CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 39815/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che confermava la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa ascrittogli e il relativo trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo di ricorso è meramente reiterativo di rilievi in punto di ascrivibilità soggettiva della condotta adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte di merito con congrua motivazione, con la quale l'impugnazione non si rapporta in termini puntuali; che anche le residue censure relative alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche esprimono mero dissenso rispetto a valutazioni sostenute da un corretto scrutinio delle emergenze processuali trasfuso in una motivazione esente dai prospettati vizi; che, infatti, i giudici d'appello hanno rimarcato la cospicua biografia criminale del ricorrente, segnata da una ventennale recidività specifica e da una ingravescente proclività a delinquere, escludendo la sussistenza di emergenze atte a giustificare l'invocata mitigazione sanzionatoria ex art. 62 bis cod.pen. a fronte di un trattamento già ragguagliato ai minimi edittali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]