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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 1998

Cassazione n. 25479/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/10/1998 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Omar ]atta ricorre, tramite Difensure di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appelle ch Genova il 7 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale Tribunale di Savona il 17 luglio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo ricorso, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen.

Il ricorso è manifestamente infondato poiché vago, privo della necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata nonché della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso.

Il ricorrente non instaura un effettivo confronto con la sentenza impugnata, sorretta da sufficiente, non illogica ne incongrua motivazione, incentrata sulle modalità del fatto: pluralità di cessioni di cocaina, ceduta per un importo di euro 50 a dose; contestuale detenzione di circa 6 gr di marijuana, destinata allo spaccio; presenza dell'imputato, insieme ad altri soggetti coimputati e giudicati separatamente, in una piazza del centro in attesa degli acquirenti e con i quali si dirigeva verso la vegetazione ove avveniva lo scambio.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/10/1998 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Omar ]atta ricorre, tramite Difensure di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appelle ch Genova il 7 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale Tribunale di Savona il 17 luglio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida ad un unico motivo ricorso, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. Il ricorso è manifestamente infondato poiché vago, privo della necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata nonché della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso. Il ricorrente non instaura un effettivo confronto con la sentenza impugnata, sorretta da sufficiente, non illogica ne incongrua motivazione, incentrata sulle modalità del fatto: pluralità di cessioni di cocaina, ceduta per un importo di euro 50 a dose; contestuale detenzione di circa 6 gr di marijuana, destinata allo spaccio; presenza dell'imputato, insieme ad altri soggetti coimputati e giudicati separatamente, in una piazza del centro in attesa degli acquirenti e con i quali si dirigeva verso la vegetazione ove avveniva lo scambio. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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