CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45504/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 del TRIBUNALE di PESAROchetterTeviso-afte-perrt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Pesaro, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la pena sospesa di mesi 8 di reclusione ed euro 120,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 624, 625, n. 1 e 7, cod.pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la carenza della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. 3. Il ricorso è inammissibile, atteso che la censura formulata non è riconducibile a quelle oggi consentite avverso la sentenza di patteggíamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro quattromila. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente F