CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 24802/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3386/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' SONIA, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1264/2017, depositata il 28/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Assemblea regionale siciliana ha proposto opposizione al decreto con cui il Tribunale di Palermo, su istanza dell’architetto [OSCURATO:PERSONA], le aveva ingiunto di pagare euro 47.181,52 per l’attività di “progettista dei lavori per l’installazione di un impianto elevatore”, eccependo la non conformità ab origine del progetto alle vigenti disposizioni in materia urbanistica. Il Tribunale di Palermo revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente a pagare euro 46.595,87. 2. La sentenza del Tribunale è stata impugnata dalla Assemblea regionale siciliana. La Corte d’appello di Palermo - con sentenza 28 giugno 2017, n. 1264 - ha ritenuto fondate le censure fatte valere dall’appellante e ha accolto il gravame. 3. Avverso la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] regionale siciliana non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] Preliminare rispetto all’esame del ricorso, articolato in quattro motivi, è la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio. Il ricorso è stato notificato all’Assemblea regionale siciliana presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo. È corretta l’individuazione dell’Avvocatura dello Stato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ai sensi deld.lgs. 2 marzo 1948, n. 142, art. 1,le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazi oni statali sono estese all'amministrazione regionale siciliana, nei cui confronti si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento, approvati rispettivamente con ilr.d. 30 ottobre 1933, n. 1611e il r.d. n. 1612 e success. modif., nonché gli artt. 25 e 144 c.p.c. ; i n forza di tale richiamo trova diretta applicazione il disposto delr.d. n. 1611 del 1933, art. 11, ai sensi del quale tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, o innanzi agli arbitri, devono essere notificati ..... presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale è portata la causa” (così Cass. n. 13197, v. anche Cass. n. 27244/2009). Non è però corretta l’individuazione dell’Avvocatura distrettuale. Ai sensi dell’art. 11 del r.d. 1611/1933, appena richiamato, la notificazione doveva infatti avvenire presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale è portata la causa, ossia presso l’ufficio dell’Avvocatura generale dello Stato a Roma, sede della Corte di cassazione. Il vizio della notificazione, non è stato sanato, in mancanza della costituzione dell’intimata; ciò comporta la necessità di rinnovare la notificazione del ricorso presso l’ufficio dell’Avvocatura generale dello Stato (secondo l'indirizzo di questa Corte, infatti, "in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti delle pubbliche amministrazioni, è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato", Cass., sez. un., 608/2015). P.Q.M. La Corte, rilevata la nullità della notificazione del ricorso, dispone la rinnovazione della notificazione, da effettuarsi presso l'Avvocatura generale di Roma, e all'uopo assegna giorni sessanta per tale incombente, termine decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in R