CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 08923/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1478-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA], n.269, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresent a e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Ric. 2019 n. 01478 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 4252/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24.09.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. D’[OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Benevento la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che a sua voltachiamava in causa a titolo di manleva il direttore dei lavori ing . [OSCURATO:PERSONA]), per sentirla condannare alla demolizione di unfabbricato adibito a funzioni produttive realizzato dalla convenuta su terreno sito nel Comune di Paolisi, in quanto edificato sul confine con i terreni di proprietà del D’Onofrio. Lamentava l’attore la violazione delle N.T.A. del P.D.F. vigente e del P.R.G. adottato dal Comune di Paolisi, prescriventi rispettivamente una distanza di mt 6 e di mt 5 dal confine. 1.1. Con intervento volontario ex art. 111 cod. proc. civ. si costituivano in giudizio,quali successori a titolo particolare nel diritto controverso, AF Immobiliare di D’[OSCURATO:PERSONA]. s.n.c., per parte attrice; nonché la Duepi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, Duepi) per parte convenuta, acquirente dell’opif icio realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in virtù di verbale di aggiudicazione del 31.11.2012 e successivo decreto di trasferimento, emessi dal GE del Tribunale di Benevento nell’ambito della procedura di espropriazione immobiliare promossa dal creditore procedente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale debitrice esecutata. 1.2. Il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda, condannando la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché la Duepi ad arretrare l’edificioa mt 5 dal confine con il fondo diproprietà attrice, oltre al pagamento della somma di €. 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni. Ric. 2019 n. 01478 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 3 - 2. Avverso detta sentenza interponeva appello Duepi. Restavano contumaci la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello di Napoli rigettava in base alle seguenti argomentazioni: -la concessione edilizia n. 21/2000 per l’edificazione del caseificio di cui si discute, richiesta ai sensi dell’art. 23 d.l.gs. il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal l.r.p.t della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di un progetto elaborato a firma dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] (progetto che non prevedeva alcun obbligo di distanza rispetto al confine di cui si discute), veniva rilasciata dal Comune di Paolisi all’esitodi un procedimento che vedeva operata una variante allo strumento urbanistico vigente - nell’area oggetto di intervento - da zona E (agricola) a zona D (artigianale/industriale), previo parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi, al quale seguiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 20.10.2000, con la quale veniva approvata - ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 447 - la suddetta variante allo strumento urbanistico per il predio in questione, interessato alla costruzione del caseificio; - la ratio dell’art. 5 D.P.R. n. 447/1998, norma di carattere eccezionale e derogatorio, è quella di consentire la variazione urbanistica semplificata al fine di incoraggiare la realizzazione di strutture produttive in ambiti territoriali ove tali attività non sono state previste dallo strumento urbanistico (Consiglio di Stato, Sez. 6, 03.06.2014, n. 2842, confermata da Consiglio di Stato n. 2941/2021); -classificata come D la zona di cui è causa, essa rientrava nel P.D.F. (approvato definitivamente il 21.07.1981) che imponeva per le nuove costruzioni nellapredetta area una distanza di confine di mt 6, laddove il P.R.G. trasmesso in data 17.01.2000 per l’approvazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di Benevento classificava il fondo interessato come area industriale zona D2, all’interno della quale la distanza dal confine per le nuove costruzioni era pari a mt 5; Ric. 2019 n. 01478 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 4 - -la variante urbanistica opera esclusivamente con riferimento agli aspetti urbanistici della pianificazione generale, vale a dire con precipuo riferimento alla destinazione d’uso dell’area, non prevedendo alcuna modifica delle specifiche prescrizioni edilizie, standard e parametri richiesti per la zona D e contemplati negli strumenti urbanistici, che impongono distanze ben precise dal confine che andavano, pertanto, rispettate nell’edificazione dell’opificio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - correttamente, dunque, il C.T.U. aveva evidenziato che la concessione edilizia ottenuta a seguito della variante urbanistica è normale concessione, non in deroga alle predette prescrizioni edilizie in ordine alle distanze dai confini ai sensi e per gli effetti dell’art. 41- quaterdella legge 17 agosto 1942, n. 1150 (introdotto dall’art. 16 della legge 1967, n. 675). Essa ha il limitato fine di rimuovere un ostacolo pubblicistico alla libera esplicazione del diritto di edificare, ma non trasforma l’attività edilizia in attività di interesse generale, sicché il terzo che si ritiene danneggiato dall’esecuzione dell’opera nonostante la licenza edilizia può richiedere al giudice ordinario la tutela dei suoi diritti derivanti dall’essere proprietario di fondo confinante, dacché la licenza lascia impregiudicati gli eventuali limiti privatistici che si oppongono alla realizzazione totale o parziale della costruzione (Cass. Sez. 2, n. 2777 del 28.03.1997: conf da: Sez. U, n. 24 del 29/01/2000 -Rv. 533288 - 01). 3. Contro tale sentenza la soccombente Duepi ha proposto ricorso per cassazione sulla base diun unico motivo. Resiste con controricorso il D'Onofrio in proprio e quale legale rappresentante della società da lui amministrata, mentre le altre parti sono rimaste intimate. In prossimità dell’udienza sono pervenutememorie. Ric. 2019 n. 01478 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 5 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 D.P.R. n. 447/98. Violazion e e/o falsa applicazione della «variante»approvata dalla Conferenza dei Servizi in data 6 dicembre 2000, e dal Consiglio Comunale con delibera n. 5, del 26 febbraio 2001, integrative dell’art. 873 cod. civ. Il ricorrente lamenta l’erronea interpretazione, da parte del giudice di secondecure, della disposizione citata nella parte in cui ritiene che l’art. 5 D.P.R. n. 447/98 si limiti a consentire un mutamento di destinazione d’uso dell’area in cui si intende realizzare un’attività produttiva. Secondo la ricorrente, invece, mentre l’art. 2 del D.P.R. n. 447/98 demanda ai Comuni l’individuazione, con iter di approvazione semplificato, delle aree destinate alle attività produttive, con l’art. 5 in esame il Comune approva, con procedura pure semplificata, una variante allo strumento urbanistico, il cui contenuto si identifica con le previsioni progettuali (Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 940 del 01.03.2017). 1.1. Il motivo è infondato. Come già affermato da questa Corte (Sez. 1 ord. n. 19827/2020), secondo la condivisibile giurisprudenza de l Consiglio di Stato, la «variante semplificata», introdotta nel panorama ordinamentale dall'art. 5 del D.P.R. 447/1998(provvedimento interamente abrogato dall’art. 12, comma 7, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160), è un istituto alternativo ed eccezionale, che comporta una rilevante deroga al modello ordinario di approvazione di una variazione allo strumento urbanistico, in funzione anticipatoria e sostitutiva delle capacità revisionali delle esigenze di sviluppo del territorio, in attuazione dell'interesse pubblico ad assecondare con prontezza insediamenti produttivi. (Consiglio di Stato, Sez. IV, 08/01/2016 n. 27 ; Sez. IV - 12/9/2007 n. 4821). Ric. 2019 n. 01478 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 6 - Non può quindi ritenersi che attraverso l'approvazione della variante semplificata e del progetto edilizio, il Comune, oltre ad autorizzare l'insediamento progettato, abbia consentito diderogare alle regole generali in tema di distanze con cui, infunzione integrativa della disciplina codicistica, ha intesodisciplinare l'attività costruttiva sul suo territorio, in modo generaleed astratto (cfr. Sez. 1 ord. 19827/2020 cit.). Inoltre, come è noto, nel rapporto civilistico fra privati non rileva la liceità urbanistica edilizia della costruzione sancita dal rilascio dell'autorizzazione, che non può pregiudicare i diritti dei terzi (Sez. 2, n. 9869 del 14/05/2015, Rv. 635492 - 01; Sez. U, n. 13673 del 16/06/2014, Rv. 631630 – 01 ; v. anche Consiglio di S tato n. 4821/2007). Correttamente, quindi,i giudici di merito hanno imposto il rispetto della distanza di mt 5 prevista dal P.R.G. del Comune di Paolisi e pertanto il ricorso va rigettato con addebito di spese alla parte soccombente. Sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il