla luce di quanto dedotto, il ricorrente ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con disposizione di vendita o liquidazione di tutti i beni in confisca definitiva a carico di [OSCURATO:PERSONA], disponendo sul ricavato la liquidazione del credito risarcitorio dei ricorrenti con preferenza rispetto alla devoluzione allo Stato; e, qualora la vendita sia già stata disposta e le somme siano già state incamerate dallo Stato, di disporre la liquidazione delle relative somme in favore dei ricorrenti da parte del Fondo unico giustizia.

In subordine, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altro giudice della sezione G.I.P. del Tribunale di Torino.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini e nei limiti di seguito precisati.

2. La questione devoluta a questa Corte attiene al corretto coordinamento, nella fase esecutiva, tra la confisca definitivamente disposta ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. e i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, allorché quest'ultima, costituitasi parte civile nel giudizio di cognizione, abbia conseguito una statuizione risarcitoria e alleghi l'incapienza del patrimonio del condannato, deducendo che l'ablazione statuale assorba, in concreto, l'unica garanzia patrimoniale utilmente aggredibile. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha negato la tutela richiesta valorizzando, da un lato, la qualità di parte civile della società istante, e dunque la sua partecipazione al giudizio 5di cognizione, dall'altro, la natura per equivalente della confisca, reputando insussistente un conflitto tra pretesa pubblica ablativa e credito risarcitorio della persona offesa.

Tale impostazione non può essere condivisa, poiché arresta l'esame a profili formali e non si confronta con la portata della clausola generale di salvaguardia oggi contenuta nell'art. 104-bis, comma 1 -sexies, disp. att. cod. proc. pen., né con la necessità di verificare se l'esecuzione della confisca incida, in concreto, sul soddisfacimento dei diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Sullo specifico tema si è già recentemente espressa questa Corte che, con la sentenza n. 11604 del 18/12/2025, dep. 26/03/2026, Zucchiatti, n.m., ha valorizzato la portata generale della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 104-bis, comma 1- sexies, disp. att. cod. proc. pen., chiarendo che essa è diretta a preservare, in tutti i casi di sequestro preventivo e di confisca, i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

La decisione richiamata ha infatti posto in evidenza che la novella introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 ha superato la precedente limitazione della tutela alla sola confisca allargata, estendendo la salvezza dei diritti della persona offesa a ogni ipotesi di sequestro e confisca.

Ne deriva che la clausola non può essere intesa come una formula priva di effettività, ma impone al giudice dell'esecuzione di verificare se l'attuazione della confisca determini, in concreto, il sacrificio del credito restitutorio o risarcitorio riconosciuto alla persona offesa.

La stessa pronuncia ha altresì precisato che l'intervento normativo «fa venire meno un'ingiustificata disparità di trattamento, estendendo opportunamente la prevalenza dei diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno in ogni ipotesi di confisca, prima prevista [...] per la sola confisca allargata».

3. Muovendo da tali premesse, deve osservarsi che la clausola di salvezza dei diritti della persona offesa non può essere ridotta a un mero rinvio alle ordinarie azioni civilistiche, quando proprio l'esecuzione della misura ablatoria statuale sia prospettata come causa dell'impossibilità, totale o parziale, di soddisfare il credito risarcitorio già accertato.

Non persuade, anzitutto, il rilievo secondo cui [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avendo partecipato al giudizio di cognizione quale parte civile, non potrebbe essere qualificata come terzo estraneo.

La tutela prevista dall'art. 104-bis, comma 1 -sexies, disp. att. cod. proc. pen. non è costruita in funzione della estraneità processuale del titolare del diritto, bensì della qualità sostanziale di persona offesa dal reato e della correlativa esigenza di evitare che la confisca, pur legittimamente disposta in favore dello Stato, si risolva in un sacrificio irragionevole del diritto alle restituzioni o al risarcimento del danno. 6 f' ".

Le '', ) - ¦Nel caso in esame, anzi, la costituzione di parte civile e l'intervenuta liquidazione del danno non indeboliscono, ma rafforzano la posizione della ricorrente. [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto, dapprima, una provvisionale immediatamente esecutiva e, successivamente, la quantificazione del danno in sede civile; sicché la pretesa dedotta in executivis non è meramente eventuale, ma già accertata nella sua esistenza e nella sua consistenza patrimoniale.

Non è, poi, di per sé ostativa la natura per equivalente della confisca.

È vero che tale forma di ablazione non presuppone l'accertamento di un nesso pertinenziale tra il bene confiscato e il reato e che essa colpisce beni diversi dal prezzo, dal prodotto o dal profitto diretto dell'illecito.

Ciò nondimeno, tale connotazione non esauriva il tema devoluto al giudice dell'esecuzione, il quale era tenuto a verificare se, nel caso concreto, l'apprensione definitiva dei beni del condannato fosse compatibile con la salvaguardia dei diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Neppure è condivisibile l'affermazione secondo cui il credito risarcitorio e la pretesa ablatoria statuale sorgerebbero entrambi soltanto con la sentenza irrevocabile.

Come dedotto dalla ricorrente attraverso il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 37200 del 14/11/2025, l'obbligazione risarcitoria da fatto illecito trova la propria fonte nel fatto produttivo del danno, mentre la pronuncia giudiziale ne accerta l'esistenza e ne determina, quando occorra, l'ammontare.

L'accertamento giurisdizionale non costituisce, pertanto, il fatto genetico del diritto, ma ne rende coercibile la tutela.

Da tale premessa discende la necessità di verificare se, rispetto alla confisca, la posizione della persona offesa sia meritevole di salvaguardia, senza che il tema possa essere eluso mediante l'identificazione del momento genetico del credito con quello dell'accertamento giudiziale.

A sostegno di tale lettura la ricorrente ha opportunamente richiamato anche il diritto eurounitario e, in particolare, la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al recupero e alla confisca dei beni.

Il riferimento è pertinente, non perché la direttiva possa trovare immediata applicazione diretta nel presente giudizio, ma perché essa conferma la direzione interpretativa già ricavabile dal diritto interno.

La direttiva ricomprende, all'art. 12, anche la confisca di beni di valore corrispondente ai beni strumentali o ai proventi del reato, sicché la natura per equivalente della misura ablatoria non consente, per ciò solo, di sottrarla al sistema di garanzie che accompagna l'esecuzione della confisca.

L'art. 18, dedicato al risarcimento delle vittime, prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché l'esecuzione delle misure di confisca non pregiudichi il diritto delle vittime di ottenere un risarcimento, con particolare rilievo nelle ipotesi in cui i beni legittimi dell'autore del reato non siano sufficienti a coprire l'importo totale del risarcimento. 7Si tratta di un dato normativo che la stessa sentenza Zucchiattl ha richiamato quale canone interpretativo univoco, idoneo a confermare che la salvaguardia dei diritti restitutori e risarcitori della persona offesa deve essere assicurata anche a fronte del provvedimento ablativo, specie quando sia allegata l'incapienza del patrimonio residuo del condannato.

Deve quindi affermarsi che la clausola di salvezza prevista dall'art. 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen. impone al giudice dell'esecuzione, anche in presenza di confisca per equivalente, di verificare se l'esecuzione della misura ablatoria determini, in concreto, un pregiudizio ai diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, non potendo tale verifica essere esclusa né dalla partecipazione della persona offesa al giudizio di cognizione quale parte civile, né dalla natura per equivalente della confisca.

4. La motivazione dell'ordinanza impugnata non si conforma ai principi sopra richiamati.

Ne consegue l'annullamento del provvedimento, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, affinché proceda a nuovo esame alla luce dei medesimi principi.

Resta assorbita la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, poiché la soluzione accolta discende dall'interpretazione del diritto interno, in termini coerenti con il quadro eurounitario richiamato.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
valon S.r.l. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 dicembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., proposta nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avverso l'ordinanza con la quale il medesimo [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta di liquidazione dei beni oggetto di confisca, - disposta con sentenza n. 61/2018 del G.I.P. di Torino, irrevocabile il 18/10/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - per soddisfare il proprio credito risarcitorio in forza del principio sancito dall'art. 104 bis, comma 1 sexies, disp. att. cod. proc. pen.. Nell'ambito del procedimento definito con la succitata sentenza (di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.), era stata disposta la confisca ex art. 648 quater cod. pen. dei beni sottoposti a sequestro preventivo e comunque di ogni altro bene sino alla concorrenza di C 629.400,81; i Giudici di merito avevano altresì condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede civile, in favore della costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., persona offesa del reato presupposto, con assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva di C 218.000; in favore della parte civile era stata altresì disposta la misura del sequestro conservativo dei beni di [OSCURATO:PERSONA] già sottoposti a sequestro preventivo. Successivamente, in sede civile, nell'ambito del procedimento intentato dalla [OSCURATO:SOCIETA] per la quantificazione del proprio credito risarcitorio, il Tribunale di Torino, con sentenza del 22/07/2025, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal reato di riciclaggio, la complessiva somma di C 609.853,22, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Con l'incidente di esecuzione definito con l'ordinanza oggi impugnata, la società istante, dedotta l'incapienza del patrimonio del condannato, chiedeva al G.I. P. di Torino di assumere ogni iniziativa volta a salvaguardare il diritto della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno, secondo la disciplina di cui all'art. 104 bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen., e sul presupposto della prevalenza del proprio credito risarcitorio, assistito dal sequestro conservativo dei beni già sottoposti a sequestro preventivo, rispetto alla pretesa dello Stato. Chiedeva, quindi, la vendita e la liquidazione di tutti i beni confiscati e la destinazione del relativo ricavato al soddisfacimento del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA], con preferenza rispetto alla devoluzione allo Stato; in subordine, l'ammissione dell'esponente al passivo e, in via ulteriormente gradata, la liquidazione del credito della parte civile a cura del Fondo unico giustizia. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione è pervenuto al rigetto dell'incidente, osservando che [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., parte civile opponente, avendo partecipato al procedimento di cognizione 2in qualità di parte del giudizio, nell'ambito del quale era stato accertato il suo diritto di credito derivante dalla commissione del reato, non poteva essere qualificata come soggetto terzo. Ha rilevato, inoltre, che tanto la pretesa sanzionatoria dello Stato quanto il diritto di credito della parte civile traevano origine dalla commissione del reato, sicché non era sostenibile la tesi secondo cui la prima dovesse considerarsi successiva al secondo, dal momento che entrambi avevano trovato accertamento definitivo con la medesima sentenza. Ha aggiunto che l'art. 104 bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen. non contempla alcun favore, né alcun privilegio, in favore della parte civile a discapito dello Stato. Ha infine precisato che, anche a voler ritenere provata l'incapienza del condannato, difettava comunque un'ipotesi di conflitto tra parte privata e parte pubblica, poiché, come chiarito da Sez. 1, n. 7869 del 14/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA]. 285854-01, citata dallo stesso opponente, tale conflitto può sussistere solo qualora la parte civile dimostri che il bene sottoposto a vincolo ablativo rappresenti il profitto o il prodotto del reato rispetto al quale essa è persona offesa. Nel caso in esame, invece, la parte civile non aveva allegato in alcun modo che, tra i beni confiscati, ve ne fossero alcuni costituenti il reimpiego del denaro indebitamente sottrattole, essendo stato il sequestro disposto per equivalente. Ha concluso, quindi, nel senso che non vi fosse alcun conflitto da risolvere, né che la parte civile potesse ottenere in sede penale più di quanto avrebbe potuto conseguire in sede civile, mediante l'attivazione delle ordinarie procedure esecutive a seguito della conversione del sequestro conservativo in pignoramento. Il credito della parte civile doveva, pertanto, ritenersi postergato rispetto a quello dello Stato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 316, comma 4, cod. proc. pen. e 2915 cod. civ. 2. Avverso l'ordinanza indicata, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge in relazione all'art. 104 bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen.. In particolare, la ricorrente ha innanzitutto osservato che l'art. 104 bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen. prevede che, in tutti i casi di sequestro preventivo e di confisca, restino comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno, con effetto generalizzato rispetto a tutte le confische statali, non essendo più limitata - per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - la tutela di tali diritti ai soli casi di sequestro e confisca "in casi particolari" previsti dall'art. 240 bis cod. pen. Ha richiamato, quindi, la recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 14 novembre 2025, n. 37200, che ha fornito un'interpretazione dirimente in tema di prevalenza dei crediti dei terzi danneggiati sulla confisca; pur 3trattandosi di pronuncia resa in materia di confisca di prevenzione, i principi ivi affermati hanno valenza generale e sono espressamente collegati dalla stessa Corte alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 104 bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha, dunque, chiarito definitivamente che l'obbligazione risarcitoria sorge nel momento in cui il fatto illecito viene commesso e produce il danno, e non già quando una sentenza lo accerta. Ne consegue l'erroneità della decisione del giudice dell'esecuzione, innanzitutto nella parte in cui afferma che il credito della parte civile non è anteriore alla pretesa dello Stato: come sancito dalle Sezioni Unite, il credito risarcitorio sorge con la commissione del fatto illecito e, nel caso di specie, il reato presupposto ai danni di [OSCURATO:SOCIETA] è, logicamente e cronologicamente, antecedente al sequestro preventivo con il quale si è concretizzata la pretesa dello Stato. La motivazione del giudice dell'esecuzione, che lega l'origine di entrambi i diritti all'accertamento in sentenza, costituisce, pertanto, l'errore logico-giuridico stigmatizzato dalle Sezioni Unite nella pronuncia richiamata. Ha, poi, censurato la svalutazione della portata dell'art. 104 bis, comma 1- sexies, disp. att. cod. proc. pen., quale garanzia di ordine generale e indiretta: la norma, nel prevedere che i diritti della persona offesa restino comunque salvi, pone un limite sostanziale all'effettivo potere ablatorio dello Stato. Inoltre, la decisione del G.I.P. del Tribunale di Torino integra violazione del diritto fondamentale tutelato dall'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, poiché il diritto di credito di [OSCURATO:SOCIETA] - confermato da una sentenza definitiva - costituisce un valore patrimoniale protetto dalla disposizione convenzionale richiamata. Ha, altresì, dedotto che l'interpretazione restrittiva resa dal G.I.P. del Tribunale di Torino si pone in palese contrasto con il diritto dell'Unione europea. In particolare, la direttiva (UE) 2024/1260, applicabile ai reati di riciclaggio e alla confisca anche per equivalente, impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché l'esecuzione delle misure di confisca previste dalla direttiva non pregiudichi il diritto delle vittime di ottenere il risarcimento, specie in caso di incapienza del patrimonio dell'autore del reato. Il ricorrente ha osservato che, benché il termine di attuazione della direttiva non sia ancora decorso, secondo un principio consolidato della Corte di giustizia dell'Unione europea i giudici nazionali, durante tale periodo, sono vincolati all'obbligo di astenersi dall'adottare interpretazioni che rischino di compromettere la realizzazione del risultato perseguito dalla direttiva. A tal proposito, ha instato per un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE, in merito all'interpretazione del diritto interno, e in particolare dell'art. 104 bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen., nonché alla compatibilità con il diritto unionale dell'interpretazione adottata dai giudici 4nazionali, secondo la quale il diritto al risarcimento della vittima del reato di riciclaggio - che non disponga di altra garanzia se non quella rappresentata dai beni del reo oggetto di confisca statale - dovrebbe essere negato nella sua prevalenza sull'effetto ablatorio della confisca. Ha infine sostenuto che è irrilevante la distinzione operata dal giudice tra "terzo" e parte civile, così come la natura della confisca per equivalente: la riforma del 2022, generalizzando la tutela, ha voluto proteggere la persona offesa dal reato in quanto tale, a prescindere dalla sua qualificazione formale nel processo e dalla tipologia di confisca disposta. Ha nuovamente richiamato, inoltre, le Sezioni Unite del 14 novembre 2025, n. 37200, le quali - pur decidendo un caso di prevenzione - hanno richiamato l'art. 104 bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen. proprio per sottolinearne la portata generale, applicabile a tutte le confische statali. Alla luce di quanto dedotto, il ricorrente ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con disposizione di vendita o liquidazione di tutti i beni in confisca definitiva a carico di [OSCURATO:PERSONA], disponendo sul ricavato la liquidazione del credito risarcitorio dei ricorrenti con preferenza rispetto alla devoluzione allo Stato; e, qualora la vendita sia già stata disposta e le somme siano già state incamerate dallo Stato, di disporre la liquidazione delle relative somme in favore dei ricorrenti da parte del Fondo unico giustizia. In subordine, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altro giudice della sezione G.I.P. del Tribunale di Torino. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini e nei limiti di seguito precisati. 2. La questione devoluta a questa Corte attiene al corretto coordinamento, nella fase esecutiva, tra la confisca definitivamente disposta ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. e i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, allorché quest'ultima, costituitasi parte civile nel giudizio di cognizione, abbia conseguito una statuizione risarcitoria e alleghi l'incapienza del patrimonio del condannato, deducendo che l'ablazione statuale assorba, in concreto, l'unica garanzia patrimoniale utilmente aggredibile. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha negato la tutela richiesta valorizzando, da un lato, la qualità di parte civile della società istante, e dunque la sua partecipazione al giudizio 5di cognizione, dall'altro, la natura per equivalente della confisca, reputando insussistente un conflitto tra pretesa pubblica ablativa e credito risarcitorio della persona offesa. Tale impostazione non può essere condivisa, poiché arresta l'esame a profili formali e non si confronta con la portata della clausola generale di salvaguardia oggi contenuta nell'art. 104-bis, comma 1 -sexies, disp. att. cod. proc. pen., né con la necessità di verificare se l'esecuzione della confisca incida, in concreto, sul soddisfacimento dei diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno. Sullo specifico tema si è già recentemente espressa questa Corte che, con la sentenza n. 11604 del 18/12/2025, dep. 26/03/2026, Zucchiatti, n.m., ha valorizzato la portata generale della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 104-bis, comma 1- sexies, disp. att. cod. proc. pen., chiarendo che essa è diretta a preservare, in tutti i casi di sequestro preventivo e di confisca, i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. La decisione richiamata ha infatti posto in evidenza che la novella introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 ha superato la precedente limitazione della tutela alla sola confisca allargata, estendendo la salvezza dei diritti della persona offesa a ogni ipotesi di sequestro e confisca. Ne deriva che la clausola non può essere intesa come una formula priva di effettività, ma impone al giudice dell'esecuzione di verificare se l'attuazione della confisca determini, in concreto, il sacrificio del credito restitutorio o risarcitorio riconosciuto alla persona offesa. La stessa pronuncia ha altresì precisato che l'intervento normativo «fa venire meno un'ingiustificata disparità di trattamento, estendendo opportunamente la prevalenza dei diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno in ogni ipotesi di confisca, prima prevista [...] per la sola confisca allargata». 3. Muovendo da tali premesse, deve osservarsi che la clausola di salvezza dei diritti della persona offesa non può essere ridotta a un mero rinvio alle ordinarie azioni civilistiche, quando proprio l'esecuzione della misura ablatoria statuale sia prospettata come causa dell'impossibilità, totale o parziale, di soddisfare il credito risarcitorio già accertato. Non persuade, anzitutto, il rilievo secondo cui [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avendo partecipato al giudizio di cognizione quale parte civile, non potrebbe essere qualificata come terzo estraneo. La tutela prevista dall'art. 104-bis, comma 1 -sexies, disp. att. cod. proc. pen. non è costruita in funzione della estraneità processuale del titolare del diritto, bensì della qualità sostanziale di persona offesa dal reato e della correlativa esigenza di evitare che la confisca, pur legittimamente disposta in favore dello Stato, si risolva in un sacrificio irragionevole del diritto alle restituzioni o al risarcimento del danno. 6 f' ". Le '', ) - ¦Nel caso in esame, anzi, la costituzione di parte civile e l'intervenuta liquidazione del danno non indeboliscono, ma rafforzano la posizione della ricorrente. [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto, dapprima, una provvisionale immediatamente esecutiva e, successivamente, la quantificazione del danno in sede civile; sicché la pretesa dedotta in executivis non è meramente eventuale, ma già accertata nella sua esistenza e nella sua consistenza patrimoniale. Non è, poi, di per sé ostativa la natura per equivalente della confisca. È vero che tale forma di ablazione non presuppone l'accertamento di un nesso pertinenziale tra il bene confiscato e il reato e che essa colpisce beni diversi dal prezzo, dal prodotto o dal profitto diretto dell'illecito. Ciò nondimeno, tale connotazione non esauriva il tema devoluto al giudice dell'esecuzione, il quale era tenuto a verificare se, nel caso concreto, l'apprensione definitiva dei beni del condannato fosse compatibile con la salvaguardia dei diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno. Neppure è condivisibile l'affermazione secondo cui il credito risarcitorio e la pretesa ablatoria statuale sorgerebbero entrambi soltanto con la sentenza irrevocabile. Come dedotto dalla ricorrente attraverso il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 37200 del 14/11/2025, l'obbligazione risarcitoria da fatto illecito trova la propria fonte nel fatto produttivo del danno, mentre la pronuncia giudiziale ne accerta l'esistenza e ne determina, quando occorra, l'ammontare. L'accertamento giurisdizionale non costituisce, pertanto, il fatto genetico del diritto, ma ne rende coercibile la tutela. Da tale premessa discende la necessità di verificare se, rispetto alla confisca, la posizione della persona offesa sia meritevole di salvaguardia, senza che il tema possa essere eluso mediante l'identificazione del momento genetico del credito con quello dell'accertamento giudiziale. A sostegno di tale lettura la ricorrente ha opportunamente richiamato anche il diritto eurounitario e, in particolare, la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al recupero e alla confisca dei beni. Il riferimento è pertinente, non perché la direttiva possa trovare immediata applicazione diretta nel presente giudizio, ma perché essa conferma la direzione interpretativa già ricavabile dal diritto interno. La direttiva ricomprende, all'art. 12, anche la confisca di beni di valore corrispondente ai beni strumentali o ai proventi del reato, sicché la natura per equivalente della misura ablatoria non consente, per ciò solo, di sottrarla al sistema di garanzie che accompagna l'esecuzione della confisca. L'art. 18, dedicato al risarcimento delle vittime, prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché l'esecuzione delle misure di confisca non pregiudichi il diritto delle vittime di ottenere un risarcimento, con particolare rilievo nelle ipotesi in cui i beni legittimi dell'autore del reato non siano sufficienti a coprire l'importo totale del risarcimento. 7Si tratta di un dato normativo che la stessa sentenza Zucchiattl ha richiamato quale canone interpretativo univoco, idoneo a confermare che la salvaguardia dei diritti restitutori e risarcitori della persona offesa deve essere assicurata anche a fronte del provvedimento ablativo, specie quando sia allegata l'incapienza del patrimonio residuo del condannato. Deve quindi affermarsi che la clausola di salvezza prevista dall'art. 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen. impone al giudice dell'esecuzione, anche in presenza di confisca per equivalente, di verificare se l'esecuzione della misura ablatoria determini, in concreto, un pregiudizio ai diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, non potendo tale verifica essere esclusa né dalla partecipazione della persona offesa al giudizio di cognizione quale parte civile, né dalla natura per equivalente della confisca. 4. La motivazione dell'ordinanza impugnata non si conforma ai principi sopra richiamati. Ne consegue l'annullamento del provvedimento, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, affinché proceda a nuovo esame alla luce dei medesimi principi. Resta assorbita la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, poiché la soluzione accolta discende dall'interpretazione del diritto interno, in termini coerenti con il quadro eurounitario richiamato. P.Q P.Q.M