CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 dicembre 1987
Cassazione n. 30599/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/12/1987 avverso la sentenza del 22/11/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede annullarsi il provvedimento impugnato senza rinvio con corretta rideterminazione della pena in Euro 1500 di ammenda. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 22 novembre 2021 il Tribunale di Firenze, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzione ex art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 (in Firenze il 8 ottobre 2020) alle pena di C 2.000 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo il vizio di violazione di legge; il Tribunale di Firenze avrebbe ridotto la pena per il giudizio abbreviato di un terzo, anziché della metà secondo quanto previsto dall'art. 442, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale di Firenze ha ridotto la pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. di un terzo (da C 3.000 di ammenda ad C 2.000 di ammenda), anziché della metà, poiché il reato per cui è intervenuta la condanna è una contravvenzione. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena dell'ammenda inflitta. Ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen. la pena finale deve essere determinata in C 1.500 di ammenda, in base al contenuto della sentenza impugnata: pena base C 4.500 di ammenda; ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad C 3.000, ridotta per il rito ad C 1.500 di ammenda. Restano ferme le altre statuizioni della sentenza, non oggetto di impugnazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena in euro 1500 di ammenda. Così de