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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 1994

Cassazione n. 21188/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZAPPALA' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/06/1994 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/01/1994 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui si censura la ritenuta recidiva risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, a fronte del motivo teso unicamente a smentire l'aumentata pericolosità, ha apprezzava il carattere significativo dei precedenti penali idonei a dimostrare la maggiore pericolosità (pag. 4 e 5); rilevato che i motivi di entrambi i ricorrenti afferenti al trattamecto sanzionatorio ritenuto eccessivo, risultano manifestamente infondati e riproduttivi di analoghe censure smentite in sede di gravame; la Corte territoriale ha dato conto dei presupposti previsti dall'art. 133 cod. pen. e valorizzato per entrambi i ricorrenti la funzionale realizzazione, rispettivamente, dei reati di evasione e violazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Catania, per tentare di commettere un furto pluriaggravato; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZAPPALA' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/06/1994 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/01/1994 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui si censura la ritenuta recidiva risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, a fronte del motivo teso unicamente a smentire l'aumentata pericolosità, ha apprezzava il carattere significativo dei precedenti penali idonei a dimostrare la maggiore pericolosità (pag. 4 e 5); rilevato che i motivi di entrambi i ricorrenti afferenti al trattamecto sanzionatorio ritenuto eccessivo, risultano manifestamente infondati e riproduttivi di analoghe censure smentite in sede di gravame; la Corte territoriale ha dato conto dei presupposti previsti dall'art. 133 cod. pen. e valorizzato per entrambi i ricorrenti la funzionale realizzazione, rispettivamente, dei reati di evasione e violazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Catania, per tentare di commettere un furto pluriaggravato; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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