CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 28376/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo A I -tutto d-Q—u-kett(-0 cm,esk ..A.X.V t' o ott 02- E1A-R-Cì '>\'0,1/4112_ ev -11 c>_( ue_curzLeu ?à4z2A-t2-Cm.,U-Q_"ralti 0 udito ilysgerre [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 10 settembre 2021 il Tribunale di Ancona ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento a tre episodi di violazione degli obblighi correlati alla sottopcsizione a misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno). In particolare, l'obbligo violato risulta essere quello della permanenza domiciliare in ore notturne. Ritenute sussistenti le violazioni, il Tribunale ha negato il vincolo della continuazione ma ha riconosciuto (per ogni singola condotta) le circostanze attenunati generiche, con determinazione della pena in mesi otto di reclusione per ciascuna violazione (pena finale pari ad anni due di reclusione). 1.1 La Corte di Appello di Ancona con sentenza resa in data 21 settembre 2023 ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i singoli fatti oggetto di giudizio, nonché con altre condotte già giudicate. La pena relativa alle violazioni oggetto di giudizio è stata, dunque, determinata in aumento (in quanto reati-satellite) nella misura di mesi sei di reclusione (mesi due per ciascuna violazione). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente introduce due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 comma 3 cod.proc.pen. . Si evidenzia in particolare che la Corte ha precisato che non potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche, non avvedendosi del fatto che erano state già concesse in primo grado. 2.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore violazione di legge, posto che l'atto di appello non aveva ad oggetto il punto delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 3.1 Ed invero, è evidente che in assenza di appello della parte pubblica l'oggetto del giudizio di secondo grado non ricomprendeva il punto delle circostanze attenuanti generiche, pacificamente concesse in primo grado. Di tali fattori di attenuazione il giudice di appello - pur in sede di riconoscimento della continuazione - aveva l'obbligo di tener conto, cosa che ncn risulta avvenuta.Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, limitatamente alla misura della pena. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in data 28 marzo 2024 Il Consigliere estensor