CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: T315
Titolo CCNL: CCNL del Gruppo Invitalia
Titolo accordo: CCNL per i quadri e gli impiegati delle aziende del Gruppo Invitalia
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI
Sottosettori: enti e istituzioni private, pubbliche e del terzo settore
Parti datoriali: INVITALIA SPA
Parti sindacali: UGL CREDITO
Decorrenza: 2024-07-01
Scadenza: 2027-06-30
Stipula: 2024-06-18
Stato: Acquisito
Identificativo: 20357
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=192256
--- Testo contratto ---
Contratto
Collettivo
Nazionale
di
Lavoro
per
iQuadri
e
gli
Impiegati
delle
Aziende
del
Gruppo
Invitalia
Validodal
rluglio2024al30giugno2027
Roma,18giugno2024
‘i.
•*‘
I/
I
Il giorno 18 giugno 2024, presso la sede di Roma dell’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa — INVITALIA —, si sono incontrati:
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
rappresentata da:
Beniamino Bimonte
Stefano Scravaglieri
Adriano Zammar
e la 0.5 UGL-Credito rappresentata da:
Ennio Occhipinti
Giuseppe Perna
Sergio lescone
Angelo Giovanni Carpinteri
Nicoletta Lattanzi
le Parti, come sopra rappresentate, hanno definito il quadro normativo ed economico da
applicare a Lavoratrici/Lavoratori, Quadri e Impiegati, del Gruppo Invitalia, come riportati
nel testo coordinato del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri e
gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Invitalia.
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24
/
Letto,confermatoesottoscritto.
l’Agenzianazionaleper‘attrazionedegli
investimentielosviluppod’impresaSpALeRSA
..
L
ta
3..
IN
DICE
Articolo 1-Campo di applicazione 8
Articolo 2 - lnscindibilità delle disposizioni del contratto 8
RAPPORTI E DIRIfl1 SINDACALI 9
Articolo 3- Livello Confederale 9
Articolo 4- Sistema delle Relazioni Sindacali 9
Articolo 5- Livello Nazionale 9
Articolo 6- Livello Aziendale 15
Articolo 7 - Organi direttivi, Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali
del Gruppo, Rappresentanze Sindacali Aziendali: componenti, funzionamento e
permessi sindacali 16
Articolo 8 - Statuto dei Lavoratori 17
Articolo 9-Assemblea 18
Articolo 10- Locali, Diritto di affissione 18
Articolo 11 - Trattenuteper contributi sindaca 18
Articolo 12 - Affissione del contratto 19
CONTRA1TAZIONE COLLETTIVA 19
Articolo 13— Decorrenza, durata e procedura di rinnovo 19
Articolo 14- Struttura della contrattazione 19
Articolo 15- Procedura di rinnovo della contrattazione di secondo livello 20
AMBIENTE Dl LAVORO E SICUREZZA 20
Articolo 16- Attuazione delle norme di sicurezza e ambiente di lavoro 20
Articolo 17 - Costituzione, diritti e formazione del RLS 21
PARTICOLARI CONTRATTI DI LAVORO 22
Articolo 18- Obiettivi delle Parti e tipologie contrattuali escluse 22
Articolo 19 - Apprendistato professionalizzante 23
Articolo 20- Tirocini formativi e di orientamento 23
Articolo 21 - Contratto a tempo determinato 24
Articolo 22- Contratto di somministrazione 25
Articolo 23 - Contratto di lavoro a tempo parziale - Part time 25
4 -
4
Articolo24-I.avoroagile.27
SISTEMADlINQUADRAMENTOEMOBILITA’PROFESSIONALE29
Articolo25-Logichediclassificazionedelpersonale29
Articolo26-Inquadramentodelpersonale29
Articolo27-Quadri34
Articolo28-Salariodiingresso35
Articolo29-Sviluppoprofessionale35
Articolò30-Mobilitàinternaprofessionale37
Articolo31-Mobilitàinterna-CambidisedeeTrasferimento37
Articolo32-Mobilitàesterna38
FORMAZIONEEDIRITTOAllOSTUDIO39
Articolo33-Logichedelsistemaformativo39
Articolo34-Sistemadiformazione39
Articolo35-Pianodiformazione40
Articolo36-Dirittoallostudio41
NORMAPARTICOLAREPERLAVORATRICI/LAVORATORIISCRITtIAUNIVERSITÀ
TELEMATICHE42
Articolo37-Formazioneindividuale42
Articolo38-Congediformativi42
Articolo39-Periodisabbatici43
COSTITUZIONEDELRAPPORTODlLAVORO43
Articolo40-Assunzione43
Articolo41-Periododiprova44
Articolo42-Duratadelrapportodilavoro45
TRATTAMENTOECONOMICO45
Articolo43-Strutturaretributiva45
Articolo44-Minimoconglobato45
Articolo45-Indennitàdiquadro45
Articolo46-Welfare46
Articolo47-IndennitàperResponsabiliUnicidiProgetto(R.U.P.)47
Articolo48-Superminimoindividuale47
Articolo49-UnaTantum474
Articolo 50-Corresponsione della retribuzione 47
Articolo 51 - Retribuzione giornaliera e oraria 48
Articolo 52 - Trasferte e Missioni 48
Articolo 53 - Servizio fuori sede 48
Articolo 54 - Ticket mensa 49
Articolo 55- Indennità cassa e maneggio valori SO
Articolo 56— Indennità centralinisti non vedenti 50
Articolo 57- Tredicesima e quattordicesima mensilità 50
Articolo 58 - Premio di Produzione 51
ORARIO DI LAVORO CONTRATTUALE 51
Articolo 59 - Orario di lavoro 51
Articolo 60- Articolazione dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale 52
Articolo 61 - Attestazione presenza 53
Articolo 62 - Orario Compattato 53
Articolo 63 - Lavoro straordinario e reperibilità 54
Articolo 64- Banca delle ore 55
Articolo 65- Banca delle ore solidale 55
Articolo 66 - Festività 56
Articolo 67 - Ferie e festività soppresse 57
Articolo 68 - Permessi retribuiti 58
Articolo 69- Lavoro Discontinuo 59
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 60
Articolo 70 - Assenza 60
Articolo 71 - Assenza per malattia 60
Articolo 72- Trattamento normativo ed economico in caso di malattia e infortunio
extraprofessionale 61
Articolo 73-Infortuni sul lavoro 62
Articolo 74-Gravidanza, puerperio e congedi dei genitori 62
Articolo 75-Aspettativa 63
DOVERI E NORME DISCIPLINARI 64
Articolo 76- Doveri 64
Articolo 77 - Provvedimenti disciplinari 65
Articolo78-Causedirisoluzione.67
Articolo79-Preavvisodilicenziamentoedimissioni67
Articolo80-Trattamentodifinerapporto68
Articolo81-Anticipazionedeltrattamentodifinerapporto68
ALTREMATERIE69
Articolo82-TossicodipendenzaedEtilismo69
Articolo83-Tuteladellepersonediversamenteabili69
Articolo84-Dirittod’autore70
ASSICURAZIONIEPREVIDENZACOMPLEMENTARE70
Articolo85-Strumentiatuteladelbenesserepsico4isicodiLavoratrici/Lavoratori....70
Articolo86-AssistenzaSanitariaIntegrativa70
Articolo87-Polizzeassicurative71
Articolo88-Tutelalegale72
Articolo89-Responsabilitàcivile73
Articolo90-Previdenzacomplementare73
NORMEFINALI74
Articolo91-Obbligodiriserva74
Articolo92-TrattamentoEconomico74
Articolo93-Dichiarazionifinali74
S‘H
4
Articolo i. - Campo di applicazione
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato dei dipendenti Quadri e
Impiegati, dell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo
d’impresa — Invitalia S.p.A. (nel seguito per brevità”Invitalia S.p.A.” o, alternativamente,
“Invitalia”) e delle seguenti ulteriori Società direttamente controllate e/o che svolgono
attività funzionali alle attività di Invitalia S.p.A.:
1. Intratel Italia S.p.A.
2. Italia Turismo S.p.A.
3. Invitalia Partecipazioni S.p.A.
4. DRI Italia S.p.A.
Per definire la funzionalità si individuano i seguenti elementi congiunti di valutazione:
- partecipazione azionaria maggioritaria da parte di Invitalia S.p.A.;
- attività omogenea e strumentale alla stessa Invitalia S.p.A.
In caso di costituzione di nuove Società controllate nell’ambito del Gruppo Invitalia, le Parti
si incontreranno per verificare l’applicabilità del presente CCNL in funzione dei parametri
precedentemente definiti.
In caso di acquisizione di nuove Società, le Parti si incontreranno pervalutare l’applicazione
del presente CCNL anche alle Società acquisite; in caso affermativo, l’esame congiunto
proseguirà per definire tempi e modalità della transizione al presente CCNL nonché le
necessarie regole di armonizzazione.
Nel caso in cui in una Società del Gruppo controllata direttamente ci siaio cambiamenti
derivanti dall’ingresso di soci privati, le Parti s’impegnano, su richiesta motivata dalla stessa
Società, a valutare nel corso di apposito esame congiunto l’aderenza del presente CCNL
alla nuova situazione societaria e l’eventuale adozione di un diverso CCNL. Qualora nella
Società nella quale si è verificato il mutamento dell’assetto societario si opti per l’adozione
di un diverso CCNL, le Parti si incontreranno per esaminare le modalità del passaggio al
nuovo contratto e per definire le regole di armonizzazione.
Articolo 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Le disposizioni del presente CCNL sono correlate e inscindibili tra loro e non sono
cumulabili con alcun altro trattamento.
Agli effetti del precedente comma, si considerano costituenti un unico istituto il complesso
degli istituti di carattere normativo - regolamentare (norme generali disciplinari, ferie,
preavviso e trattamento di fine rapporto, malattia e infortunio, puerperio ecc.) che
disciplina i rapporti di lavoro per i dipendenti di Invitalia e per le Società del Gruppo cui è
estesa l’applicazione del presente contratto e per le seguenti categorie di personale: a)
quadri; b) impiegati.
8
RAPPORTIEDIRITTISINDACALI
Articolo3-LivelloConfederale
DatalaspecificitàdellamissionedelGruppoInvitaliaqualeAgenziadiSviluppodelPaese,
econsiderataanchelaspecificaarticolazionesocietarianazionaleeterritoriale,
annualmentee/osurichiestadiInvitaliaSpAe/odelleOrganizzazioniSindacaliConfederali
Nazionalisiterrannoincontriinformativialfinediapprofondireiseguentitemi:
1.necessitàe/ovalutazionedinuoveiniziativefinalizzateallosviluppodelterritorio
nazionale;
2.pianieprogettipersingoliterritoriofilierediprodotto;
3.l’evoluzioneeleprevisionisulleattivitàdelGruppoInvitaliaelororicadute,anche
occupazionali,esternealGruppo.
Articolo4-SistemadelleRelazioniSindacali.
LeParticonvengonosull’opportunitàdiadottareunistemadirelazionisindacalivoltoad
assicurareilraggiungimentodegliobiettividelGruppoeagarantirelavalorizzazionèelo
sviluppodelleprofessionalità.
AlfinedidefinireregolechetrovinosintesiefficacefragliobiettividelGruppoeleattese
diLavoratrici/Lavoratori,lePartihannoindividuatounmodellodiRelazioniSindacali
impostatosuduelivellidistintidirelazioneediattribuzionedifunzioni:unoalivello
nazionalediGruppoeunoalivellodisingolaSocietà.
IlprimoalivellodiGruppo,vedecomepartiInvitaliaS.p.A.CapogruppoeilCoordinamento
delleRappresentanzeSindacalidelGruppoInvitalia;ilsecondo,alivellodisingolaSocietà,
vedecomepartilasingolaSocietàelarispettivaRappresentanzaSindacaleAziendale
(RSA).
IlsistemadellerelazionisindacalisicompletaalivellonazionaleconilComitatoperlo
SviluppodelPersonaleeconilComitatoPariOpportunità.
Articolo5-LivelloNazionale
Negoziazione
AlleFederazioninazionalidicategoria,congiuntamentealCoordinamentodelle
RappresentanzeSindacaliAziendalidelleSocietàperlequalièapplicatoilpresenteCCNL,
competonolefunzionidi:
a)negoziareilrinnovonormativoedeconomicodelpresenteCCNL;
b)mediantespecificiaccordiointerpretazionicongiunteconInvitalia,assicurare
l’interpretazioneautenticadellenormedelpresenteCCNLincorsodivigenza
normativa.
AlCoordinamentodelleRSAdelleSocietàallequalièapplicatoilpresenteCCNLcompete
di:
4
rr
a) provvedere congiuntamente alle rappresentanze territoriali alla contrattazione di
secondo livello di tutto il Gruppo ai sensi dell’Accordo Quadro del 22gennaio2009
e dell’articolo 14;
b) assicurare, in coerenza con il CCNL, l’omogeneità di tutele, diritti e trattamenti nei
confronti di Lavoratrici/Lavoratori facenti parte dell’area contrattuale;
c) affiancare le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) delle singole Società nelle
attività sindacali connesse ai processi riorganizzativi che comportino variazione nei
livelli occupazionali.
Confronto
Costituiscono oggetto di confronto a livello nazionale le seguenti materie:
- valutare l’andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del
sistema di partecipazione sindacale;
- valutare nuovi regimi d’orario, di ripartizione e distribuzione del tempo di
lavoro;
— valutare la situazione occupazionale diretta e indiretta e relative linee di
tendenza;
- valutare l’evoluzione dell’organizzazione produttiva;
- valutare le pari opportunità per il personale femminile, ih coerenza con i principi
di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla legge n. 125 del 1991 nonché
D.Lgs. 198/2006;
— valutare le politiche di formazione del Gruppo e l’attività svolta;
— proporre iniziative a favore del volontariato e iniziative di solidarietà in genere;
— valutare forme e modalità di accesso dall’esterno;
- attivare i confronti specificamente previsti dal presente CCNL.
Informativa
Le Parti esamineranno i dati forniti dalla Capogruppo (Appendice 4) in appositi incontri
aventi il seguente calendario:
a) sernestralmente, di norma 30 giorni dopo la scadenza del semestre, saranno
forniti i dati informativi relativi al personale per singola Società in consistenza al
31dicembre e al 30giugno;
b) di norma entro 30 giorni dai termini previsti dalle procedure aziendali per
l’approvazione del budget della Capogruppo o del forecast o da eventuali
revisioni del budget, verrà fornita informazione complessiva sulle dinamiche
previsionali o revisionali aziendali ed eventuali impatti su politiche e
distribuzione degli organici.
Il bilancio della Capogruppo approvato dall’Assemblea degli azionisti sarà trasmesso entro
10 giorni dall’approvazione.
*
4
LeParticonvengonosull’opportunitàdieffettuareinoccasionedell’incontrorelativamente
aicontenutisuba),specificooaccorpatoall’incontrodibudget,unaverificasulleformedi
lavoropre5entinelGruppoconparticolareriferimentoalleformuledilavoroflessibilee
allepolitichedegliorganiciattuatenelGrupponelperiodo.
Negliincontridicuialcommaprecedentesarannocongiuntamenteesaminati:
-iproblemiconnessiallosviluppodellecapacitàprofessionalidi
Lavoratrici/Lavoratorielerelativecorrelazioniinordineall’inquadramentodei
medesimi;
-l’eventualenecessitàdielevazionedellimitediorestraordinariea250ore
annue;
—laquantitàdiricorsoallasomministrazionedellavoro;
-leinformazionirelativeaLavoratrici/Lavoratoriassegnatialserviziofuorisede;
-ladinamicadiapplicazionedell’istitutodelleUnaTantum.
CompeteinoltrealCoordinamentodelleRappresentanzeSindacaliaziendaliassisteresu
richiestadellesingoleRappresentanzeSindacaliaziendali(RSA)lestesseneldirimere
controversiecircal’applicazionedelpresentecontrattodilavoro.
FannoinoltreriferimentoalCoodinamentodelleRappresentanzeSindacaliaziendalile
materieespressamenterinviatedalpresentecontrattoneisingoliarticoli.
LaconvocazionedegliincontritralePartièeffettuatadallaCapogruppocheprovvederàa
renderenotol’ordinedelgiornoaiResponsabilidelCoordinamentodellaRSA.Inoltre,nel
casodirichiestad’incontroeffettuatadairesponsabilidelCoordinamentodelleRSAla
Capogruppoprovvederàentro15giorni,dalricevimentodellarichiestastessa,aconvocare
l’incontro.
Sullematerieoggettodiconfrontoodinegoziazione,surichiestadiunadelleParti,potrà
esseredefinitoappositoverbalediriunione.
SonoaltresìistituitialivellonazionalediGruppo,iseguentiOsservatorieComitati,
compostipariteticamentetraifirmataridelpresenteCCNL.Talioiganisiriunirannodue
voltel’annoesarannocompostidarappresentantisceltidallaCapogruppoeda
componentidirappresentanzacongiuntadelleOrganizzazioniSindacalinazionali.Nonè
previstoalcungettonedipartecipazione.
OsservatorioPeopleSustainability
Èistituitol’osservatorioPeopleSustoinobilityconlafinalitàdicreareuncostante
puntodiriferimentointernoall’organizzazioneperl’analisieilmonitoraggiodelle
bestpracticenazionaliinmateriadiiniziativeHRinterminidiESGedellestrategie
digestionesostenibiledelPersonale,lungoleseguentidirettrici:
-engagement,intesocomecoinvolgimentodellapopolazioneaziendale
nell’ambitodiiniziativecollettiveepartecipative;
4*
L,i:
- empowerment, inteso come processo sociale attraverso il quale si favorisce
l’acquisizione di una maggiore consapevolezza, ai fine di favorire efficacia e
controllo sulla propria vita personale e professionale,
- responsabilita sociale, intesa come coinvolgimento della popolazione nelle
implicazioni di natura etica all’interno della visione strategica d’impresa.
L’Osservatorio è composto da n. i componente effettivo di ciascuna O.S. firmataria
del presente CCNL e da un equivalente numero di membri indicati dall’Agenzia, ma
potrà avvalersi della collaborazione di professionisti del settore e di organizzazioni,
pubbliche o private, operanti nel settore della sostenibilità.
L’Osservatorio si riunisce almeno con cadenza semestrale e su richiesta di una delle
Parti, entro 30 gg. dalla richiesta medesima, con l’obiettivo di confrontarsi sulle
tematiche relative alla sostenibilità ambientale, economica e sociale e ai relativi
impatti sulle generazioni operanti nel Gruppo Invitalia.
È interesse dell’osservatorioanalizzare fenomeni, modelli, iniziative e bestpractice
in materia di sostenibilità, con particolare riferimento a:
- wellbeing e salute dei dipendenti (sport, servizi culturali, team building,
alimentazione sana e aree ristoro, riorganizzazione degli spazi, servizi di
conciliazione vita-lavoro, rispetto diritti umani, orario di lavoro, monitoraggio
dei modelli normativi del lavoro agile e delle iniziative dirette a gestire gli effetti
di solitudine professionale, sicurezza sul lavoro ..j;
- iniziative di sensibilizzazione ambientale (iniziative green, sharing, riduzione
veicoli privati, impatto del commuting sul pianeta e sul singolo, riduzione dei
consumi...);
— iniziative di sensibilizzazione sociale (volontariato, iniziative a valenza sociale,
donazioni...).
Osservatorio Al e Machine Learning
È istituito l’osservatorio sull’intelligenza Artificiale (Al) e sul Machine Learning (ML),
con la finalità di creare un costante punto di riferimento interno all’organizzazione
per lo studio e l’analisi delle relative innovazioni tecnologiche.
L’Osservatorio è composto da n. i componente per ciascuna O.S. firmataria del
presente CCNL e da un equivalente numero di membri indicati dall’Agenzia.
L’osservatorio potrà avvalersi della partecipazione di professionisti del settore
provenienti dai mondo della ricerca scientifica e da organizzazioni pubbliche o
private 5pecializzate nelle tecnologie dell’informazione. A tal fine, l’Osservatorio
potrà attingere al budget di risorse economiche che saranno definite anno per anno
dalle singole realtà economiche — aziende o Gruppi di aziende — che applicano il
presente contratto.
2?
L’Osservatoriosiriuniscealmenoconcadenzasemestraleesurichiestadiunadelle
Parti,entro30gg.dallarichiestamedesima,conl’obiettivodicondividere,
promuovereedivulgarelaconoscenzadelletecnologieemetodologiecorrelateal
mondodell’intelligenzaArtificialeedelMachineLearning,conparticolare
attenzioneagliimpattidellerelativetecnologieinnovativesulbusinessdelGruppo
InvitaliaedellaCommittenza,ancheconlaproduzionediguidepraticheebest
practice.
Sarannooggettodistudio,conparticolareattenzione,glieffettidell’applicazione
dell’AledelMLnelmondodellavoroe,inparticolare,sulleareedibusinessincui
ilGruppoInvitaliaagisce:
Èinteressedell’osservatorioverificarelapossibilitàdiimpiegareletecnologie
oggettodiosservazioneper:
-apportarebeneficiallaproduttività,allaqualitàdellavoro,allacreativitàeallo
sviluppodinuovecompetenze;
—favorireunmaggioreequilibriotravitaelavoro;
-contribuireall’automazionedeiprocessiedellerelativeattività,promuovendo
l’interventodiLavoratrici/Lavoratorinell’ambitodimansioniilcuivaloresia
semprepiùriconoscibile;
-generareunpositivoimpattosull’eticadellavoroeminimizzareirischidi
occupabilità.
L’Osservatoriosiproponedipubblicareconcadenzaperiodicaunavalutazionedelle
prospettivediapplicazionedellesoluzionidiIntelligenzaArtificialeeMachine
Learningeinparticolaredeglieffettiditaleapplicazionesullaquantità/qualitàdel
lavoro.
ComitatoPariOpportunità
ÈistituitoilcomitatopariteticoPariOpportunità,chesostieneprincipidiparitàe
nondiscriminazionetratuttelepersone—intermini,inmodoesemplificativoenon
tassonomico,digenere,età,orientamentosessuale,etnia,condizionefisicaed
economica,orientamentopoliticoereligioso-alfinedicrearelecondizionieil’
contestoorganizzativopercuiognunopossaesprimerelapropriaunicità.
IlComitatoècompostodan.icomponenteeffettivodiciascuna0.5.firmatariadel
presenteCCNLedaunequivalentenumerodimembriindicatidall’Agenzia.
IlComitatosiriuniscealmenoconcadenzasemestraleesurichiestadiunadelle
Parti,entro15gg.dallarichiestamedesima.
IntaleComitato,neiprevistiincontri,sarannooggettodiconfrontoexantele
logicheeglistrumentifinalizzatiadattuareledinamichedipariopportunitàesi
13
valuterà expost l’effetto dell’applicazione delle logiche presentate anche alfine di
valutare eventuali proposte migliorative da parte delle componenti sindacali.
Nello specifico, saranno oggetto di confronto:
- le modalità e le strategie di costruzione e diffusione di una cultura basata sulla
valorizzazione delle caratteristiche del singolo,
- le modalità di promozione di comportamenti orientati alla pari opportunità di
accesso alle opportunità offerte dall’organizzazione,
- l’introduzione di strumenti per la libertà di espressione in tutte le sue forme,
- la rimozione degli ostacoli all’effettiva parità in sede di inserimento in azienda,
di sviluppo professionale e di carriera, nonché nelle condizioni di lavoro e nel
trattamento economico valorizzando il modello aspirazionale di ciascuno,
— i risultati raggiunti nel tempo.
Il Comitato costituirà il soggetto per ilconfronto costruttivo sulle proposte avanzate
dalle diverse componenti.
Comitato Sviluppo del Personale
È istituito il comitato paritetico per lo Sviluppo del Personale, che assorbe al suo
interno le competenze della Commissione tecnica per la formazione e la
valorizzazione del personale di cui all’art. 5 del previgente contratto, in coerenza
con il ruolo fondamentale della formazione e dell’accrescimento delle competenze
quale primaria leva di sviluppo del Personale del Gruppo.
Il Comitato è composto da n. 2 componenti effettivi, oltre a un eventuale supplente,
per ciascuna 0.5. firmataria del presente CCNL e da un equivalente numero di
membri indicati dall’Agenzia.
Il Comitato si riunisce almeno con cadenza semestrale e su richiesta di una delle
Parti, entro 15 gg. dalla richiesta medesima.
In tale Comitato, nei previsti incontri semestrali, saranno oggetto di confronto ex
ante le logiche e gli strumenti di sviluppo del personale, con particolare riguardo
alle attività da implementare per l’evoluzione delle competenze di gruppi di
Lavoratrici/Lavoratori, nonché le politiche da adottare, con le relative previsioni di
impatto, per le dinamiche di sviluppo inquadramentali.
Ex post sarà valutato l’effetto dell’applicazione delle logiche presentate anche al
fine di valutare eventuali proposte migliorative da parte delle componenti sindacali.
In relazione allo sviluppo di competenze, in ambito di Comitato saranno oggetto di
confronto exante e di definizione le principali linee di evoluzione su metodologie e
tematiche oggetto di formazione su un periodo annuale.
-‘
- 14/’
11
IlComitatocostituiscealtresìlasedeperl’illustrazioneeilconfrontocollaborativo
exantedeglistrumentidiagnosticiinmateriadi:
-assessmentdeiprofilidipotenziale,professionaleegestionaledellerisorse,
-reviewdelleconoscenzetecniche,anchediretteallamigliorepianificazione
deglistrumentitormativie—piùingenerale—diaccrescimentodelle
competenze(learningonthejob,trasferimentodellecompetenze).
Expostsaràoggettodiconfrontoevalutazionel’effettodellepolitichedisviluppo
dellecompetenzeediformazioneimplementatenelperiododiriferimento
annuale.
NOTAAVERBALE
AvalledellafirmadelpresentecontrattoilComitatoSviluppodelPersonalesiriuniràper
unasessionediconfrontosultemadellacomplessitàdellevarietipologiediattivitàgestite
dall’Agenziaedeicorrelatilivellidiautonomianecessariagestirleneivariruoliinesse
coinvolti,conparticolareriguardoalleprevisionidellaNOTAAVERBALEdell’Articolo26—
Inquadramentodelpersonale.Inmeritoaquestotemaenell’ambitodellasessionedi
confronto,l’Aziendaillustreràiprofilicorrelatiaivarilivellidiinquadramento,nonchéle
logicheeipercorsidisviluppo.
AvalledelsemestreprevistodallasuddettaNOTAAVERBALEsiterràunanuovariunione
delComitatoperunconfrontosugliesitiquantitativiequalitatividellaeventuale
riallocazionedelpersonaleaseguitodellamodificadeilivelliinquadramentaliedeirelativi
profiliprofessionali.
Articolo6-LivelloAziendale
RappresentanzaSindacaleAziendale
AlleRappresentanzeSindacaliAziendali(ovveroRSUquandosarannoeventualmente
costituite)delleSocietàperlequalièapplicatoilpresenteCCNLeventualmenteassistite
dalCoordinamentodelleRappresentanzeSindacaliAziendalie/odallecompetenti
struttureterritorialidelle00.55.dicategoria,eall’internodellecornicidefinitenel
presentecontratto,sonoattribuitelefunzionidi:
-negoziazione,perlematerieespressamenterinviatedalpresentecontrattoneisingoli
articoli;
—confrontoperleseguentimaterie:
ogestionedinuovimodelliorganizzativichecomportinoricadutasu
Lavoratrici/Lavoratori;
overificadellemodalitàdisvolgimentodelleprestazionilavorativeivicompreso
l’orariodilavorogiornalieroesettimanale;
overificadelrispettodelleintesecontrattualiintemadiflessibilitàetipologie
lavorative;
il
15
o verifica dei processi aziendali finalizzati a favorire lo sviluppo professionale di
Lavoratrici/Lavoratori e dei conseguenti percorsi di carriera.
Ogni semestre, nel corso di un apposito incontro, l’Azienda fornirà alle Rappresentanze
Sindacali aziendali, un’informativa sui contenuti indicati in Appendice 4 al presente CCNL.
Per le Società in cui non è costituita la RSA, l’informativa di cui al punto precedente sarà
fornita direttamente al Coordinamento delle RSA del Gruppo lnvitalia.
L’Azienda fornirà inoltre alle RSA informativa preventiva sulle disposizioni organizzative
che comportino riallocazione di risorse prima dell’emanazione delle disposizioni
medesime.
Alfine della più ampia conoscenza e condivisione degli obiettivi e orientamenti societari,
l’Azienda terrà un incontro annuale con la RSA nel quale saranno forniti i dati di budget e
di bilancio della Società con le stesse tempistiche e modalità previste dal livello nazionale.
La convocazione degli incontri tra le Parti è effettuata da parte della Società o dalla
Capogruppo che provvederà a rendere noto l’ordine del giorno ai Responsabili delle RSA.
Inoltre, nel caso di richiesta di incontro effettuata dai Responsabili delle RSA, la Società o
la Capogruppo provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, a
convocare l’incontro.
Articolo 7 - Organi direttivi, Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali
Aziendali del Gruppo, Rappresentanze Sindacali Aziendali: componenti,
funzionamento e permessi sindacali
A Lavoratrici e Lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali
delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi di categoria e dei Sindacati provinciali,
potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun trimestre
solare, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro sia espressamente
richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per
iscritto dalle Organizzazioni sindacali alle Società,
Per l’aspettativa di Lavoratrici/Lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31
della legge n. 300 del 20maggio 1970.
I nominativi dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali e le relative variazioni
dovranno essere comunicati per iscritto dalle Organizzazioni sindacali territoriali di
riferimento all’azienda.
Il Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali è composto dai rappresentanti
delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL nel numero massimo di 3 membri
effettivi per ogni organizzazione sindacale di Lavoratrici/Lavoratori; agli incontri aventi
all’ordine del giorno tematiche di particolare rilevanza per tutto il Gruppo potranno
16
partecipareulterioriduedirigentisindacaliperogniOrganizzazionesindacalefirmatariadel
presenteCCNLicuinominatividovrannoesserepreventivamentecomunicatialla
Capogruppo.
L’AziendariconoscealCoordinamentounmonteoreannualecomplessivoparia125ore
dipermessiretribuitiperciascunaOrganizzazioneSindacalefirmatariadelpresenteCCNL,
aggiuntiviaquellispettantialleRSA.Gliincontriconl’Aziendanonincidonosulmonteore.
LespesesostenutedaimembridelCoordinamentoedaglieventualidirigentisindacaliper
partecipareagliincontriconl’Azienda,sonoacaricodellaSocietàdatricedilavoro,nei
limitiprevistidalCCNLedallanormativaaziendaleinessere.
IlCoordinamento,previacomunicazioneall’Azienda,potràeffettuareunincontroper
semestre.l’aziendariconosce,perogniOrganizzazioneSindacalefirmatariadelpresente
CCNL,lespesevivediviaggioepasti,oltreaitremembrieffettividelcoordinamento,aun
solodirigentesindacalediogniSocietàrientrantenelcampodiapplicazionedelCCNL.Le
oredipermessosindacaleutilizzateatalescoposonoacaricodellaSocietàdatricedilavoro
InominativideidirigentidelleRappresentanzesindacaliaziendalielerelativevariazioni
dovrannoesserecomunicatiperiscrittodalleOrganizzazionipredetteall’aziendacuila/il
Dipendenteappartiene.
AciascundirigentedelleRappresentanzesindacaliaziendali,dicuiall’art.23dellalegge20
maggio1970n.300,l’Aziendariconoscel’utilizzodipermessi,pariperciascunaRSAaun
monteoreannualedipermessisindacaliparia1,5orel’annoperciascunDipendentedella
Societàdatricedilavoro,conunminimodi60oreperaziendaoltrea7oreperognisede
operativa.
IldirigentedellaRSA/Coordinamentocheintendeusufruiredipermessisindacaliprevisti
dall’art.23dellalegge20maggio1970n.300e/operilCoordinamento,devedarne
preventivacomunicazioneattraversoilSegretarioresponsabiledellarispettivaRSAe/o
CoordinamentodelleRappresentanzeSindacali.
Gliincontriconl’Aziendanonincidonosulsuddettomonteore.
Leoredipermessosindacaleretribuitesarannoliquidateinbaseallaretribuzioneglobale
difatto.
AicomponentidelComitatoSviluppodelPersonale,nell’eventualitàchesudesignazione
delleOO.SS.nefaccianopartedipendenticuièapplicatoilpresentecontratto,sono
riconosciutecomplessivamente30oreannuedipermessoretribuito;leriunionidegli
organisminonincidonosutalemontepermessi.
InoccasionedellanominadelleRSUlePartisiincontrerannoperarmonizzareilmonteore
sindacaleallanuovasituazione.
Articolo8-StatutodeiLavoratori
L’applicazionedellaL.300/70nelleSocietàcontrollaterientrantinelcampodiapplicazione
delpresentecontrattoèriconosciutaancheseilnumerodeidipendentièinferiorea15.
‘
NOTA A VERBALE
Le Parti si danno atto che quanto previsto dall’art. 8 del presente CCNL riguarda le sole
materie di cui al Titolo III della legge 20maggio 1970 n. 300, quale deroga di miglior favore
alla disposizione di cui all’art. 35, commi le 2 della citata L. 300/1970.
Articolo 9 - Assemblea
Lavoratrici e Lavoratori hanno diritto a 15 ore annue di assemblea retribuite.
Le assemblee sono indette dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto e saranno
richieste dalle stesse con almeno 48 ore di anticipo alla Società.
L’Azienda sì impegna a mettere a disposizione nel posto di lavoro idonei locali per lo
svolgimento delle assemblee stesse. ove questo non fosse possibile si impegna a reperire
locali idonei nelle adiacenze.
I tempi di spostamento di Lavoratrici e Lavoratori dalla propria sede operativa di servizio al
luogo dell’assemblea non saranno considerati ai fini del computo delle ore di assemblea
retribuita.
L’Azienda permette lo svolgimento di assemblee anche fuori dell’orario di lavoro nei locali
aziendali.
Articolo 10 - Locali, Diritto di affissione
L’Azienda fornirà alle RSA un locale idoneo e debitamente attrezzato con collegamento
telefonico e strumenti informatici.
L’Azienda si impegna a riservare alle O0.SS uno spazio specifico di comunicazione cofl
Lavoratrici/Lavoratori sulla lntranet aziendale.
L’Azienda riconosce per ogni 0.5. firmataria del presente contratto e alle relative RSA
l’utilizzo degli strumenti comunicazione elettronica (e-mail) tramite apposite caselle di
posta elettronica dedicate e con il libero utilizzo delle opportune mailing list aziendali.
Per l’eventuale riproduzione di materiale connesso all’attività sindacale, nell’ambito di un
generale orientamento alla sostenibilità ambientale, è riconosciuto alle RSA l’utilizzo delle
apparecchiature aziendali di fotocopiatura.
Articolo 11 - Trattenute per contributi sindacali
Le Aziende provvederanno a trattenere sulla retribuzione mensile il contributo associativo
sindacale ai dipendenti che ne faranno richiesta mediante lettera debitamente sottoscritta.
La lettera di delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del contributo da trattenere e
l’organizzazione Sindacale cui l’Azienda dovrà versarlo.
L’Azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza.
La/il Lavoratrice/Lavoratore potrà richiedere la revoca della trattenuta anzidetta, facendo
pervenire alla Azienda apposita lettera nella quale dovrà indicare il mese di decorrenza da
a 18
cuinondovrannoessereeffettuateletrattenute;inassenzadiindicazione,larevocasarà
effettivadalmeseincuil’Aziendaricevelacomunicazione,sepervenutaentroil15m0
giornodelmese,ovverodalmesesuccessivosepervenutaapartiredal16m0giorno.Copia
dellacomunicazionedovràesserealtresìinviatadalLavoratoreall’organizzazione
sindacaleinteressata.
InoccasionedicessionedelcontrattodilavorodelDipendentetraleSocietàdelGruppola
delegaprodurràisuoieffettianchepressolaSocietàcessionaria.
Articolo12-Affissionedelcontratto
IlpresenteCCNLsaràresodisponibilenell’intranetaziendaleinmodochesiaaccessibilea
tuttoilpersonale,ancheinottemperanzaaquantoprevistodallenomedisciplinarìedi
comportamento.
L’AziendaconsegneràilpresenteCCNLinformaelettronica,anchemedianterinvio
all’lntranetaziendale.
CONTRAflAZIONECOLLETTIVA
Articolo13—Decorrenza,durataeproceduradirinnovo
Ilpresentecontrattoavràdecorrenzadal1°luglio2024escadràil30giugno2027.
Ilcontrattocollettivosiintenderàrinnovatoqualoranonvengadatadisdettaalmenotre
mesiprimadiciascunascadenza;incasodidisdettarimarràvigentefinoachenonvenga
sostituitodaunnuovoaccordotraleParti.
Leorganizzazionisindacalistipulantis’impegnanoapresentarelapiattaformadirinnovo
allacontroparteaziendaleintempoutileperconsentirel’aperturadelletrattativealmeno
tremesiprimadellascadenzadelpresentecontratto.
Articolo14-Strutturadellacontrattazione
LacontrattazionecollettivanelGruppoInvitaliasiarticolasuduelivelli.
Ilprimolivelloècostituitodallacontrattazionenazionale,alivellodiGruppo;essahadì
normaduratatriennalesiaperlaparteeconomicasiaperlapartenormativaehala
funzionedigarantirelacertezzadeitrattamentieconomicienormativipertutte/ile/i
Lavoratrici/LavoratoridelGruppoInvitalia,fermorestandoquantoprevistodall’art.idel
presenteCCNL.Perladinamicadelleretribuzioni,l’indicatoredellacrescitadeiprezzial
consumosaràbasatosull’IPCA,depuratodalladinamicadeiprezzideibenienergetici
importati,calcolatodall’ISTATaifinidellacontrattazionecollettiva.
LeAziende—previainformativaalleOO.SSstipulanti—inciascunannodellavigenza
contrattualeadegueranno,condecorrenzadalmesedigiugno,iminimicontrattualidicui
all’allegato i sulla base della dinamica inflatìiva consuntivata per l’anno precedente,
misurata dall’indice IPCA depurato dalla dinamica dei beni energetici importati definito
dall’ISTAT.
È previsto un secondo livello di contrattazione riguardante materie e istituti diversi e non
ripetitivi rispetto a quelli di primo livello, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione
definiti dal presente CCNL, che stabilisce anche la tempistica - secondo il principio
dell’autonomia dei cicli negoziali - e le materie del secondo livello.
Le Parti condividono, inoltre, che le seguenti materie saranno regolate nell’ambito della
contrattazione aziendale, ferme le discipline temporanee richiamate nel presente
contratto:
- regolamentazione lavoro agile,
- indennita di ruolo,
- regime di trasferte
Le Parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto
materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo che ciò abbia la finalità di
individuare specifici elementi di garanzia in situazioni di particolare difficoltà economica-
organizzativa.
li contratto di secondo livello ha durata triennale ed e rinnovabile nel rispetto del principio
dell’autonomia dei cicli negoziali alfine di evitare sovrapposizione con il rinnovo del CCNL,
fatta esplicita eccezione per la definizione dei valori economici di eventuali premi di
produzione che - concorrendo all’assetto complessivo della retribuzione del Lavoratore - le
Parti convengono siano definiti durante la trattativa di rinnovo del CCNL e a stralcio di essa.
Articolo 15 - Procedura di rinnovo della contrattazione di secondo livello
Salvo diverso accordo tra le Parti, la richiesta di rinnovo dell’accordo di contrattazione di
secondo livello dovrà essere presentata dalle OO.SS. in tempo utile al fine dì consentire
l’apertura delle trattative almeno due mesi prima della scadenza dell’accordo.
Le proposte di rinnovo dovranno avere riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di
ricevimento delle stesse.
AMBIENTE DI LAVORO E SICUREZZA
Articolo 16 - Attuazione delle norme di sicurezza e ambiente di lavoro
Le Parti, nel dare attuazione alla disciplina prevista dal D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni, confermano l’importanza della prevenzione del danno.
204
Peraspettiefigurespecifichequali,peresempio,ilRLS(RappresentantedeiLavoratoriper
lasicurezza),modalitàdielezione,obblighideldatoredilavoro,dirittiedoveridi
Lavoratrici/Lavoratori,sirimandaaspecificheinteseeaccordiconleRSA.
Inparticolare,leO0.SSdiLavoratrici/Lavoratoririvendicanol’e5clusivitàdellororuoloper
quantoattienealleproblematichedicaratteregenerale,derivantidalD.Lgs.81/2008e,in
sensopiùampio,perquelcheconcernelestrategieaziendaliintemadisicurezzae
prevenzione.
Articolo17-Costituzione,dirittieformazionedelRLS
LeParti,conl’obiettivocomunediinstaurarerapportipartecipativisullatutelaelasalute
diLavoratrici/Lavoratori,alfinedicreareunambienteingradodigarantireil
miglioramentocontinuodellaprevenzionedegliinfortuniedellemalattieprofessionalidi
Lavoratrici/Lavoratori,stabilisconoche,anchenellafasedielaborazionee/odirevisionee
aggiornamentodeldocumentoaziendaleperlavalutazionedeirischiedellemisuredi
prevenzione,sarannodateinformazionitempestiveepreventiveaiRLSsuiseguenti
aspetti:
-definizionedeicriteriperl’individuazionedipotenzialirischi;
-individuazionedelleeventualisorgentidirischio;
-verifichedellivellodiprotezioneesistenterispettoairischiindividuati;
—stimadeirischiperiqualisononecessariinterventiintegrativierelativadefinizione
dellatipologiadiintervento;
-definizioneeprogrammazionedegliinterventiconparticolareattenzionealla
problematicadellapresenzadiLavoratrici/Lavoratoricondisabilità.
Perl’attuazionedellemisurediprevenzionesarannostabiliteconleAziendevisitedi
controllodeìRLS,preferibilmented’intesaconilresponsabiledelserviziodiprevenzionee
protezioneedandonepreventivacomunicazioneallaSocietà,fermorestandolapossibilità
deiRLSdieffettuareautonomevisitenegliambientidilavoro.
LePartiribadisconolaonvinzionecheperlamiglioregestionedellamateriasono
auspicabilisoluzionicondivise;pertanto,intuttiicasidiinsorgenzadellacontroversia
relativaall’applicazionedellenorme,s’impegnanoaeffettuareincontriperdefinire,ove
possibili,soluzioniconcordate,
PerlosvolgimentodelleattivitàcomplessiveogniRLShadirittoapermessiretribuitiper
untotaledi40oreannue.Talemonteorenonèutilizzatopergliadempimentiprevistidal
D.Lgs.81/2008all’art.SO,lettereb,c,d,g,i,I.
SiconvienecheiRLSrestinoincaricatreannie,comunque,finoanuoveelezioni.
IlnumerodiRLS,espressionedeidipendentidiInvitalia,èstabilitoinsedeaziendale,con
almenounrappresentanteperorganizzazionesindacale.
::Z:
:
Le Aziende sosterranno gli oneri di formazione dei RLS con specifico modulo formativo di
base della durata di 40 ore, valutato nei contenuti con gli stessi RLS.
A fronte di innovazioni che abbiano attinenza con la tutela della salute e la sicurezza di
Lavoratrici/Lavoratori, saranno effettuati ulteriori e opportuni interventi formativi d’intesa
con i RLS. Tale formazione si svolgerà con utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi alle 40
ore previste per quella di base.
I RLS opereranno prevalentemente nell’ambito delle sale assegnate alle RSA/RSU.
L’Azienda, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, individuerà le modalità
dì formazione e provvederà alla informazione di Lavoratrici/Lavoratori sui rischi per la
sicurezza e la salute connessi all’attività aziendale, secondo le disposizioni degli artt. 36 e
37 del D.Lgs. 81/2008.
A tale scopo, l’Azienda predisporrà gli opportuni strumenti.
Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento al citato D.Lgs. 81/2008 e
sue modificazioni.
Le Parti confermano l’impegno per realizzare un partecipato meccani5mo di diffusione
delle conoscenze in materia di salute, sicurezza e ambiente, al fine di coinvolgere tutte/i
le/i Lavoratrici/Lavoratori, a tutti i livelli, nella concretizzazione dei principi digestione della
sicurezza sul lavoro e renderli consapevoli dei loro obblighi e responsabilità in queste
materie.
Le Parti concordano che, in assenza di diverso accordo aziendale, saranno effettuati tre
incontri annuali tra il responsabile aziendale e i RLS.
PARTICOLARI CONTRATTI DI LAVORO
Articolo 18 - Obiettivi delle Parti e tipologie contrattuali escluse
Le Parti convengono sulla sperimentazione e regolamentazione di tutte le forme di lavoro,
a esclusione della somministrazione del lavoro a tempo indeterminato e del lavoro
intermittente che non sono introdotte nel Gruppo Invitalia, con l’obiettivo comune di
favorire lo sviluppo occupazionale ed evitare, nel contempo, forme di lavoro precario.
Di seguito, sono elencate le tipologie di contratto di lavoro esistenti, a seconda dei casi
integrati dalle discipline demandate dalla Legge o dagli accordi interconfederali alla
regolamentazione collettiva.
NOTA A VERBALE
Saranno annualmente fornite le informative di merito relative alle diverse forme
contrattuali applicate secondo le normative vigenti (tempo determinato, apprendistato,
somministrazione).
22
Articolo19-Apprendistatoprofessionalizzante
L’apprendistatoèregolamentatodalD.Lgs.15giugno2015n.81.
Inattuazionedelladelegaprevista,lePartihannointesoconlenormecheseguonodare
completaattuazionealleprevisionilegislativeinmateria.
L’apprendistatoèammessopertuttelequalificheemansionicompreseneilivellidi
inquadramentoEeD.
Laduratadell’apprendistatoèfissatainunperiodomassimodi36mesi.Incasodimalattia,
infortuniooaltracausadisospensioneinvolontariadelrapportodilavoro,superioria
trentagiorni,surichiestadell’apprendistailrapportodilavorosaràprolungatoperun
periododitempDparialladuratadidettaassenza,perunasolavolta.
All’Apprendistaècorrispostoilseguentetrattamentoeconomico,rapportatoalla
retribuzionedelLavoratorequalificato:
-perlaprimametàdelperiodol’80%delminimoconglobatodellivellodi
destinazionealterminedelperiododiapprendistato;
-perlasecondametàdelperiodoil90%dellostesso.
AlLavoratoreapprendistaègarantitounmonteoreannualediformazioneesternao
internarapportataaltitolodistudioposseduto:
-diplomadiscuolamediasuperiore:80oreannue;
-diplomauniversitario:60oreannue;
-diplomadilaurea:60oreannue.
Ilmonteoresuddettosaràintegratodall’Aziendafinoalraggiungimentodelle120ore
previstedallalegge.Periprogrammiformativi,l’Aziendasiuniformeràallespecifiche
previsioniinvigoreperlaRegioneLazioo,inalternativa,definiràunprogrammada
sottoporreallaRegioneLazio.
LePartiritengonoche,salvodiversaprevisionespecifica,alLavoratoreapprendistasì
applicanolenormedelpresenteCCNL.
Alterminedelperiododiformazione,l’Aziendaela/ilLavoratrice/Lavoratorepotranno
recederedalcontrattoconpreavvisodecorrentedalterminedelperiododiformazioneai
sensidiquantodispostodall’articolo2118delcodicecivile;nelperiododipreavviso
continuaatrovareapplicazioneladisciplinadelcontrattodiapprendistato.Senessuna
dellepartiesercitalafacoltàdirecessoalterminedelperiododiforma2ione,ilrapporto
proseguecomeordinariorapportodilavorosubordinatoatempoindeterminato.
Articolo20-Tirociniformativiediorientamento
Alfinediagevolarelescelteprofessionaliel’occupabilitàdeigiovaninelpercorsodi
transizionetrascuolaelavoromedianteunaformazioneadirettocontattoconilmondo
dellavoro,leParticonvengonosullautilitàdiattivareiniziativeditirociniformativiedi
23
orientamento, a favore di soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio entro e non
oltre i 12 mesi, coerentemente con i requisiti previsti per l’accesso ai percorsi professionali
di lnvitalia S.p.A. e delle Società del Gruppo Invitalia.
L’attivazione delle iniziative suddette dovrà svolgersi nel rispetto dei principi e criteri
indicati nelle normative regionali applicabili e comunque nelle linee guida in materia di
tirocini allegate all’Accordo Stato Regioni del 24gennaio 2013.
Resta inteso che il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per
le quali non sia necessario un periodo forruativo e che i tirocinanti non possono sostituire
Lavoratrici/Lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non
possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di
malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso.
Le Parti verificheranno inoltre l’utilità di attivare ulteriori e specifiche convenzioni, con i
relativi percorsi, finalizzate allo svolgimento di tirocini di natura curriculare al fine di
agevolare il completamento dei percorsi formativi mediante momenti di alternanza tra
studio e lavoro.
Articolo 21 - Contratto a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 19, comma 1 lett. a) bis D.lgs. 81/2015, le Parti confermano che il contratto
può avere una durata superiore a 12 mesi in presenza di almeno una delle seguenti
condizioni:
- esigenze connesse a incrementi temporanei dell’attività ordinaria;
- esigenze connesse alla realizzazione di commesse.
Le Parti riconoscono che la forma normale di rapporto di lavoro subordinato nel Gruppo
lnvitalia è rappresentata dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato; riconoscono altresì
la necessità di dare esecuzione ai rinvii operati dalla normativa vigente all’autonomia
contrattuale, al fine di disegnare un istituto adeguato alle necessità organizzative del
Gruppo Invitalia, alla sua mission, al contesto operativo. In tale ambito, nel ricorso a
rapporti di lavoro a tempo determinato, le Parti convengono che sarà data preferenza al
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato rispetto alla somministrazione a
termine.
Limiti al ricorso al rapporto a tempo determinato
Le Parti prendono atto che la natura delle commesse gestite dalle Aziende che applicano il
presente contratto è prevalentemente caratterizzata da durata determinata richiedendo
pertanto anche il ricorso a personale a termine. Conseguentemente le Parti, anche al fine
di dare seguito alle ulteriori opportunità di occupazione che tali commesse generano,
ritengono opportuno concordare che il ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato,
inclusi i rapporti stipulati nell’ambito di un contratto di somministrazione, sia consentito
nel limite del 30% dell’organico calcolato su base media annua.
N
24
Incasodicommessestraordinarieochecomportinounmutamentosignificativo
nell’organizzazioneaziendale,lePartiprocederannoaunesamecongiuntoaconclusione
delqualepotrannoconcordarel’innalzamentodidettapercentuale,alloscopodi
soddisfareleesigenzedeterminatedatalicommesse.
Articolo22-Contrattodisomministrazione
Lasomministrazionedilavoroèregolatadagliartt.30ess.delD.Lgs.15giugno2015,n.
81,esuccessivemodificheintegrazioni,nonchédalpresenteCCNLcheintegrala
legislazionenellemateriedaquestadelegateallacontrattazionecollettiva.
Ilricorsoallasomministrazioneèammessoneilimitidicuiall’articoloprecedente.
Ilricorsoallasomministrazioneèinognicasoammesso,nell’ambitodiuncontrattodi
somministrazioneatempodeterminatoperunaduratamassimadi36mesi.
Inconformitàconlanormativavigente,l’AziendainformeràleRSAinmeritoalnumerodel
ricorsoallasomministrazionedilavoro;dettainformazionepotràessereresaanchein
occasionedegliincontriperiodicidicuiall’art.6delpresenteCCNL.Overicorranomotivate
ragionidiurgenzaenecessitàdistipulareilcontratto,l’Aziendapotràfornirelepredette
comunicazionientroicinquegiornisuccessiviallastipuladeicontrattidisomministrazione.
Inoltre,inoccasionedegliincontriannualidicuialcitatoart.6deIpresenteCCNL,l’Azienda
daràcomplessivainformazioneinmeritoalnumerodeicontrattidisomministrazionedi
lavoroconclusinell’annoprecedente,alladuratadeglistessi,alnumeroeallaqualificadi
Lavoratrici/Lavoratoriinteressati.
LeParticonfermanocheaLavoratrici/Lavoratoriimpiegaticonlostrumentodella
somministrazionedilavorotemporaneoèapplicatalacontrattazionecollettivainvigore
pressolaSocietà,conlasolaesclusionedellepolizzesanitarieintegrativeedifondi
pensioneintegrativinonchédellepolizzeinfortunimalattieprofessionaliedextra
professionali.
IncasodiacquisitastabilitàdellemansioniefunzioniespletatedalLavoratore,leAziende
siimpegnanoaverificarel’opportunitàdiproporrealLavoratoreinteressatol’assunzione
atempoindeterminatosenzal’effettuazionedelperiododiprova.
Articolo23-Contrattodilavoroatempoparziale-Parttime
LeParticondivìdonocheilcontrattodilavoroatempoparzialerappresentiunelementodi
flessibilizzazionedellaprestazionedilavoro,ingradodirealizzareunmigliorequilibrio
delleesigenzetecnico-organizzativedell’Aziendaconlaconciliazionevita-lavorodel
Dipendente.
*-Èconsentito,entroilimitipostidalleesigenzeorganizzativedell’Azienda,ilricorsoalpart
timeancheperpersonaleQuadro
In tale quadro, l’accordo di part-time tra Lavoratrice/Lavoratore e Azienda definisce la
durata dell’orario nonché la sua articolazione e il periodo di validità del part-time.
L’instaurazione del rapporto deve risultare da atto scritto.
Il contratto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dal D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e
successive modifiche integrazioni, nonché dal presente CCNL che integra la legislazione
nelle materie da questa delegate alla contrattazione collettiva.
Si conviene sulla possibilità di reversibilità del part-time, a richiesta di
Lavoratrici/Lavoratori interes5ati con comunicazione da effettuare sei mesi prima della
data di richiesta della trasformazione.
Rispetto a Lavoratrici/Lavoratori assunti part-time l’Azienda s’impegna a fronte di nuove
assunzioni di personale, con caratteristiche professionali similari, a dare priorità alle
richieste di trasformazione a tempo pieno dei rapporti di lavoro a part-time. Per garantire
tale priorità, le Aziende si impegnano a espletare ogni idonea forma di pubblicità prima di
provvedere a tali assunzioni.
La retribuzione diretta, indiretta e differita nonché tutti gli istituti del presente contratto
saranno proporzionati, fatto salvo per quanto definito nel presente articolo, all’orario di
lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale di Lavoratrici/Lavoratori a
tempo pieno.
Alle/ai Lavoratrici/Lavoratori part-time sono riconosciuti integralmente sia la flessibilità di
orario prevista dall’articolo 60, sia i permessi retribuiti di cui all’articolo 68.
Nel caso di assunzioni a tempo parziale il periodo di prova può essere prolungato in
rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno.
Ai sensi della normativa vigente, è facoltà dell’Azienda richiedere prestazioni di lavoro
supplementare in presenza di specifiche esigenze organizzative connesse a incrementi
temporanei di attività produttiva e di sostituzione di Lavoratrici/Lavoratori assenti con
diritto alla conservazione del posto.
La/il Lavoratrice/t.avoratore potrà rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove
giustificato da comprovate esigenze di salute, familiari o di formazione.
Il limite massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno è stabilito
in proporzione alla durata in percentuale del rapporto di lavoro part-time rispetto alle ore
di straordinario previste per il fulI time, mentre, fermo restando il limite delle 36 ore
settimanale, il limite massimo giornaliero del lavoro supplementare è fissato in due ore.
A Lavoratrice/Lavoratore in rapporto di part-time che effettui lavoro supplementare può
essere esteso, su richiesta del medesimo, l’istituto della banca delle ore.
26
Leprestazionidilavorosupplementaresonoretribuiteconlamaggiorazionedel23%
comprensivadegliistitutiretributivi,contrattualielegaliindirettiedifferiti.
Perquantonondisciplinatodalpresentearticolo,trovanoapplicazioneledisposizionidi
leggeinmateria.
Articolo24-Lavoroagile
LeParticoncordanochelamodalitàdilavorodenominataLavoroagile,giàsperimentata
dalleSocietàdelGruppo,configuraunostrumentoperfavorirel’equilibrionelrapportofra
tempodilavoroevitaprivatadiLavoratrice/Lavoratore,oltrecheperridurrel’impatto
ambientalelegatoalpendolarismocasa-lavoro,enecondividonol’attualitànelcontesto
socio-economicoeorganizzativo,rappresentandounamodalitàorganizzativadi
adempimentodellaprestazionelavorativaconunasignificativaflessibilizzazionedelluogo
etempodiespletamentodellastessa.
Laregolamentazionespecificadell’istitutosaràdefinitaalivellodisingolaAzienda,nel
quadrodellecompatibilitàconleesigenzeorganizzativeeproduttivenonchéincoerenza
conleesigenzedellaCommittenza.
LePartisiimpegnanoadefinirelaregolamentazionespecificaentro12mesidalla
sottoscrizionedelpresenteaccordo.
Fermorestandoquantoindicato,leParticonvengonosullanecessitàditenerein
particolareconsiderazionelespecificheesigenzedisalutee/oassistenzialidi
Lavoratrici/Lavoratori,periquali,inpresenzadispecifichesituazionidiparticolare
gravità/complessitàleAziendepotrannoriconoscerecondizionipiùfavorevolidiaccessoe
utilizzodelLavoroagile,inmisuraanchepariallatotalitàdellegiornatedilavoro(Lavoro
agileesteso).Inquest’ottica,èintenzionedelleParti,garantirecondizionipiùfavorevolidi
accessoalLavoroagileperleseguenticategoriediLavoratrici/Lavoratori:
-genitorineiseimesisuccessiviallaconclusionedelperiododicongedodimaternità
previstodall’art.16delTestoUnicodelledisposizionilegislativeinmateriaditutela
esostegnodellamaternitàedellapaternitàdicuialD.lgs.26marzo2001,n.151e
s.m.i.(nellamisuradiungenitorepernucleofamiliareseentrambiigenitorisono
dipendentidellaSocietàodiSocietàdelGruppo);
—genitoriadottivineiseimesisuccessiviall’accoglienzadelminorenelnucleo
familiare(nellamisuradiungenitoreadottivopernucleofamiliareseentrambii
genitorisonodipendentidellaSocietàodiSocietàdelGruppo);
—genitoriconfigliincondizionididisabilitàaisensidell’art.3,comma3,dellaL.5
febbraio1992,n.104es.m.i.;
—LavoratricieLavoratoriimmunodepressiinpossessodellacertificazioneexart.3
comma1,L.n.104/1992es.m.i.;
Lavoratrici e Lavoratori coregiver in possesso della certificazione ex art. 3 comma 3
L. n. 104/1992 e s.m.i.
Tali condizioni di miglior favore saranno riconosciute nell’ambito del quadro normativo che
dovrà essere definito a livello di singola Azienda nell’ambito della contrattazione di
secondo livello. Nell’ambito delle attività dei Comitati, le Parti valuteranno l’estensione
delle condizioni di miglior favore a categorie ulteriori di Lavoratrici/Lavoratori.
Resta ferma la necessità di garantire la presenza in sede per attività non remotizzabili
come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lapartecipazione ad attività di formazione
in presenza ovvero qualora la presenza in sede sia richiesta dal responsabile per motivate
necessità.
Inoltre, quale condizione di miglior favore rispetto alle previsioni in materia, le Parti
confermano il riconoscimento del ticket mensa in caso di Lavoro agile, purché nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 54— Ticket mensa. Le Parti confermano l’impegno, tuttavia, a
salvaguardare prioritariamente la competitività dell’offerta aziendale escludendo
l’erogazione del buono pasto nelle giornate di lavoro agile ove la variazione delle prassi
della committenza lo richiedesse.
NOTA A VERBALE
L’Azienda ritiene che l’istituto del Lavoro agile esteso costituisca una risposta più evoluta
alle esigenze precedentemente complessivamente garantite dall’istituto del Telelavoro di
cui all’art. 26 del CCNL previgente.
Preso atto di ciò, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente Contratto, le Parti
convengono che il personale attualmente in regime di Telelavoro confluirà nel regime di
Lavoro agile esteso. Alle/ai Lavoratrici/Lavoratori che al momento della sottoscrizione del
presente Contratto risultino in regime di Telelavoro presso le Aziende che applicano il
pre5ente CCNL, le suddette Aziende sottoporranno per la sottoscrizione un accordo di
lavoro agile esteso alla totalità delle giornate lavorabili, con applicazione degli istituti propri
del lavoro agile.
Resta inteso che l’istituto del lavoro agile esteso, per tali categorie di Lavoratrici e
Lavoratori, sarà regolato nel rispetto delle prerogative stabilite in precedenti accordi
collettivi ancora vigenti relativi allo strumento del telelavoro, a eccezione di quanto
previsto relativamente all’indennità mensile lorda per le utenze, che si ritiene superata.
Le valutazioni sugli strumenti di flessibilità organizzativa (quali il Lavoro agile) saranno
effettuate nell’ambito dell’appositamente costituito Osservatorio Invitalia — People
Sustainability.
1 28
SISTEMADIINQUADRAMENTOEMOBILITA’PROFESSIONALE
Articolo25-Logichediclassificazionedelpersonale
LePartiintendonoagevolareÌanecessariatempestivitàdiinterventosulledinamichedel
personale,inconsiderazionedelleevidenzederivantidalciclodivitadellecompetenzenel
loroposizionamentodimercato.
LePartiritengonocheilsistemadiclassificazionedelpersonaledebbaessereidoneoa
coniugareleesigenzeorganizzativeeproduttivedell’Aziendaconleopportunitàdicrescita
edìvalorìzzazionediLavoratrici/Lavoratori.
LePartìconvengonodiadottareunsistemadiclassificazionedelpersonalearticolatosu6
livelli,all’internodelqualesonoindividuatiiruolieiprofiliprofessionali.
SurichiestadiunadellePartipotrannoessereindividuati,divoltainvolta,ruoli
professionalinuovi,conseguentianuoveattivitàoadadattamentidell’organizzazionedel
lavoroderivantidallemutatepolitiche,strategieecondizionicompetitivedell’Azienda.
Articolo26-Inquadramentodelpersonale
Èistituitounsistemadiclassificazionedelpersonale,nonchédelledeclaratorieedeiprofili
professionaliesemplificativi,alloscopodirenderecoerenteladisciplinaconilmodello
organizzativoerelazionalediGruppoediconsentireundinamicoallineamentoconimutati
assettitecnici,organizzativieproduttivi,Ilsistemaèfondatosulleseguentivariabili:
1.livellodicomplessitàdelleattività;
2.livellodiprofessionalitàinterminidieterogeneitàeprofonditàdellecompetenze
richieste;
3.livellodiautonomia.
Ilsistemadiclassificazionedelpersonaleèarticolatosu6livelli,inordinedecrescenteda
AlaE.LacategoriadiQuadroèarticolatasuduelivelli,AleA2.L’appartenenzaailivelliè
determinatadallevariabilidicuisopra,dallacomplessitàdelleattivitàdagestireoda
sviluppare,dagliobiettividaconseguireedalcontestoorganizzativoerelazionaledi
riferimento.
Losviluppoprofessionaleeladimostratapadronanzadelruolo,assegnatoinconnessione
conlavalutazioneprofessionale,concorronoallacrescitadelsingoloDipendente.
Declaratoriadeilivelli
LivelloAl—Quadro
Appartengonoaquestolivellole/iLavoratrici/Lavoratoriconelevataprofessionalità
specialisticae/ogestionale.
Operano, nell’ambito di attività ad alta complessità di rilevanza strategica per l’Azienda,
con discrezionalità di poteri, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione nell’ambito delle
responsabilità assegnate, manifestando totale padronanza del ruolo rivestito, elevata
preparazione professionale e/o particolari specializzazioni maturate a seguito di una
pregressa significativa esperienza acquisita su attività di alta complessità. Hanno un ruolo
definito di gestione di attività complesse in un contesto relazionale interno o esterno
articolato e con elementi di incertezza, ovvero, un elevato grado di seniority su specifiche
attività di interesse strategico per l’Azienda, che può, altresì, prevedere il coordinamento
gerarchico e il controllo sugli output e sulle attività di altre/i Lavoratrici/Lavoratori -
appartenenti alla medesima categoria legale, ovvero, a livelli inferiori - in un contesto
relazionale non strutturato/proceduralizzato.
Sono previsti i seguenti profili:
1: Responsabile di unità ad alta complessità:
- Lavoratore in possesso di elevate capacità gestionali a cui è affidata la responsabilità di
un’unità organizzativa o operativa ad alta complessità e che prevede il coordinamento
gerarchico di altri Lavoratori - appartenenti alla medesima categoria legale ovvero a
livelli inferiori - e il controllo sugli output. Nell’ambito delle responsabilità assegnate
dall’Azienda, ovvero, dal Responsabile superiore, garantisce il raggiungimento degli
obiettivi della struttura, gestisce le risorse umane, economiche e strumentali assegnate
e assume la responsabilità del risultato della propria azione gestionale.
Senior Practice Leader:
- Lavoratore che manifesta piena preparazione professionale, anche in ragione delle
specializzazioni maturate a seguito di una pregressa esperienza professionale, con
elevato know how specialistico e accertata competenza su una specifica materia di alta
complessità, riconosciuta dall’Azienda come di rilevante interesse strategico, al quale
la stessa affida formalmente il ruolo di leader di pratica senior. È responsabile dello
sviluppo e dell’evoluzione degli approcci e dei metodi di lavoro della materia e ne
garantisce la diffusione della conoscenza.
Senior Professional:
— Lavoratore con elevata professionalità specialistica che, nell’ambito della unità di
appartenenza, assicura la gestione in autonomia dei compiti assegnati, fornendo
supporto specialistico di competenze al Responsabile gerarchico nell’ambito di attività
di alta complessità, assicurando l’interazione con i soggetti anche esterni e garantendo
qualità e tempistica degli output prodotti.
Livello A2 — Quadro
Appartengono a questo livello i Lavoratori con elevata professionalità specialistica e/o
gestionale.
Operano,nell’ambitodiattivitàamediacomplessità,condiscrezionalitàdipoteri,
autonomiadiiniziativaefacoltàdidecisionenell’ambitodelleresponsabilitàassegnate,
manifestandopadronanzadelruolorivestito,preparazioneprofessionalee/o
specializzazionimaturateaseguitodiunapregressaesperienza.Hannounruolodefinitodi
gestionediattivitàdimediacomplessità,inuncontestorelazionaleinternooesterno
articolatoeconelementidiincertezza,ovvero,unrilevantegradodisenioritysuspecifiche
attivitàchepuòaltresìprevedereilcoordinamentogerarchicodialtre/i
Lavoratrici/Lavoratorieilcontrollosuglioutputinuncontestorelazionalenon
strutturato/proceduralizzato.
Sonoprevistiiseguentiprofili
Responsabilediunità:
—Lavoratoreinpossessodicapacitàgestionaliacuièaffidatalaresponsabilitàdiun’unitàE
organizzativaooperativadimediacomplessitàecheprevedeilcoordinamento
gerarchicodialtre/iLavoratrici/Lavoratori-appartenentiallamedesimacategoria
legaleovveroalivelliinferiorieilcontrollosuglioutputNell’ambitodelle
responsabilitàassegnatedall’Azienda,ovvero,dalResponsabilesuperiore,garantisceil
raggiungimentodegliobiettividellastruttura,gestiscelerisorseumane,economichee
strumentaliassegnateeassumelaresponsabilitàdelrisultatodellapropriaazione
gestionale.
PracticeLeader:
-Lavoratorechemanifestapienapreparazioneprofessionale,ancheinragionedelle
specializzazionimaturateaseguitodiunapregressaesperienzaprofessionale,con
rilevanteknowhowspecialisticosuunaspecificamateriadimediacomplessità,
riconosciutadall’Aziendadiinteressestrategico,alqualelastessaaffidaformalmente
ilruolodileaderdipratica,anchenellagestionediattivitàdimediacomplessità,in
quantoriferimentoaziendaleperquellaspecificamateria.
Professional:
—Lavoratoreconelevataprofessionalitàspecialisticache,nell’ambitodellaunitàdi
appartenenza,assicuralagestioneinautonomiadeicompitiassegnati,fornendo
supportospecialisticodicompetenzealResponsabilegerarchiconell’ambitodiattività
dimediacomplessità,assicurandol’interazioneconisoggettiancheesternie
garantendoqualitàetempisticadeglioutputprodotti.
LivelloB
Appartengonoaquestolivellole/iLavoratrici/Lavoratorichesvolgonofunzioniaelevato
contenutoprofessionale,caratterizzatedacomprovataesperienzainambitidi
specializzazionedefiniti.Operanoconrelativadiscrezionalitàoperativaedecisionalesu
attivitàdimediacomplessità,anchesvolgendoattivitàdicoordinamentooperativodi
4
va*
31
altre/i Lavoratrici/Lavoratori - appartenenti alla medesima categoria legale, ovvero, a livelli
inferiori, secondo le direttive del Responsabile di unità, rispondendo a obiettivi tecnici e
qualitativi indicati in un contesto relazionale non necessariamente
strutturato/procedura li zzato.
Sono previsti i seguenti profili:
Coordinatore:
- Lavoratore che, secondo le direttive del Responsabile dell’unità di appartenenza, opera
come riferimento di un gruppo di lavoro, al quale l’Azienda affida formalmente il ruolo
di coordinamento operativo di risorse anche inquadrate nel medesimo livello,
rispondendo a obiettivi tecnici e qualitativi indicati;
Esperto:
- Lavoratore che, secondo le direttive del Responsabile di unità dì appartenenza e nel
rispetto dell’attività dì coordinamento operativo svolta dall’eventuale Coordinatore,
opera con autonomia, responsabilità di risultato e facoltà di iniziativa, assicurando il
presidio delle attività assegnate relativamente ad attività o fasi di attività di media
complessità, fornendo supporto di competenze al Responsabile gerarchico,
rispondendo a obiettivi tecnici e qualitativi indicati.
Livello C
Appartengono a questo livello le/i Lavoratrici/Lavoratori in possesso di specifica e adeguata
capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico
pratica. Operano con autonomia di merito su attività non necessariamente standardizzate,
con dimostrata capacità di gestire con autonomia operativa parti di attività di media
complessità, secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile di unità organizzativa o
operativa o dal Coordinatore e perseguono obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e
definiti, in un contesto relazionale strutturato e parzialmente proceduralizzato.
Sono previsti i seguenti profili: -
Analista senior:
- Lavoratore con competenze specialistiche di tipo economico, amministrativo e/o
giuridico e adeguata capacità e esperienza professionale, che opera con autonomia di
merito e con dimostrata capacità di gestione operativa nell’ambito di fasi di attività di
media complessità, assicurando la realizzazione di attività e il raggiungimento di
risultati in coerenza con le proprie competenze specialistiche e integrando gli apporti
di competenze complementari secondo obiettivi puntuali e definiti;
Tecnico senior:
4$
+
32
-Lavoratoreconcompetenzespecialisticheditipotecnicoe/oingegneristicoeadeguata
capacitàeesperienzaprofessionale,cheoperaconautonomiadimeritoecon
dimostratacapacitàdigestioneoperativanell’ambitodifasidiattivitàdimedia
complessità,assicurandolarealizzazionediinterventitecnicieilraggiungimentodi
risultatiincoerenzaconlepropriecompetenzespecialisticheeintegrandogliapporti
dicompetenzecomplementarisecondoobiettivipuntualiedefiniti.
LivelloD
Appartengonoaquestolivellole/iLavoratrici/Lavoratoriinpossessodispecificaeadeguata
capacitàprofessionaleacquisitamedianteapprofonditapreparazioneteoricae/otecnico
pratica.Operanoconautonomiadimeritosuprocessiparzialmente/integralmente
standardizzati,secondoleindicazioniricevutedalResponsabilediunitàorganizzativao
operativaodalCoordinatoreeperseguonoobiettivitecniciequantitativipuntualie
definiti,inuncontestorelazionalestrutturatoeproceduralizzato.
Sonoprevistiiseguentiprofili:
Analista:
-Lavoratoreconcompetenzeditipoeconomico,amministrativoe/ogiuridicoe
adeguatacapacitàedesperienzaprofessionale,cheoperaconautonomiadimerito
assicurandolarealizzazionediattivitàparzialmente/integralmentestandardizzate,in
coerenzaconlepropriecompetenze,eintegrandogliapportidicompetenze
complementari;
Tecnico:
-Lavoratoreconcompetenzeditipotecnicoe/oingegneristicoeadeguatacapacitàed
esperienzaprofessionale,cheoperaconautonomiadimeritoassicurandola
realizzazionediinterventitecnicinell’ambitodiattivitàparzialmente/integralmente
standardizzate,incoerenzaconlepropriecompetenzetecnicheeintegrandogli
apportidicompetenzecomplementari.
LivelloE
Appartengonoaquestolivellole/iLavoratrici/Lavoratoriinpossessodiconoscenzee
capacitàtecnicheadeguateaconsentireunalimitataautonomiaoperativasecondole
istruzioniricevutedalResponsabilediunitàorganizzativaooperativaodalCoordinatoree
cheperseguonoobiettivitecniciequantitativipuntualiedefiniti,inuncontestorelazionale
standardizzatoe/oproceduralizzato.
Sonoprevistiiseguentiprofili:
4
:3
77?
Analista junior:
- Lavoratore con conoscenze specialistiche di tipo economico, amministrativo e/o
giuridico che opera nell’ambito delle attività correlate, in un contesto relazionale
standardizzato e/o proceduralizzato, assicurando la realizzazione di attività di
complessità ordinaria, in coerenza con le proprie competenze specifiche;
Tecnico junior:
- Lavoratore con conoscenze di tipo tecnico e/o ingegneristico che opera nell’ambito
delle attività tecniche correlate, in un contesto relazionale standardizzato e/o
proceduralizzato, assicurando la realizzazione di interventi tecnici di complessità
ordinaria, in coerenza con le proprie competenze tecniche specifiche.
NOTA A VERBALE
In fase di prima applicazione, il personale inquadrato alla data di entrata in vigore del
presente accordo nei livelli 4, 3, 2 e i confluirà rispettivamente nei livelli E, D, B e Al.
La confluenza di cui sopra, non configura una indagine concreta dei ruoli e delle mansioni
di derivazione all’atto dell’assegnazione, ma una convenzione di armonizzazione, raggiunta
tra le Parti firmatarie per agevolare la migrazione al nuovo sistema inquadramentale.
Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, l’Azienda valuterà la
effettiva corrispondenza degli inquadramenti e, sulla base dell’analisi organizzativa dei
livelli di autonomia e della complessità delle attività, potrà individuare selettivamente
Lavoratrici/Lavoratori da riallocare su livelli superiori.
Con decorreriza dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il personale inquadrato
nel livello 5 sarà convenzionalmente inquadrato, con pari decorrenza, nel livello E, con
conseguente rimodulazione del trattamento economico riconosciuto.
Articolo 27 - Quadri
Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto definito dalla legge 13
maggio 1985 n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, inquadrati nei
livelli Al e A2 di cui all’art, 26— Inquadramento del Personale.
A decorrere dalla data d’inquadramento, alle/ai Lavoratrici/Lavoratori inquadrati nei livelli
Ai e A2 di cui all’art. 26 del presente CCNL è riconosciuta l’indennità di Quadro così come
previsto dal presente CCNL.
I Quadri sono assicurati contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a
colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali così come previsto all’art. 89
del presente CCNL.
Le Parti si danno atto che con il presente articolo si è data piena attuazione al disposto
della legge 13 maggio 1985 n. 190 per quanto riguarda i Quadri.
34
Articolo28-Salariodiingresso
LeParticonvengonocheconriferimentoaineoassunti,siaatempodeterminatosiaa
tempoindeterminato,provenientidalsistemascolasticoeuniversitàrio,perunperiodo
massimoditrentaseimesipotràesserericonosciutountrattamentodenominatosalariodi
ingresso,ridottodel10%rispettoalminimoconglobatonelcasodidipendentiassuntial
livelloECCNL.
IJAziendaconfermainoltrelafinalizzazioneesclusivadelsalariodiingressoalmercatodelle
risorsenonprofessionalizzate,allequaliècomunqueequiparatalapresenzadiesperienze
lavorativenonpertinentialperimetrodiattivitàaziendaleeallemansionichesaranno
assegnatealLavoratoreaseguitodell’instaurazionedelrapportodilavoro.
Trascorsitrentaseimesidalladatadiassunzione,la/ilDipendenteavràdirittoalla
retribuzioneordinariamentespettanteprevistadalCCNL.
Lapresenzadicomplessivevalutazionipositive,verificateinprossimitàdelcompletamento
delbienniodalladatadiassunzione,determineràl’anticipazionedelsuperamentodel
salariodiingressoalloscaderedelventiquattresimomese.
Ilsalariodiingressoproduceeffettisututtigliistituticontrattualidirettieindirettiprevisti
dalpresenteCCNL.
SonoesclusidallapresentedisposizioneLavoratrici/Lavoratoriassunticonuncontrattodi
apprendistato.
Articolo29-Sviluppoprofessionale
Ilsistemainquadramentaledicuiagliartt.25ess.èprogettatoperconsentireunosviluppo
professionalelungoledirettricialternativedicrescita,secondolelogicheindicatenel
medesimoarticolo.
Ilsistemaadoppiobinarioprevedeunpercorsodisviluppo:
-professionale,connotatodacompetenzetecnichecrescentiinbaseallivellodi
inquadramentoriconosciutoequalificato—pergliinquadramentipiùalti—dacapacità
ditrasferimentodellecompetenze,
-gestionale,connotatodacompetenzemanageriaii,concrescentiambitidioperatività
eautonomia,inrelazionea:
oprocessiqualificatiinterminidicomplessitàecriticità,
orisorsedefiniteinfunzionedellaspecificitàdelprofiloprofessionale.
Inrelazioneainquadramentieprofili,siconvienechela/ilLavoratrice/Lavoratoredebba
essereadibitoalruoloperilqualeèstatoassuntooaquellocorrispondenteallivello
7/
354
superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a ruoli riferibili all’inquadramento
posseduto, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
L’Azienda riconosce che — nel quadro delle esigenze di sostenibilità economica — lo sviluppo
delle competenze delle Professionalità debba essere promosso attraverso interventi di
rafforzamento delle competenze, anche attraverso la mobilità orizzontale delle risorse.
In tale quadro, le Parti riconoscono il livello E come inquadramento baricentrico di
inserimento, orientando la copertura delle posizioni di livello inquadramentale superiore
verso lo sviluppo interno.
A fronte di specifiche esigenze di competenze a elevata professionalizzazione, fermo
restando la preventiva ricerca interna, le Parti riconoscono il valore della continua
ibridazione delle competenze interne con il ricorso a professionalità dal mercato del lavoro.
La mobilità professionale è considerata come un elemento qualificante del processo di
costruzione di professionalità complete e — a tal fine — le Parti enfatizzano l’utilità del
ricorso allo strumento del joIi posting come meccanismo che ottimizza le esigenze aziendali
con le aspirazioni professionali delle risorse.
Le Parti convengono che il nuovo sistema di classificazione inquadramentale — connotato
da una scansione più granulare dei percorsi di crescita — costituisca la premessa che
consente processi graduali di crescita, accompagnato da un modello formativo in grado di
consentire:
- il continuo aggiornamento delle competenze tecnico-specialistiche — con particolare
riguardo al costante allineamento delle Professionalità all’evoluzione del business
dell’Agenzia e all’introduzione di soluzioni tecnologiche più evolute,
- l’investimento in soft skiII con particolare riguardo alle capacità di gestione del team
per le risorse inserite nel percorso manageriale e al trasferimento delle competenze
per le professionalità specialistiche. -
Il percorso dì assegnazione ad attività connotate da complessità e da livelli di autonomia
superiori, sarà basato sulla rilevazione del conseguimento del coerente grado di maturità
delle competenze e della relativa capacità di agirle operativamente.
Tale rilevazione sarà effettuata attraverso il complesso della strumentazione diagnostica
in uso alle Aziende, tra cui si annoverano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
valutazione delle prestazioni, strumenti di assessment della reodiness professionale e
manageriale.
Alfine di consentire un costante monitoraggio dell’applicazione delle logiche del presente
articolo sono previste riunioni semestrali del Comitato Sviluppo del Personale, al fine di:
- analizzare le dinamiche quantitative dei processi di sviluppo agiti nel semestre
precedente, a livello complessivo d’Azienda e nelle specifiche realtà organizzative,
*0
36
condivideretempopertempoleesigenzedievoluzionedeicriteridisviluppo,
analizzareeventualiesigenzedifocalizzazionesuspecificheareeorganizzative,in
particolarmodosetrasmessedallerappresentanzesindacali.
LePartiriconosconol’utilitàdisegnalazionidapartedelleOO.SS.suspecifichesituazioni
professionalichepossonogeneraresituazionidimarginalizzazioneorganizzativa.
LeAziendesiimpegnanoaeffettuareannualmenteunaverificadegliinquadramentidel
personaleassuntoallepropriedipendenze.
Articolo30-Mobilitàinternaprofessionale
LeParticonvengonosullanecessitàdigarantirepariopportunitàatuttiidipendenti,
assicurandocorrettezza,equitàemassimatrasparenzadeicriteri,anchetramiteuna
tempestivapubblicità.
Atalfinel’Aziendasiimpegnaaconsiderareiljobpostinglostrumentoprioritarioperla
coperturadelleesigenzeprofessionali,siaderivantidalprocessodievoluzione
organizzativa,siacomeelementoperattivarepercorsidimobilitàincrociatadei
dipendenti.
L’Aziendasiimpegnaagarantirel’aggiornamentocostantedellaproceduradiselezione
relativaalreperimentodiprofiliprofessionalideicandidatiinterniedesterni.
LeAziendesiimpegnano,inoltre,aesaminareeventualirichiestedimobilitàprovenienti
daLavoratrici/Lavoratori,tenutocontochelamobilità,incondizionidisostanzialestabilità
dell’organico,unitamenteauninvestimentocostanteecoerenteinterminidiformazione
professionale,costituiràlafonteprevalentedireperimentodellerisorseumane.
Articolo31.-Mobilitàinterna-CambidisedeeTrasferimento
Cambiodisede
LeParticonfermanochenell’ambitodelcomunediRomaleAziendepotrannodisporreper
ragionitecniche,gestionali,organizzativeeproduttiveilcambiodisedediLavoratrice/
Lavoratore.
Perlealtrecittàtalecambiodisedepotràavvenireselasededidestinazioneèlocalizzata
entroi50chilometridipercorrenzastradaledallasededilavoroindicatanellaletteradi
assunzioneodisuccessivaassegnazione.
Insedeaziendale,lePartieffettueranno,surichiestadella/delLavoratrice/Lavoratore
interessato,verifichecircaeventualisignificatividisagiderivantidalcambiodisede.
Trasferimento
Previo consenso, la/il Lavoratrice/Lavoratore potrà essere trasferita/o oltre i 50 chilometri
presso una diversa sede d[ lavoro aziendale per comprovate ragioni tecniche, gestionali,
organizzative e produttive.
Alla/al Lavoratrice/Lavoratore trasferita/o sarà corrisposto il rimborso delle spese di
trasloco per sé e il nucleo familiare. Inoltre, sarà corrisposta un’indennità di trasferimento
pari a una mensilità, quando si trasferisca da sola/o, ovvero a due mensilità quando si
trasferisca insieme al nucleo familiare.
Articolo 32 - Mobilità esterna
Le Parti convengono sulla fruibilità del distacco quale strumento teso a favorire la maggiore
integrazione operativa del Gruppo e il decentramento organizzativo.
A tal fine le Parti stabiliscono di attivare tutti gli strumenti contrattuali disponibili al fine di
favorire il processo suddetto.
Di seguito sono regolamentate le misure concernenti le risorse coinvolte nei processi di
mobilità esterna.
Distacco
Mediante il distacco, l’Azienda, per soddisfare oggettive esigenze organizzative e
un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratrici/Lavoratori a
disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività
lavorativa.
Le Aziende possono procedere al distacco di Lavoratrice/Lavoratore con mansioni
e trattamento equivalente, come definito al comma precedente, presso Società
appartenenti al Gruppo (Capogruppo, Società controllate e/o partecipate) e
all’interno del medesimo territorio comunale nel quale si trova la sede di lavoro del
Lavoratore distaccato.
Su richiesta di Lavoratrice/Lavoratore distaccata/o, le Società possono valutare il
rientro in Azienda per comprovate esigenze personali. La richiesta dovrà pervenire
con un preavviso di almeno 2 mesi.
Ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, “attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro”, nel caso in cui per oggettive e condivise
esigenze tecniche e organizzative si rendesse necessario disporre il distacco di
gruppi di Lavoratrici/Lavoratori le Parti valuteranno in apposito incontro le modalità
attuative, redigendone verbale.
Cessione del contratto di lavoro tra Società del Gruppo
Le Aziende possono procedere alla cessione del contratto di lavoro di
Lavoratrice/Lavoratore presso Società controllante, controllate e/o partecipate per
38
comprovateesigenzetecnicheeorganizzativeaziendalieprevioconsensodi
Lavoratrice/Lavoratoreinteressato.
Qualora,amotivodellacessionedelcontrattodilavoroavvenutasuiniziativa
dell’Azienda,siconfigurilafattispeciedeltrasferimentocomedefinitodall’articolo
31relativoa“Mobilitàinternaecambidisede”,alLavoratoresaràcorrispostoil
relativotrattamento.
Nelcasoincuilacessionedelcontrattodilavoroavvengaperaccoglimentodi
domandadelDipendente,l’Aziendanondàluogoarimborsodialcunaspesao
perdita,néapagamentodialcunaindennitàdicessionedelcontrattostesso.
FORMAZIONEEDIRITTOALLOSTUDIO
Articolo33-Logichedelsistemaformativo
Ladinamicitàdelcontestoeconomicoedelleconnesseesigenzeorganizzativeunitamente
alprevedibileimpattodell’evoluzionetecnologicasulmercatodellavoroesulcontesto
operativodeterminanolapienaconsapevolezzadellePartidellarilevanzadellaformazione
comeesigibilelevastrategicadaproporreallatotalitàdelleprofessionalitàaziendaliper:
-abilitarelosviluppodicompetenzeecapacitàdelleprofessionalitàinterne,
garantendoilmantenimentodell’employabilitynelcorsodeltempo,
-allinearedinamicamentelecompetenzealcontestoesternoedibusinessnonché
tecnologiconelqualeoperanolerealtàorganizzativeapplicantiilpresente
contratto.
•Ilconfrontosulsistemaformativo,nellesediopportune,dovràfocalizzarsisullestrategie
necessarieadavviareemantenereunmodellodiformazionecontinua,sullemetrichedi
misurazionedell’efficaciaformativaesuirelativirisultati,soprattuttointerminiqualita,
anchepercepita
Articolo34-Sistemadiformazione
LeParticondividonol’esigenzadiunapproccioallaformazionecontinuabasatosulle
seguentidimensioni:
-apprendimentodellecompetenzedibasechecostituisconorequisitoessenzialeper
lacostruzionedeiprofiliprofessionalichecontraddistinguonol’organizzazione,
-manutenzioneevolutivadellecompetenzeapprese,perfacilitarel’adeguamento
costanteall’evoluzionedell’organizzazioneedeiruoli,
-empowermentindividuale,persviluppareilpotenzialeinfunzionedellamobilità
versoruolidimaggiorecomplessitàtecnicaomanageriale.
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Le Parti concordano, altresì, che durante la vigenza del presente CCNL, le principali
iniziative di formazione, fatte salve eventuali esigenze specifiche, saranno rivolte:
- a tutto il personale, relativamente agli aggiornamenti normativi e procedurali di
carattere generale e tecnico - specialistica che impattano sul contesto economico
e organizzativo di riferimento;
- al personale neoassunto, per assicurare un efficace inserimento e per trasferire la
cultura organizzativa, intesa come conoscenza dei business principali, del sistema
regolamentare di riferimento e dei modelli organizzativi della committenza;
— al personale in posizione di responsabilità gestionale o tecnica, al fine di creare
professionalità in grado di governare la complessità e garantire un reale sistema di
people care attraverso la gestione dei modelli ibridi del lavoro, la riduzione del
rischio di solitudine e del burnout e l’agevolazione dell’armonizzazionedel rapporto
vita-lavoro;
- al personale più impattato da processi di innovazione tecnologica e/o obsolescenza
delle competenze, al fine di garantire una effettiva e costante riqualificazione delle
competenze/professionalità, in un’ottica di proficuo reskillinq.
In termini di modalità di erogazione, le Parti concordano sulla complementarità tra
differenti metodologie formative:
- esperienziale, è una metodologia di apprendimento basata su un’esperienza di
lavoro di gruppo finalizzata a raggiungere obiettivi formativi comuni attraverso lo
scambio di informazioni e il trasferimento di competenze;
- gamification, consiste nell’applicazione di elementi e caratteri tipici del gioco al
percorso formativo classico, favorendo l’apprendimento più coinvolgente e
motivante;
- e-Iearning, è un appr6ccio didattico che prevede la fruizione di contenuti attraverso
modalità facilmente fruibili e più agevolmente distribuibili nella giornata;
- training on the job, anche attraverso la diffusione di figure di internal mentor e
buddy, è una metodologia formativa che consente l’acquisizione di nuove
competenze osservando e, soprattutto, sperimentando in maniera pratica ciò che
si apprende;
- collaborative e soda! Iearning, è una metodologia didattica incentrata sulla
condivisione di modelli di riferimento virtuosi e sull’esperienza diretta.
Le Parti individuano nella formazione finanziata un moltiplicatore della sostenibilità degli
investimenti formativi.
Articolo 35 - Piano di formazione
Nel primo trimestre di ciascun anno, l’Agenzia provvederà a effettuare una rilevazione
diffusa:
-‘i’
i
40
•-n
dellapartecipazionealleiniziativeformativesvoltenell’annoprecedente,
dell’efficaciaformativadelleiniziativeallequalile/iLavoratrici/Lavoratorihanno
partecipato,
deinuovifabbisognitormativi,siainmodalitàtopdownchebottomup.
Irisultatidellarilevazione,chesarannoesaminatientrounmesedallaconclusionedelle
surveynell’ambitodelComitatoSviluppodelPersonale,sarannofunzionali
all’individuazionedeifabbisogniformativi,nellacomuneconsapevolezzadelruolocentrale
dellepersonenell’attualescenariodell’AgenziaedelGruppoealladefinizionedelle
modalitàefinalitàdièrogazionedellaformazione,comelevastrategicaperlosviluppo
professionaleeperlacompetitivitàdell’organizzazione.
Entroisuccessivi30giorni,l’Aziendapresenteràall’esamedelComitatoSviluppodele
PersonaleilPianoAnnualediFormazione,predispostodall’Azienda,peravviareun
confrontoinmateria.
Avalleditaleesame,ilpianoformativosaràpresentato:
-alle00.55.—CoordinamentonazionaledelleRSAalivellodiGruppo,
-perlesuespecifichearticolazioniperleSocietàdelGruppoallesingoleRSA.
Articolo36-Dirittoallostudio
LePartiriconosconol’altovaloredellaformazionequalestrumentodielevazionedella
personalitàeperilconseguimentodiunbagagliopersonaleeprofessionale.
Inrelazioneallevigentidisposizionirelativealdirittoallostudiodicuiall’art.10dellalegge
20maggio1970,n.300,le/iLavoratrici/Lavoratoriche,alfinedimigliorarelapropria
cultura,intendonofrequentarecorsiregolaridistudioinscuolediistruzioneprimaria,
secondaria,universitariaediqualificazioneprofessionaleaccreditatedalleRegioni,statali,
parificateolegalmentericonosciute,ocomunqueabilitatealrilasciodititolidistudiolegali,
hannodirittoausufruiredipermessiretribuitifinoa150oreannueperunperiodoparialta
duratalegaledelcorsodistudiecomunquenonsuperioreaunmassimodiquattroanni.
Ipermessidicuialcomma1sonoconcessiperannoaccademicoesonofruibilisolonel
corsodellostesso.
PerquantoriguardaicorsidiLaureaeiMasterpostLaurea,siprecisacheipermessidicui
alcomma2vengonoriconosciutiincasodi:
-frequenzadicorsidiLaureaperilconseguimentodellaprimaLaurea;
-frequenzadiMasterrelativiamateriecoerenticonleattivitàaziendali.
Ipermessidicuialcomma2richiestiperlafrequenzaacorsidiLaureaulteriori,saranno
valutatidall’Aziendaconsiderandolacoerenzaconlamission,leattivitàaziendalieil
percorsoprofessionaledelDipendente.
1/i
jLJIkt
-:
41
Le/i Lavoratrici/Lavoratori studenti che frequentano tali corsi non sono tenuti a effettuare
prestazioni di lavoro straordinario.
Oltre ai permessi di cui sopra, Lavoratrici/Lavoratori studenti, compresi quelli universitari
che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri
retribuiti.
Atal fine sono riconosciute due giornate di permesso retribuito prima della data di qualsiasi
esame di stato, universitario, purché non ripetuto, e di laurea, nonché della giornata/e in
cui si effettuano le prove di esame.
Le/i Lavoratrici/Lavoratori che usufruiscono ditali permessi sono tenuti a produrre idonea
documentazione attestante l’esercizio dei diritti di cui sopra.
I permessi di cui al presente articolo sono riconosciuti a Lavoratrici/Lavoratori per un
massimo di due cicli di permessi nella vita lavorativa aziendale del singolo Lavoratore; detti
permessi, inoltre, potranno essere richiesti solamente qualora l’iscrizione al corso sia stata
resa nota all’Azierda prima della stipula del contratto di lavoro, oppure sia avvenuta
successivamente alla stessa.
NORMA PARTICOLARE PER LAVORATRICI/LAVORATORI ISCRITTI A
UNIVERSITÀ TELEMA TICHE
In relazione alle peculiari modalità di frequenza ai corsi che caratterizzano le università
telematiche, le Parti concordano che i permessi di cui ai commi 2 e 7 spettano,
rispettivamente, a condizione che la/il Lavoratrice/Lavoratore certifichi in modo idoneo
l’iscrizione all’università, l’avvenuto collegamento all’università (e alle lezioni da questa
erogate) durante l’orario di lavoro nonché, infine, l’effettiva iscrizione e presenza alla prova
d’esame.
Articolo 37 - Formazione individuale
Le Parti concordano sui principi introdotti nel sistema di formazione dalla legge n. 236/93
art. 9 e legge 196/97 art. 17, attraverso il riconoscimento di un diritto soggettivo di
Lavoratrici/Lavoratori a formarsi rispetto ai loro bisogni.
I principi relativi alla sperimentazione di azioni di formazione continua individuale trovano
una prima attuazione nella legge n. 53/2000.
Infatti, in base aIl’art. 6 della suddetta legge, la formazione individuale può intervenire sulla
base di progetti elaborati da singoli Lavoratrici/Lavoratori che possono utilizzare
l’assistenza tecnica dei centri di orientamento e di formazione professionale individuati
dalle regioni.
Articolo 38 - Congedi formativi
La materia è disciplinata dalI’art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
/1’
42
LeParticoncordanodifissarenellimiteannuodel10%dell’organicoinforzapresso
ciascunaAzienda,ecomunque,peralmeno1Lavoratrice/LavoratoreperogniAzienda,la
quotamassimadiLavoratrici/Lavoratorichepossonoavvalersideicongediformativi.
La/ilLavoratrice/Lavoratoredovràeffettuarelarichiestaconunpreavvisodi30giorni.-
L’Aziendapuòdifferirel’esercizioditalefacoltàperunperiodoparia30giorniinrelazione
acomprovateesigenzeorganizzative/produttive.
Articolo39-Periodisabbatici
LeAziende,inrelazioneamaterieconnesseall’attivitàeall’interesseaziendale,coniugate
allosviluppoculturaleeprofessionalediLavoratrici/Lavoratori,riconosconolapossibilità
diaccedereaperiodinonretribuitiditiposabbatico,finalizzatiaattivitàditipoformativo,
icuicosticomplessivisarannodefinitieconcordatiinrelazioneaisingolicasi.
Taliperiodihannoladuratamassimadiunannoognicinqueanni.
COSTITUZIONEDELRAPPORTODILAVORO
Articolo40-Assunzione
L’assunzionedelpersonale,chevieneeffettuatainconformitàalledisposizionidilegge
vigentiinmateria,siperfezionaperiscritto.
Perl’assunzionesononormalmenteacquisitiiseguentidocumenti:
-certificatodinascitaedicittadinanza;
—certificatodiresidenza;
-certificatodistudicompiuti;
—certificatogeneraledelcasellariogiudizialeedeicarichipenali
nonanterioreatremesi;
-schedaprofessionaledicuiall’art.5DPR7luglio2000n.442;
-copiadelcodicefiscale;
-copiadocumentodiidentità;
-certificatodistatodifamiglia,pereventualiassegnifamiliari.
Ognivariazionedellaresidenzaedeldomiciliodovràesserecomunicatatempestivamente
dalDipendenteallaSocietà.
Neicasiconsentitidallalegge,la/ilDipendentepotràavvatersidellaautocertificazione.
Nelcontrattodiassunzione,ovveromediantealtroattoscrittodaconsegnarealla/al
Lavoratrice/Lavoratoreentrotrentagiornidall’iniziodelrapportodilavoro,deveessere
comunicatoalla/alDipendentequantosegue,inconformitàalD.Lgs.26maggio1997n.
—l’identitàdelleParti;
pendenti,didata
152:
- il luogo di lavoro;
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- la durata del rapporto di lavoro;
- la durata del periodo di prova, ove previsto;
- l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al Lavoratore;
- l’importo della retribuzione e i relativi elementi costitutivi;
- la durata delle ferie retribuite cui ha diritto la/il Dipendente;
- l’orario di lavoro;
- i termini del preavviso in caso di recesso.
I limiti di età per l’assunzione sono quelli stabiliti dalla legge.
All’atto dell’assunzione al Lavoratore sarà consegnata copia del contratto collettivo di
lavoro; la consegna potrà avvenire anche in formato elettronico ovvero mediante rinvio
all’lntranet aziendale.
Non è ammessa l’assunzione di personale a condizioni diverse da quelle stabilite dal
presente contratto e, per le materie dallo stesso non regolamentate, dalle vigenti
disposizioni di legge.
A,ticolo41 - Periodo di prova
L’apposizione del patto di prova deve risultare da atto scritto, stipulato tra l’Azienda e
Lavoratrice/Lavoratore prima dell’esecuzione del contratto di lavoro subordinato; fermo
restando quanto previsto dal periodo precedente, il patto di prova può essere contenuto
nel contratto individuale di lavoro.
Nel caso di rapporti a tempo indeterminato e per i rapporti di lavoro a tempo determinato
dì durata pari o superiori a 12 mesi, la durata del periodo di prova è fissata in:
- 6 mesi per il personale appartenente ai livelli Al, A2 e B,
- 3 mesi per il personale appartenente agli altri livelli.
In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi, il periodo
di prova sarà pari a:
- 2 mesi per i livelli Al, A2 e 8;
- 1 mese per i restanti livelli.
Alla/al Lavoratrice/Lavoratore in prova si applicano le disposizioni del presente contratto,
salvo le eccezioni previste dai commi seguenti.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere senza preavviso.
i
44g
Incasodiinterruzionedelperiododiprovaacausadimalattiaovverodiinfortunioextra
professionale,ilDipendentepotràcompletareilperiododiprovasolonell’ipotesiincui
possariprenderel’attivitàlavorativaentroquattromesidalladatadiiniziodell’evento,
fermarestando,incasodirapportidilavoroatempodeterminato,laduratadelrapporto
dilavoroinizialmenteconvenutael’interesseaziendaleallaripresadell’attività.
Compiutoilperiododiprovasenzachel’unaol’altraparteesercitiildirittodirecessoin
prova,ilpersonalesiintendeconfermatoinservizio.
Articolo42-Duratadelrapportodilavoro
Ilcontrattodilavorosiintendedinormastipulatoatempoindeterminato.
Tuttavia,l’assunzionepuòesserefattaancheconl’apposizionediuntermine,chedeve
risultaredallaletteradiassunzione.
Leassunzioniatermineeladisciplinadeirelativirapportidilavorosonoregolatedalle
normedileggivigentinonchédall’art.21delpresenteCCNL,cuisirinvia.
Sirinviaparimentiall’ari23delpresenteCCNLperladisciplinadelcontrattoatempo
parziale.
TRATTAMENTOECONOMICO
Articolo43-Strutturaretributiva
LaretribuzionedelLavoratoreècostituitadalleseguentivoci:
-minimoconglobato;
-indennitàdiquadro-perLavoratrici/Lavoratoridicuiall’art.27;
-altrielementiindividuatidallacontrattazionecollettiva.
Sonoesclusiautomatismiretributivi.
Clielementiretributividicuiall’articolo92sonosoggettialledinamicheretributive
secondoleprevisioniemodalitàstabilitedallariformulazionedell’articolo14CCNL.
Articolo44-Minimoconglobato
li“Minimoconglobato”delpresentecontrattorappresental’insiemedeglielementi
retributivipresentineisingolicontrattiantefusione:minimidibase,indennitàdi
contingenzaedE.d.r.
Articolo45-Indennitàdiquadro
AlpersonaleconlaqualificadiQuadrodicuiall’art.27ècorrispostounospecificoelemento
retributivoprofessionaleilcuiimportomensileèindicatonell’allegato1—tabelle
retributive
b
i
45
Tale importo è soggetto alle dinamiche retributive del presente CCNL ed è utile ai tini del
computo di tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti.
NOTA A VERBALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
A Lavoratrici/Lavoratori in forza al 13 dicembre 2000 è corrisposto un ulteriore elemento
retributivo denominato “Assegno ex Accordo” del valore indicato nella tabella in
Appendice 1.
Tale importo, assegnato in sede di prima applicazione del CCNL, non subirà alcuna
variazione nel tempo ivi compreso il caso di passaggio di livello.
A Lavoratrici/Lavoratori stessi, qualora la retribuzione complessiva in vigore alla data di
prima sottoscrizione del CCNL 13 dicembre 2000, fosse superiore alla somma dei valori del
Minimo Conglobato e dell’Assegno ex Accordo e dell’indennità di Quadro, se spettante,
sarà corrisposto un assegno “Ad Personam” non modificabile per la differenza risultante.
L’elemento “Assegno ex Accordo” di cui alla tabella in Appendice i è soggetto alle
dinamiche retributive di cui al presente CCNL.
Tenuto conto che il CCNL Invitalia ha trovato applicazione, per effetto degli accordi di
armonizzazione contrattuale, anche al personale il cui rapporto di lavoro era disciplinato
da altri CCNL e in particolare:
- accordo del 24novembre2011 per il personale della Invitalia Reti S.p.A.
- accordo del 22 novembre 2012 per il personale della Italia Navigando S.p.A.
- accordo del 15dicembre2016 per il personale della italia Turismo S.p.A.
al quale viene erogato l’importo definito dagli stessi accordi nella forma rispettivamente di
“Assegno ex accordo del 24/11/2011”, “Assegno ex accordo dei 22/11/2012” e “Assegno
ex accordo del 15/12/2016”, si conviene che i suddetti importi vengano erogati nella forma
di “Assegno ex accordo per armonizzazione contrattuale”
Restano fermi gli importi, non soggetti alle dinamiche retributive, stabiliti dai citati accordi, /
la suddivisione in quattordici mensilità, la non modificabilità e la non assorbibilità.
Articolo 46 - Weltare
Le Parti condividono l’opportunità di introdurre strumenti di weifare finalizzati ad
accrescere il potere d’acquisto e il benessere compless[vo di Lavoratrici/Lavoratori.
A tal fine, le Aziende metteranno a disposizione di ciascun Dipendente - che sia in organico
nel momento del riconoscimento degli strumenti di cui al presente articolo - un borsellino
welfare annuale del valore di trecento euro, riproporzionato al periodo di permanenza in
servizio nell’anno di erogazione. il borselhno verrà messo a disposizione da parte delle
Aziende nelle modalità e secondo le tempistiche definite da apposito regolamento
aziendale.
46
Ilvaloredelborsellinowelfaredeveritenersionnicomprensivoedespressamenteescluso
dallabasedicalcolodeltrattamentodifinerapporto.
SonoesclusiLavoratrici/Lavoratoriinaspettativanonretribuita.
Nell’ambitodelleattivitàdelComitatoSviluppodelPersonale,lePartistipulanti
valuterannol’andamentodell’attuazionedelpresentestrumentoedellarelativadisciplina,
tenendocontodell’evoluzionenormativaedelcontestoorganizzativo,anchefinalizzato
all’aggiornamentodelregolamentoaziendale.
Articolo47-IndennitàperResponsabiliUnicidiProgetto(R.U.P.)
Ladisciplinarelativaall’indennitàdiResponsabileUnicodiProgetto(R.U.P.)èdemandata
adaccordiaziendalispecificicheregolamentinolamateriacoerentementeconla
normativatempopertempovigente.
Nellemoredelladefinizionedellasuddettadisciplina,darealizzarsientrododicimesidalla
datadisottoscrizionedelpresenteCCNL,continuerannoatrovareapplicazionele
previsionicontenutenelprevigenteCCNL
Articolo48-Superminimoindividuale
LeAziendepotrannoattribuirequotedisuperminimoindividualeaLavoratrici/Lavoratori
sullabasedell’esperienza,responsabilità,autonomia,coordinamentoeinnovatività.
Isuperminimisonoriconosciuticonclausoladiassorbibilità.L’Aziendatorniràalle00.55.
competentiun’informativa,concadenzasemestrale,sull’applicazioneditaleistituto
retributivocontenentel’importoglobaledeisuperminimiattribuitinelperiodo,l’importo
mediodistribuitoperlivelloeunitàorganizzativa,nonchéilnumerodi
Lavoratrici/Lavoratoriinteressati.
Articolo49-UnaTantum
L’Aziendaconfermachel’unatantumèunulteriorestrumentodipoliticapremiante,
distintodaquantoerogatoatitolodipremiodiproduzione,esiimpegnaafornirealle
00.SS.competentiun’informativasull’applicazioneditaleistitutoretributivo
conformementealleprevisionidell’articolo6CCNL.
Articolo50-Corresponsionedellaretribuzione
LaretribuzionedeveesserecorrispostaalLavoratoreilgiorno27diciascunmeseo,senon
lavorativo,ilprimogiornolavorativoprecedente.
All’attodellacorresponsionesaràconsegnatoalLavoratoreilprospettopaga;èfacoltà
dell’Aziendarenderedisponibileperla/ilDipendenteilprospettopagainformato
elettronicoanzichécartaceo,nelrispettodellanormativavigente.
4
I
1/
Articolo 51 - Retribuzione giornaliera e oraria
La quota giornaliera della retribuzione si ottiene, in tutti i casi, dividendo l’importo mensile
per il divisore convenzionale 26.
Le Parti si danno atto che, con l’adozione del divisore convenzionale di cui al presente
articolo, hanno inteso stabilire l’equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il
pagamento delle giornate lavorative.
La quota oraria della retribuzione 5i ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore
convenzionale 156.
Articolo 52 - Trasferte e Missioni
La disciplina delle trasferte e delle missioni è affidata al secondo livello di contrattazione.
Nelle more della definizione della suddetta disciplina, da realizzarsi entro dodici mesi dalla
data di sottoscrizione del presente CCNL, continueranno a trovare applicazione le
previsioni contenute nel previgente CCNL.
Articolo 53 - Servizio fuori sede
Per servizio fuori sede si intende la prestazione lavorativa che, per esigenze di natura
organizzativa, tecnica o produttiva, la/il Dipendente svolga occasionalmente o anche per
un periodo prolungato di tempo, al di fuori della propria sede di lavoro ma nel medesimo
territorio comunale.
Nella eventualità che tale servizio comprenda la prevista pausa pranzo sarà comunque
corrisposto il ticket sostitutivo del servizio mensa.
Servizio fuori sede occasionale
Nel caso di attività prestata fuori dalla normale sede di lavoro e comunque entro il
Comune dove ha sede l’Azienda, è previsto il rimborso di eventuali spese
documentate funzionali all’espletamento della propria attività.
Qualora siano presenti spese di trasporto, per lo spostamento si darà preferenza
all’utilizzo dimezzi pubblici.
Assegnazione per un periodo prolungato a servizio fuori sede
Le Parti prendono atto dell’evoluzione del modello operativo delle Aziende, che
prevede un sempre maggiore impegno su attività commissionate dalla Pubblica
Amministrazione, attraverso commesse temporanee a durata predefinita le quali,
per la loro natura e le loro specifiche caratteristiche, richiedono di essere svolte
anche presso la sede della Committenza.
In caso di assegnazione del Lavoratore a un servizio fuori sede per un periodo
continuativo e prolungato di tempo, l’Azienda ne darà formale comunicazione
all’interessato, nella quale saranno specificate la durata dell’assegnazione, il
48
referenteoperativodell’Aziendainloco,lemotivazioninonché,infine,lemodalità
dieffettuazionedellarilevazionedellepresenze.
Alle/idipendentiassegnate/iinserviziofuorisedesonogarantitituttiidiritti,servizi
eattribuzioniriconosciutidalpresenteCCNLaLavoratrici/LavoratoridelGruppo
Invitalia;atitoloesemplificativoenonesaustivo5arannogarantite:tutelelegaliex
lege104ancherispettoall’assegnazionedisede,dirittidipartecipazionealleattività
sindacaliprevistedaleggiecontratto,totaleattuazionedellegaranzieetutele
sindacalilegge300/70,dirittoallafruizionedell’orariocompatttocomenormato
dalpresenteCCNL.
L’assegnazionealserviziofuorisedenondeterminalamodificadelleproprie
mansioni;qualoral’assegnazioneataleserviziocomportil’assegnazionedinuove
attività,leAziendeprovvederannoaerogaretempestivamentel’adeguata
formazione.
Dinormal’assegnazionealserviziofuorisedenondàluogoarimborsospese.
LeAziende,compatibilmenteconlalegislazionevigenteelecircostanzedelcaso
specifico,potrannoinstallare,pressoilluogodiprestazionefuorisede,le
apparecchiatureperlarilevazionedellepresenzeutilizzateanchepressolesedi
aziendali.Oveciònonsiapossibilela/ilLavoratrice/Lavoratoreeffettueràla
rilevazionedellepresenzemediantealtreidoneemodalità(telematiche,fogli
presenza,etc.).
Decorsidueanniconsecutividall’avviodelserviziofuorisede,èfacoltàdel
Lavoratorechiederel’assegnazioneadaltraattivitàsvoltapressounadellesedi
aziendali;leAziendesiimpegnanoavalutareeadaccoglieredetterichieste
compatibilmenteconleesigenzeorganizzativeaziendalie,inognicaso,afornire
rispostaformalealLavoratore.
Articolo54-Ticketmensa
LeAziendericonosconoalle/aiLavoratrici/Lavoratoriperognigiornodieffettivapresenza
inservizio,secondoquantoprevistoalsuccessivocommaefattosalvoquantoprevistoper
leTrasferteeleMissioni,unbuonopastosostitutivodelserviziomensailcuivaloreè
definitoinEuro12,00.
Ilbuonopastoèprevistoancheperlegiornatedilavoroagile,neilimitieallecondizioni
previstedaII’art.24.
Nullaèdovutoaquelle/queiLavoratrici/Lavoratorichesvolgononormalmenteo
saltuariamenteunaridottaattivitàlavorativaquandolastessaabbiainiziootermine
rispettivamentedopooprimalaprevistapausapranzodicuiall’art.60.
494
Articolo 55 - Indennità cassa e maneggio valori
Il personale adibito a operazioni di cassa che ha l’obbligo di eventuali rimborsi - con
l’eccezione di personale in ruoli di responsabilità - ha diritto a un’indennità mensile pari a
un importo di Euro 77,55 per dodici mensilità.
Il personale adibito a maneggio e trasporto valori all’esterno dell’Azienda, senza l’obbligo
di rimborso di eventuali differenze, ha diritto a un’indennità mensile pari a un importo di
Euro 50,05 mensili per dodici mensilità.
I due importi, riferiti alle due situazioni precedenti, non sono cumulabili tra loro.
L’indennità non spetta in caso di assenze (non dovute a ferie o malattia) di durata superiore
a un mese.
Tali indennità non si calcolano su nessun istituto indiretto o differito in quanto esse sono
già comprensive di eventuali effetti sulle retribuzioni indirette o differite, ivi compreso il
trattamento di fine rapporto.
Articolo 56 — Indennità centralinisti non vedenti
Il personale non vedente adibito al centralino ha diritto a un’indennitàgiornaliera pari a un
importo di Euro 5,00 per ciascuna giornata di presenza.
Tale indennità non si calcola su nessun istituto indiretto o differito in quanto essa è già
comprensiva di eventuali effetti sulle retribuzioni indirette o difterite, ivi compreso il
trattamento di fine rapporto.
Articolo 57 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Al personale delle Aziende sarà corrisposto un importo pari a una mensilità della
retribuzione in coincidenza del mese di dicembre e in coincidenza del mese di giugno,
rispettivamente a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, esclusi gli assegni
familiari, l’indennità di cassa, l’indennità di maneggio denaro e l’indennità centralinisti non
vedenti.
In relazione alle mensilità aggiuntive, in caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto
all’intero periodo di dodici mesi precedenti alle date di erogazione, sia per la tredicesima,
sia per la quattordicesima mensilità, la/il Lavoratrice/Lavoratore avrà diritto a tanti
dodicesimi dell’ammontare della ulteriore mensilità spettante pari a quanti sono i mesi di
servizio prestati presso l’Azienda, computando come mese intero la frazione di mese
superiore a quindici giorni.
Lavoratrici/Lavoratori a tempo parziale percepiranno la mensilità aggiuntiva in proporzione
alla percentuale di effettivo lavoro.
Dall’ammontare della tredicesima e della quattordicesima mensilità saranno detratti i ratei
relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta la retribuzione per una delle cause previste
dal presente contratto e dalla normativa vigente.
54
Lacorresponsionedelleulteriorimensilitàdicuisopraavverràsecondoleseguenti
tempistiche:
-perlatredicesima,ilgiorno16delmesedidicembreo,senonlavorativo,ilgiorno
lavòrativoimmediatamenteprecedente;
-perlaquattordicesima,incoincidenzadelmesedigiugno.
NOTAAVERBALE
Entroil31ottobre2024lePartisiimpegnanoaverificarelapossibilitàdiriarticolarela
retribuzioneannuasutredicimensilitàinluogodellequattordiciattuali.Leparti
valuterannoaltresìlapercorribilitàdelpagamentointegratodellatredicesimamensilitàe
dellaretribuzionedidicembrenellamedesimadataintermediatraquelledeidueattuali
pagamenti.
Articolo58-PremiodiProduzione
LastrutturaretributivadelGruppoprevedeunelementodiretribuzionevariabile,
denominato“PremiodiProduzione”,finalizzatoacollegareglielementiproduttivi
aziendaliallaretribuzionedelfattorelavoro.
PerleAziendedicostituzione/acquisizionerecente,taleelementopotràessereattivatoin
presenzadiunapositivavalutazionedellePartistipulanticircal’intervenutamaturazionee
consolidamentodeiprocessiaziendali,idoneiaconsentireuneffettivoemisurabile
collegamentofraleaspettativediincrementoretributivodeisingoliegliandamentidella
produttivitàaziendale.
LePartiriconosconogiàpresentetaleelementoperInvitaliaS.p.A.elnfratelS.p.A.edanno
pertantomandatoalsecondolivellodicontrattazionedidefinireunappositosistemadi
collegamentofragliandamentiproduttivielaretribuzionedigruppidi
Lavoratrici/Lavoratori.
ComeconcordatotraleParti,pertalesistemaeilsuorelativofunzionamentosifarinvio
all’AccordoaziendaleInvitaliaS.p.A.—Premiodiproduzione.
L’Azienda,surichiestadelle00.55.stipulanti,confermalapropriadisponibilitàavalutare
analogopercorsorelativamenteallediverseSocietàdelGruppocheevidenzinounostato
dianalogamaturazionedeiprocessigestiti.
ORARIODILAVOROCONTRATTUALE
Articolo59-Orariodilavoro
Laduratadell’orariodilavoroèstabilitain36oresettimanalidistribuiteincinquegiorni
dallunedìalvenerdì.
Fermorestandoquantodispostodall’art.7delD.Lgs.66/2003inrelazionealriposodel
Dipendentedi11oreconsecutiveogni24oreedi24oreconsecutiveogni7giorni,queste
ultimedacumularsiconilriposogiornaliero,lediverseformediarticolazionediorario
51
settimanale
di
lavoro
dovranno
essere
ricomprese
nella
fascia
oraria
dalle
7.00
alle
22.00
con
un
intervallo
minimo
di
30
minuti,
armonizzando
le
istanze
del
personale
con
le
esigenze
dell’Azienda.
Articolo
60 -
Articolazione
dell’orario
di
lavoro
giornaliero
e
settimanale
Alfine
di
realizzare
un
virtuoso
bilanciamento
tra
lavoro
evita
privata,
le
Parti
convengono
che,
nell’ottica
di
un’organizzazione
del
lavoro
flessibile,
l’orario
di
lavoro
viene
definito
secondo
un
modello
innovativo,
orientato
alla
migliore
gestione
del
tempo.
Pertanto,
in
assenza
di
diverso
accordo
tra
le
Parti,
l’articolazione
dell’orario
di
lavoro
giornaliero
e
settimanale,
sarà
definita
sulla
base
del
seguente
modello
di
flessibilità
e
comunque
nel
rispetto
di
oggettive
esigenze
organizzative
che
saranno
comunicate
dal
responsabile:
-
dal
lunedì
al
giovedì
l’orario
di
lavoro
standard
è
pari
a7ore
e30
minuti
giornalieri
normalmente
nella
fascia
oraria
compresa
tra
le
8.00
ele
19.30;
-
ilvenerdì
l’orario
di
lavoro
standard
è
pari
a
6
ore
giornaliere
normalmente
nella
fascia
oraria
compresa
tra
le
8.00
ele
16.30,
Sempre
nel
rispetto
delle
esigenze
tecnico
organizzative,
per
entrambe
le
fattispecie
sopra
richiamate:
-
nel
caso
in
cui
la
prestazione
giornaliera
ecceda
le
6ore,
sono
previsti
45
minuti
di
intervallo
per
il
pranzo
da
svolgersi
di
regola
nella
fascia
oraria
tra
le
12.45
e
le
14.30,
-
rimane
confermata
la
possibilità
di
fruire
di
flessibilità
nella
misura
massima
di
90
minuti
giornalieri
da
compensare
su
base
mensile.
In
relazione
alle
particolari
condizioni
aziendali,
saranno
definite
tramite
accordo
con
le
RSA
le
articolazioni
dell’orario
di
lavoro
giornaliero
e
le
relative
forme
di
flessibilità,
nel
rispetto
dei
limiti
contenuti
nell’articolo
precedente.
Alfine
di
assicurare
l’efficienza
dell’attività
aziendale,
potranno
inoltre
essere
definiti,
in
sede
aziendale,
orari
differenziati
per
alcune
tipologie
di
attività.
Per
far
fronte
a
specifiche
esigenze
tecniche,
organizzative
e
produttive,
le
Aziende
potranno
definire
articolazioni
alternative
dell’orario
di
lavoro
giornaliero
e/o
settimanale
della
prestazione
lavorativa,
aesempio
in
caso
di:
—
necessità
di
armonizzare
l’articolazione
oraria
giornaliera
esettimanale
della
prestazione
aziendale
con
l’articolazione
oraria
in
atto
presso
la
Committenza;
—
necessità
determinate
dai
presidi
di
servizio
tipici
dell’attività/settore
di
appartenenza;
52
eventualiesigenzestraordinariediestensionedeipresididiservizioper
eventieccezionali.
NOTAAVERBALE
LeParticoncordanodiverificare—nelcorsodellavigenzadelpresentecontratto—le
condizionidipercorribilitàdiun’articolazionedell’orariosettimanaleparia36oresu4
giorni,inparticolarmodorispettoall’esigenzadipienacoerenzaconlenecessitàoperative
dellaCommittenza.
Afronteditaleverifica,potràessereavviataalivelloaziendaleunasperimentazionecon
adesionesubasevolontaria,dell’articolazioneorariasu4giorni,lacuiregolamentazione
saràdefinitadallacontrattazionedisecondolivello-potenzialmenteanchelimitataa
specificicontestiorganizzativie/oadeterminatiintervallidelcalendarioannuale.
Intalicasi,laregolamentazionedovràdefiniresialadisciplinadell’orariodilavoro,siagli
impattisuglialtriistituticontrattuali.
Articolo61-Attestazionepresenza
Larilevazionedellapresenzaelaverificadelrispettodell’orariodilavorosonoeffettuate
consistemaautomatizzatoamezzobadgeoaltroidoneosistemadirilevazione.
Le/iLavoratrici/Lavoratoridovrannoattestarequalsiasiuscitaedentratadallasededi
lavorooaltresedioveprestinolaloroattivitàlavorativainregimedidistacco(art.32)o
serviziofuorisedeprolungato(art.53).
Ilpersonaleaventelaqualificadiquadrodicuiall’art.27effettueràunasolaattestazione
dipresenza,fermorestandoquantoprevistodall’art.59,concernenteladuratadella
prestazionelavorativa.
Articolo62-OrarioCompattato
Insintoniaconlefinalitàdellalegge8marzo2000n.53,cheprevedonoazionipositiveper
laflessibilità,mirateallapromozioneeincentivazionediformediarticolazionedella
prestazionelavorativavolteaconciliaretempidivitaelavorodiLavoratrici/Lavoratori
genitorisoprattuttoinpresenzadiparticolarieoggettivesituazioni,leParticonvengonodi
effettuarel’orariocompattato,intesocomepossibilitàdiridurreladuratadellapausa
pranzo,comunquedafruirsinellamisuraminimadi15minutinelcasodigenitoriche
abbianobambinifinoadodiciannidietà,ancheincasodiaffidamentoodiadozione.
LeParticonvengono,altresì,chelerichiestediricorsoataleformadiflessibilità,fermo
restandoipresuppostidileggeedicontratto,sarannovalutatedalleSocietàtenutoconto
dellospiritoprevistodallalegge53/2000compatibilmenteallenecessitàtecnico-
organizzativedellaSocietà.
53
Articolo
63 -
Lavoro
straordinario
e
reperibilità
Le
Parti
concordano
che
il
ricorso
al
lavoro
straordinario
debba
far
fronte
a
effettive
esigenze
aziendali
legate
all’andamento
eall’organizzazione
dell’attività
lavorativa.
Èconsiderato
lavoro
straordinario
quello
effettuato
oltre
l’orario
normale
di
lavoro.
Deve
essere
perciò
preventivamente
autorizzato
per
iscritto
ecertificato
di
volta
in
volta
in
relazione
aeffettive
esigenze
di
lavoro
di
carattere
eccezionale.
Il
lavoro
straordinario
può
essere
effettuato
entro
illimite
massimo
di
200
ore
per
anno
(dal
1°
gennaio
al
31
dicembre);
detto
limite
va
osservato
nei
confronti
di
ciascun
Dipendente.Tale
limite,
previo
accordo
tra
le
Parti
con
le
competenti
00.55. —
RSA,
può
essere
elevato
fino
a250
ore
anno
per
specifiche
attività.
Eccezionalmente
ai
dipendenti
che
aseguito
di
fondate
motivazioni
familiari
opersonali
ne
fanno
formale
richiesta -
con
almeno
3
giorni
di
anticipo —
è
riconosciuta
la
possibilità
di
non
effettuare
straordinari
sino
al
venir
meno
della
necessità
medesima.
Le
prestazioni
di
lavoro
straordinario
non
possono
essere
effettuate
per
una
durata
inferiore
ai
30
minuti.
È
facoltà
di
Lavoratrici/Lavoratori
verificare
periodicamente
il
numero
delle
ore
straordinarie
eseguite
anorma
del
comma
precedente.
L’Azienda
comunicherà
alle
00.55.,
con
cadenza
semestrale,
ilnumero
complessivo
delle
ore
straordinarie
per
livello
enell’ambito
di
ogni
unità
produttiva
nei
sei
mesi
precedenti.
Illavoro
straordinario
è
retribuito
fino
al
limite
massimo
per
anno
con
un
compenso
pari
alla
retribuzione
oraria
maggiorata
delle
seguenti
percentuali:
-
25%
per
illavoro
feriale;
-
55%
per
illavoro
feriale
notturno;
-
50%
per
illavoro
festivo
edi
sabato;
-
65%
per
illavoro
festivo
notturno
elavoro
notturno
del
sabato.
Le
predette
percentuali
non
sono
cumulabili
tra
loro
ela
maggiore
assorbe
la
minore.
Il
lavoro
straordinario
èconsiderato
notturno
se
effettuato
fra
le
ore
24.00
e
le
5.00
del
giorno
successivo.
Per
il
calcolo
dell’ora
utile
per
applicare
le
maggiorazioni
su
esposte
non
concorrono
le
indennità
definite
dal
presente
contratto,
la
tredicesima
mensilità
e
la
quattordicesima
mensilità.Le
ore
retribuite
come
straordinario
ele
relative
maggiorazioni
non
si
calcolano
su
nessun
istituto
indiretto
o
differito
in
quanto
tali
importi
e/o
maggiorazioni
sono
già
comprensivi
di
eventuali
effetti
sulle
retribuzioni
indirette
odifterite,
ivi
compreso
iltrattamento
di
fine
rapporto.
4
Alle/aiLavoratrici/LavoratoriaventilaqualificadiQuadro,esclusidalladisciplina
contrattualeconcernenteillavorostraordinario,èriconosciuta—perleoreeccedentiil
lavorocontrattualeeffettuatonellagiornatadisabatomezzagiornatadiriposo
compensativodausufruireentroilmesesuccessivoe,perillavoroeffettuatoladomenica,
unagiornatadiriposocompensativo.
LeParticoncordanodidaremandatoallacontrattazionedisecondolivelloper
regolamentarel’istituzionediunanormativaspecificadell’istitutodellareperibilitàedella
relativaindennitàqualoraneemergesselanecessitàorganizzativa.Èaltresìammessoil
ricorsoallareperibilitàsullabasediaccordiindividualitraAziendeeLavoratrici/Lavoratori.
Articolo64-Bancadelleore
LeParticonvengonodiconfermarel’istitutodellabancadelleoreilcuifunzionamento
avverràconleseguentimodalità:
-arichiestadelDipendenteleoredistraordinarioalimentanolabancadelleore;
-leoredistraordinariochesonoversatenellabancadelleoresonomaggiorate
conlarelativapercentualeprevistaperillavorostraordinario;tale
maggiorazioneèsostituitadaunequivalenteversamentoinbancaore;
—leoreversateinbancaoresarannoutilizzatedalLavoratoreacoperturadi
assenzedallavoroelestessesarannoconsideratecomepermessiretribuiti;
-illavorostraordinarioeccedenteillimitemassimoannualepotràessere
compensatoesclusivamenteconpermessiretribuiticommisuraticomesopra;
-tenendocontodelleesigenzetecnicheeorganizzativedell’Aziendalerichieste
difruizionedeipermessiretribuitidicuisopradovrannoesserepresentateal
direttoresponsabileconalmeno24oredianticipoepotrannoessereutilizzate
dalDipendenteesclusivamenteacoperturadiassenzedallavorononinferiori
a30minuti.
LeoreaccantonatenellaBancadelleoresarannoutilizzatedalLavoratore,perlefinalitàdi
cuisopra,entroil31marzodell’annosuccessivoaquelloincuisonostateversatenella
Bancadelleore.
Incasodimancatafruizione,laDirezioneRisorseUmanepredisporràspecificipianidi
smaltimentodelleoreaccantonateenonutilizzate.
Articolo65-Bancadelleoresolidale
Nell’otticadiagevolarelasolidarietàtraidipendenti,inapplicazionedelpresenteCCNLe
diquantoprevistodall’art.24D.lgs.151/2015,leAziendeistituisconolabancadelleore
solidale
*
44
La
banca
delle
ore
solidale
consiste
in
un
deposito
comune
che
potrà
essere
utilizzato
da
Lavoratrici/Lavoratori
che
abbiano
dimostrate
esigenze
personali
e
di
care-giving
verso
propri
familiari.
Ilmeccanismo
èbasato
sulla
conversione
delle
ore
cedute
in
conto-valore
economico
edi
successiva
riconversione
in
ore,
tenuto
conto
del
valore
economico
orario
connesso
alla
retribuzione
del
soggetto
cedente
edi
quello
beneficiano.
Questo
implica
che
ilnumero
di
ore
cedute
potrà
essere
diverso
dal
numero
di
ore
spettanti
al
Lavoratore
che
ne
fruisce.
Le/i
Lavoratrici/Lavoratori
possono
quindi
donare
le
proprie
ore
di
ferie
residue
maturate
enon
fruite
nell’anno
precedente,
nonché
le
ore
di
ex
festività
edi
banca
ore
accumulate,
mettendole
a
disposizione
di
Dipendenti
che,
per
gravi
ragioni,
abbiano
necessità
di
assentarsi
dal
lavoro
per
un
numero
di
ore
maggiore
rispetto
alle
spettanze
di
ferie
e
permessi
adisposizione.
A
tal
fine,
tutti
idipendenti
atempo
indeterminato
possono
donare,
atitolo
gratuito,
in
favore
dei
dipendenti
rientranti
nelle
casistiche
che
saranno
identificate
dalla
contrattazione
di
secondo
livello
facendo
leva
sulle
risultanze
delle
attività
di
Comitati
e
Osservatori,
il
numero
di
ferie,
ex
festività
e
banca
ore
residue
maturate
e
non
fruite
nell’anno
precedente.
Idipendenti
che
possono
fruire
delle
ore
donate
dai
colleghi
devono
aver
già
beneficiato
integralmente
del
monte
ferie
epermessi
spettante
relativo
all’anno
precedente
eaquello
in
corso
atitolo
cli
anticipazione.
Ciascun
Lavoratore
potrà
beneficiare
al
massimo
di
80
ore
all’anno
che
siano
state
cedute.
Sulle
modalità
di
donazione
efruizione
si
rimanda
alla
regolamentazione
da
definirsi
entro
12
mesi
dalla
sottoscrizione
del
presente
contratto.
Articolo
66 -
Festività
Sono
considerati
giorni
festivi
quelli
previsti
dalle
disposizioni
di
legge
(n.
260
del
1949,
rn
54
del
1977
en.
792
del
1985).
Pertanto,
sono
considerati
giorni
festivi:
-
tutte
le
domeniche;
—
le
seguenti
festività
nazionali:
a)
25aprile;
b)
1°
maggio;
c)
2giugno;
/
*
leseguentifestività:
d)Capodanno1gennaio
e)Epifania6gennaio
f)Lunedìdell’Angelo
g)Lasolennitàdel5.Patrono
h)Assunzione15agosto
i)Ognissanti1novembre
j)ImmacolataConcezione8dicembre
k)SantoNatale25dicembre
I)SantoStefano26dicembre
Qualoraunadellefestivitàsuindicatecoincidaconladomenica,saràcorrispostoaogni
Dipendente,inaggiuntaallanormaleretribuzione,l’importopariaunventiseiesimodella
retribuzionemensileglobale.
Inalternativala/ilDipendentepotràoptareperungiornoaggiuntivodiferie,chedovrà
esserefruitoconlemedesimemodalitàprevisteall’art.67.
Sonoconsideratigiornisemifestiviil14agostoeil31dicembreefestivoil24dicembre.Nei
giornisemifestivil’orariodilavorononpotràsuperarelequattroore.
Articolo67-Ferieefestivitàsoppresse
La/ilDipendentehadirittoafruirediunperiododiferieparia26giornilavorativi,paria
ore187e45minuti,dautilizzare.conalmenounperiodoconsecutivodiduesettimane
entrol’annodimaturazioneelaparterestantedinormaentroillugliodell’annosuccessivo
ecomunqueentroidiciottomesisuccessiviall’annodimaturazionestessa.
Inaggiuntaalleferie,la/ilDipendentehadirittoa4giornatediexfestivitàdagodere,a
giornataomezzagiornata,entrolugliodell’annosuccessivo.
LeSocietàpotrannoprocedereallachiusuradegliufficiperferiecollettiveinalcuniperiodi
dell’annochesarannoconcordaticonleOO.SS.entroilmesedimarzo,finoaunmassimo
del50%delperiododiferiedicuisopraeilpianoferieandràdefinitodinormaentroil30
aprile.
LamaturazionedelleferiespettantiaciascunDipendenteèriferitaadannosolare.
AlDipendenteassuntonelcorsodell’annocompetelamaturazionedelleferiein
proporzioneaidodicesimicorrispondentiaimesiinteridiserviziodell’anno.
Leferiepotrannoesserefruiteancheamezzagiornataelastessasaràparametrata
all’effettivoorarioaziendaleprevistoperquellagiornata.
Incasodirisoluzionedelrapportodilavoro,alDipendentespettailpagamentodelleferie
nonfruiteinproporzioneaidodicesimimaturati.
,4
57
Non
èammessa
la
rinuncia
espressa
otacita
delle
ferie.
Resta
confermato
quanto
previsto
dall’art.
65,
relativo
alla
banca
delle
ore
solidale.
Ilperiodo
delle
ferie
non
può
coincidere
con
quello
del
preavviso
odi
malattia.
La/il
Dipendente
potrà
interrompere
le
ferie
per
malattia,
solo
se
la
stessa
èdocumentata
da
una
struttura
sanitaria
pubblica.
Articolo
68 -
Permessi
retribuiti
Permessi
retribuiti
La/il
Dipendente
ha
diritto
a
fruire
di
permessi
retribuiti,
preventivamente
autorizzati,
per
motivi
personali,
per
un
totale
di
7ore
e30
minuti
lavorativi
su
base
annua,
da
fruire
entro
il31dicembre
dell’annodi
maturazione.
Con
particolare
riguardo
al
personale
con
orario
discontinuo
(articolo
69),
i
permessi
retribuiti
sono
pari
a15
ore.
Congedo
matrimoniale
Alla/al
Dipendente
che
contrae
matrimonio
ovvero
che
costituisca
unione
civile,
che
produca
effetti
civilmente
riconosciuti
dallo
Stato
italiano,
spetta
un
permesso
retribuito
di
15
giorni
consecutivi
di
calendario;
la
richiesta
di
congedo
matrimoniale
deve
essere
avanzata
dal
Lavoratore
con
30
giorni
di
preavviso.
Il
congedo
matrimoniale
potrà
essere
fruito
anche
entro
ilsesto
mese
successivo
al
matrimonio,
compatibilmente
con
le
esigenze
organizzative.
Permessi
per
eventi
particolari
Ilpadre
Lavoratore,
dai
due
mesi
precedenti
la
data
presunta
del
parto
ed
entro
i
cinque
mesi
successivi,
si
astiene
dal
lavoro
per
un
periodo
di
dieci
giorni
lavorativi,
non
frazionabili
aore,
da
utilizzare
anche
in
via
non
continuativa,
secondo
quanto
previsto
dalle
disposizioni
di
legge
in
materia
e
dai
regolamentari
vigenti
pro
tempore,
in
particolare
daIl’art.
27
bis
D.lgs.
151/2001.
Ai
sensi
della
legge
n.
53/2000,
ilLavoratore
Dipendente
ha
diritto
a
un
permesso
retribuito
di
3giorni
lavorativi
in
caso
di
decesso
odi
documentata
grave
infermità
del
coniuge,
di
un
parente
o
affine
entro
ilsecondo
grado
odel
convivente;
in
caso
di
decesso,
equale
condizione
di
miglior
favore
rispetto
aquanto
disciplinato
dalla
citata
L.
53/2000,
detti
permessi
saranno
concessi
per
ciascun
evento
luttuoso
rientrante
nella
casistica
quivi
disciplinata.
Nei
casi
di
documentata
e
grave
infermità
il
Lavoratore
potrà
concordare
con
l’Azienda
diverse
modalità
di
espletamento
dell’attività
lavorativa.
58,
Permessipermotividisalute
Inoccasionediunricoveroindayhospitaleaseguitodipreentazionediadeguata
attestazionemedicasaràriconosciutaalDipendenteunagiornatadipermesso
retribuito.
SarannoaltresìriconosciutialLavoratorepermessiretribuitiperiltempo
strettamentenecessario,ecomunquenellimiteindividualedi4orealgiorno,al
finedìsottoporsia:
-eventualiciclidicuredirettamenteconseguentiaunostatomorbosooaun
infortunio,lacuinecessitàsiacomprovatadaopportunecertificazionirilasciate
dallestrutturepubbliche;
—visitemedichesedocumentatedaopportunecertificazionirilasciatedalle
strutturesanitarie.
Ilriconoscimentodeipermessidicuialcommacheprecedeèsubordinatoalla
condizionechedettecureevisitemedichenonpossanoesseresvoltealdifuoridel
normaleorariodilavoro;iltempodiviaggiodae/oversolasededilavoro(finoa
unmassimodi120minuticomplessivi)saràriconosciuto,nell’ambitodidetti
permessi,soloafrontedelrientroinservizioodellacollocazionedellavisita,ovvero
delciclodicure,afineservizio.
Permessiarecupero
La/ilDipendentepuòaltresìfruirepermotivipersonalidibrevipermessigiornalieri
darecuperarenelcorsodelmesedifruizioneentroillimitemassimodidodiciore
mensili;ipermessiarecuperodevonoesserepreventivamenteautorizzatipericasi
programmabili;lacompensazionedidettipermessidovràavvenireconlestesse
modalitàelimitiprevistidall’art.60.
Ilpermessodarecuperarenonpotràesserefruitoperpiùdi3oreconsecutive.
Legge104
Qualoraricorranoipresuppostiperl’applicazionedellalegge5febbraio1992,n.
104concernenteisoggettiinsituazionedidisabilità,siapplicanoledisposizionisui
permessiprevistidall’articolo33dellaleggemedesima.
Inaggiuntaaquantodisciplinatonelcommaprecedente,potrannoessere
riconosciutipermessinonretribuitipergraviecomprovatenecessitàdiassistenza
afamiliari,ancheinaggiuntaaquantoriconosciutodallaL.5febbraio1992n.104
oinassenzadeirequisitidaquestaprevisti.
Articolo69-lavoroDiscontinuo
Aisensidellaleggen.2657/23èdaconsiderarsilavorodiscontinuolosvolgimentodi
mansioninonaventecaratteredicontinuità.
«
Si
conviene
che
esclusivamente
l’attività
di
autista
trasporto
di
persone
svolta
afavore
di
singole
especifiche
figure
aziendali
rientra,
ai
sensi
della
legge
n.
2657/23,
nella
tipologia
suddetta.Per
questi
ultimi
l’orario
di
lavoro
ordinario
èstabilito
in
46
ore
settimanali.
Fermo
restando
che
l’attività
in
questione
ècaratterizzata
da
una
forte
variabilità,
l’orario
di
lavoro
settimanale,
salvo
diversi
accordi,
èilseguente:
-
dal
lunedì
al
giovedì
dalle
ore
8:00
alle
18:15;
-
ilvenerdì
dalle
ore
8:00
alle
ore
16:45.
L’intervallo
mensa
èdefinito
in
45
minuti.
Fermo
restando
ilcoefficiente
orario
pari
a156,
le
ore
prestate
oltre
l’orario
contrattuale
degli
altri
Dipendenti
(36
ore
settimanali)
sono
compensate
con
quote
orarie
di
retribuzione
normale
se
non
eccedono
le
46
settimanali.
Le
ore
prestate
eccedenti
tali
limiti
saranno
compensate
con
quote
orarie
di
retribuzione
maggiorate
dello
straordinario,
come
indicato
dall’art.
63.
A
Lavoratrici/Lavoratori
cui
non
sia
stata
comunicata
al
momento
dell’assunzione
tale
mansione,
l’applicazione
di
tale
regime
dovrà
essere
comunicata
con
forma
scritta,
indicando
anche,
nella
stessa,
la
nuova
retribuzione.
La/Il
Lavoratrice/Lavoratore
che
non
accetti
tale
modifica
del
proprio
rapporto
di
lavoro
dovrà
essere
adibito
anuove
mansioni
in
coerenza
con
ilproprio
livello
di
inquadramento.
SOSPENSIONE
DEL
RAPPORTO
DI
LAVORO
Articolo
70 -
Assenza
L’assenza
di
qualsiasi
tipo
deve
essere
comunicata
tempestivamente
ecomunque
entro
le
ore
10:30
della
giornata
in
cui
si
verifica
o,
in
caso
di
giustificato
motivo,
non
oltre
il
secondo
giorno,
salvo
ilcaso
di
provato
impedimento.
Articolo
71 -
Assenza
per
malattia
In
caso
cii
assenza
per
malattia
la/il
Dipendente
deve
darne
tempestiva
comunicazione
all’Azienda
sia
nel
caso
di
1A
malattia
che
di
prosecuzione
della
stessa,
indicando,
altresì,
il
luogo
dove
si
trovi
degente
se
diverso
dal
proprio
domicilio.
La
certificazione
dello
stato
di
malattia
avviene
normalmente
in
via
telematica,
in
conformità
alle
vigenti
disposizioni
normative.
Qualora,
per
motivi
eccezionali,
non
fosse
possibile
la
certificazione
in
via
teleniatica,
la/il
Dipendente
dovrà
spedire
o
far
pervenire,
entro
48
ore
dal
rilascio,
ilcertificato
medico
di
malattia.
64
IL
Salvoilcasodigiustificatoecomprovatoimpedimento,inmancanzadellacomunicazione
richiestaincasodiassenzapermalattia,nonchéincasodiritardonellagiustificazione
dell’assenza,lamedesimasiconsideraingiustificata.
Qualoraduranteilperiododiferieintervengauneventomorboso,ilqualeimpediscail
ripristinopsico-fisico,lostessosospendelafruizionedelleferie.
L’effettosospensivo,dicuisopra,sideterminaacondizionechela/ilDipendenteassolva
agliobblighidicomunicazionedicertificazionedicuialpresentearticolo.
Perunsologiornodimalattianonèrichiestalapresentazionedelcertificatomediconel
limitemassimodiduegiornateannue.
Superatodettolimiteèrichiestalapresentazionedelcertificatomedicoancheperunsolo
giornodimalattia.
La/IlDipendenteètenuta/o,altresì,arispettaretutteledisposizioniprevisteperquanto
riguardairapporticonl’istitutoprevidenziale(INPS).
L’Aziendahafacoltàdifarcontrollarelamalattiadella/delLavoratrice/Lavoratorenel
rispettodell’art.5legge20maggio1970,n.300.
Fermorestandoquantoprevistodallevigentidisposizionidileggeinmateria,la/il
Dipendenteassentepermalattiaètenuta/o,findalprimogiornodiassenzadallavoro,
ancheseautocertificata,epertuttaladuratadellamalattia,atrovarsiadisposizionedel
domiciliocomunicatoall’Azienda,dalleore10.00alleore12.00edalleore17.00alleore
19.00,ovveronellediversefasceorariestabiliteperdisposizionilegislativeo
amministrativelocalionazionali,dituttiigiornicompresiidomenicaliofestivi,per
consentirel’accertamentodelsuostatodisalute.
Sonofattesalvelenecessitàdiassentarsidalrecapitocomunicatoall’Aziendaprevia
comunicazioneallastessa,salvocasidifozamaggiore,successivamentedocumentati.
Nelcorsodeiperiododiassenzapermalattiala/ilDipendentehal’obbligodicomunicare
all’Aziendacontestualmenteimutamentididomicilioodidimora,anchesetemporanei.
Articolo72-Trattamentonormativoedeconomicoincasodimalattiae
infortunioextraprofessionale
LeAziendegarantisconoalla/alDipendentecheabbiasuperatoilperiododiprovala
conservazionedelpostodilavoroperunperiododi15mesisutreanniapartire
dall’insorgeredelprimoevento.
Nelsuddettoperiodol’anzianitàdecorreaognieffetto.
Allascadenzaditaleperiodo,la/ilDipendentepuòrichiedereunulterioreperiododi
aspettativanonretribuitadi9mesi.
Altermineditaleperiodol’Aziendapuòrisolvereilrapportodilavoro,corrispondendo
alla/alDipendenteiltrattamentodifinerapportoel’indennitàsostitutivadelpreavviso.
I”
t
61
Itermini
temporali
di
cui
sopra
sono
aumentati
del
50%
in
presenza
di
tubercolosi,
di
malattie
di
carattere
oncologico
opatologie
di
pari
gravità.
Al
Lavoratore
che
abbia
superato
il
periodo
di
prova
è
corrisposto
l’intero
trattamento
economico
per
iprimi
dodici
mesi;
dal
tredicesimo
al
quindicesimo
mese
(ventiduesimo
in
caso
di
tubercolosi,
malattie
di
carattere
oncologico
e
patologie
di
pari
gravità)
il
trattamento
sarà
ridotto
di
un
terzo.
NOTA
A
VERBALE
Entro
il31/12/2024
le
Parti
valuteranno
le
modalità
normative
di
estensione —
con
atto
integrativo
al
presente
contratto —
ai
disturbi
depressivi
edella
salute
mentale
delle
tutele
previste
dal
quinto
esesto
comma
del
presente
articolo.
Articolo
73 -
Infortuni
sul
lavoro
La/Il
Lavoratrice/Lavoratore,
in
caso
di
infortunio
sul
lavoro,
anche
di
lieve
entità,
ha
l’obbligo
di
avvertire
ofar
avvertire
immediatamente
l’Azienda.
Nei
confronti
di
Lavoratrici/Lavoratori
infortunati
sul
lavoro
l’Azienda
garantisce
la
conservazione
del
posto
di
lavoro
fino
alla
guarigione
clinica,
comprovata
con
rilascio
di
regolare
certificato
medico.
A
decorrere
dal
primo
giornd
successivo
a
quello
dell’infortunio,
sarà
corrisposta
a
Lavoratrice/Lavoratore
assente
per
inabilità
temporanea
assoluta
derivante
da
infortunio
sul
lavoro
un’integrazione
dell’indennità
corrisposta
dall’iNAIL
fino
a
raggiungere
complessivamente
il100%
della
retribuzione.
Articolo
74 -
Gravidanza,
puerperio
e
congedi
dei
genitori
In
caso
di
gravidanza
e
puerperio
si
applicano,
in
tema
di
trattamento
economico
e
normativo,
le
disposizioni
di
legge
che
regolano
la
materia.
Durante
ilperiodo
di
congedo
di
maternità,
l’Azienda
riconoscerà,
aintegrazione
di
quanto
previsto
dalla
legge
in
materia
economica
ecorrisposto
dagli
Istituti
previdenziali,
l’intera
retribuzione.La
medesima
integrazione
sarà
riconosciuta
al
padre
Lavoratore
che
fruisca
del
congedo
di
paternità
di
cui
all’art.
28
del
D.Lgs.
26marzo
2001
n.
151.
Congedo
parentale
a
ore
Le
Parti
convengono,
in
attuazione
delle
previsioni
dell’art.
32
del
D.Lgs.
26
marzo
2001
n.
151
come
modificato
dalla
L.
228/2012,
la
seguente
definizione
delle
modalità
di
fruizione
dei
permessi
per
congedo
parentale
su
base
oraria.
La
richiesta
di
utilizzo
dei
permessi
di
cui
al
comma
precedente
dovrà
essere
presentata
all’Azienda
con
un
preavviso
di
almeno
15
giorni
di
calendario;
la 62
richiestadovràprecisarel’oradiinizioedifineperciascunadellegiornateincui
vienerichiestoilpermesso.InognicasoilDipendentedovràinviare
tempestivamenteall’INPSlarelativadomandadicongedoparentaleelastessa
dovràessereallegataallasuddettarichiesta.
Compatibilmenteconleesigenzetecnico-organizzativeetenendocontodelle
esigenzefamiliaridelDipendente,ildatoredilavoroeilDipendenteconcorderanno
mensilmenteoperl’interoperiodol’utilizzodeipermessistabilitodalcitatoart.32
D.Lgs.n.151.
Perciascunadellegiornateincuivengonofruitiipermessi,ilDipendentedovrà
garantireunaprestazionelavorativacontinuativanoninferioreallametàdel
normaleorariodilavoroeladuratadelpermessonondovràessereinferiorea
un’ora.
Perognimesedicongedoparentale,alDipendentesarannoriconosciute,a
richiesta,finoaunmassimoconvenzionaledi156oredipermessorapportatoalla
percentualeparttime,corrispondentialdìvisoreprevistoall’art.51deIpresente
CCNLperilcalcolodellaretribuzioneoraria.
Labaseorariaperilcalcolodeipermessièdeterminataapplicandoallaretribuzione
mensilelordailsuddettodivisore156,mentreilmonteorecorrispondentealla
singolagiornataèparia7,5oreperlegiornatedallunedìalgiovedìea6oreperla
giornatadelvenerdì,ottenutorapportandole36oresettimanaliaicinquegiorni
lavorativieall’articolazionedell’orariodilavoro.Nelcasodirapportilavorativia
tempoparzialetantoildivisorecheilmonteorevengonorapportatialla
percentualepart-time.
Articolo75-Aspettativa
AlDipendentechenefacciarichiestapercomprovateesigenzepersonali,familiarioper
altrigravimotivi,puòessereconcessounperiododiaspettativanonretribuitadelladurata
massimadiseimesi.
Taleperiodopuòessererinnovato.
L’aspettativa,dinorma,nonpuòesseresuperioreadodicimesineltriennio.
Nelperiodotrascorsoinaspettativa,ilrapportodilavorosiconsiderasospesoedetto
periodononècomputabileadalcuneffetto.
Ilperiododiaspettativaaisensidelpresentearticoloèalternativorispettoaquellofruibile
alterminedelperiododicomportoaisensidell’articolo72,comma3.
4
Le/i
Dipendenti
in
situazioni
di
disabilità
o
con
familiari
diretti
disabili
che
necessitano
di
assistenza,
hanno
la
possibilità
di
utilizzare
periodi
di
aspettativa
con
modalità
da
concordare
con
l’Azienda.
DOVERI
E
NORME
DISCIPLINARI
Articolo
76 -
Doveri
La
missione
pubblica
ele
finalità
istituzionali
del
Gruppo
Invitalia
inducono
auna
logica
di
trasparenza,
tempestività
e
qualità
di
servizio
che
dovrà
rispecchiarsi
sia
nel
processo
di
attività
interno
che
in
quello
esterno
in
connessione
all’attuazione
degli
obiettivi
operativi.
In
tale
contesto,
la/il
Dipendente,
nell’espletamento
della
propria
attività,
è
tenuto
ad
assumere
comportamenti
improntati
acorrettezza,
responsabilità,
professionalità.
In
particolare,
la/il
Lavoratrice/Lavoratore
deve:
1.
nel
processo
di
attività
interno:
a)
osservare
le
norme
aziendali
in
materia
di
sicurezza
e
ambiente
di
lavoro
e
le
disposizioni
ai
finì
della
sicurezza
degli
impianti
e
della
tutela
del
patrimonio
aziendale;
b)
attenersi,
nello
svolgimento
del
proprio
lavoro,
alle
direttive
organizzative
aziendali;
c)
rispettare
l’orario
di
lavoro
nel
quadro
di
un’attenta
econsapevole
gestione
del
proprio
tempo
lavorativo
eadempiere
alle
formalità
prescritte
per
la
rilevazione
delle
presenze;
d)
comunicare
tempestivamente
ogni
mutamento
di
residenza
odomicilio;
e)
avere
cura
dei
beni
aziendali
alui
affidati;
2,
nel
processo
di
attività
esterno:
a)
mantenere
nei
rapporti
interpersonali
e
nei
rapporti
con
il
complesso
dei
soggetti
esterni
con
cui
è
tenuto
a
interagire,
tenuto
conto
dell’esigenza
di
assicurare
il
miglior
grado
di
servizio,
il
massimo
livello
di
collaborazione
e
disponibilità;
b)
non
svolgere
sia
direttamente
sia
per
interposta
persona
aftività
che
siano
in
contrasto
con
gli
interessi
delle
Aziende
del
Gruppo
oin
continuità
con
le
attività
del
Gruppo;
c)
comunicare
preventivamente
all’Azienda
l’appartenenza
a
organi
di
amministrazione
e/o
di
controllo
di
Società
oaltri
organismi
estranei
alnvitalia,
nonché
eventuali
altri
rapporti
di
lavoro
di
natura
subordinata
ed
eventuali
attività
di
consulenza.
‘43
La/ilLavoratrice/Lavoratoreèaltresìtenuta/oarispettareiregolamentiaziendali.
Articolo77-Provvedimentidisciplinari
Iprovvedimentidisciplinarisonoapplicatisecondolenormedilegge(art.2106cc.,art.7
L.300/70)cheregolanolamateria.
Inparticolare,vienegarantitoche:
-gliaddebitisianoformalmenteetempestivamentecontestatiall’interessato,in
modocheabbialapossibilità,nei7giornisuccessivi,diesporreleproprieragionie
produrreeventualielementiasuofavore;
-sianoraccolteledichiarazionidell’interessatocomepurequelledieventuali
testimoni,unitamenteaognialtroelementochepossacontribuireachiariree
documentareiterminidellapresuntainfrazione;
-surichiestadelDipendente,questipossaavvalersiintuttelefasidelprocedimento
dell’assistenzadelleOrganizzazionisindacali.
Alterminedelprocedimento,anchenelcasochelostessononcomportil’applicazionedi
sanzioni,vacomunqueresonotoperiscrittol’esitodelprocedimentostesso.
Iprovvedimentidisciplinarisono:
-ilrichiamoverbale;
—ilrichiamoscritto;
—lamultafinoall’equivalentedell’importodiquattrooregiornaliere;
-lasospensionedalservizioedaltrattamentoeconomicoperunperiodonon
superioreadiecigiorni;
-illicenziamentopernotevoliinadempimentidegliobblighicontrattualidel
prestatoredilavoro(giustificatomotivo);
-illicenziamentopergiustacausa.
Iprovvedimentidisciplinarisonoapplicatisecondolenormedileggeinrelazionealla
gravitàorecidivadellamancanzaodellacolpa,senzariguardoall’ordineincuisono
elencati.
-
Ilrichiamoverbaleèinflittoperlemancanzelievi.Perquantoriguardaglialtri
provvedimentidisciplinarisielencanolefattispecienellequalièconsentitofarviricorso.
Amerotitoloesemplificativoenontassativosiprecisache:
1)ilprovvedimentodellamultasiapplicaneiconfrontidella/delDipendenteche:
-siastatooggettoperalmenotrevolte,nelmedesimoannosolare,disanzione
disciplinarepermancanzecheabbianocomportato,aseguitodiprocedura
disciplinare,l’applicazionedellasanzionedisciplinaredelrichiamoscritto;
.2
ah
4
6v
-
a
fronte
di
manifestate
esigenze
organizzative
ovvero
di
richiesta
da
parte
del
responsabile,
ritardi
di
almeno
trenta
minuti
nell’orario
di
ingresso
rispetto
all’orario
comunicato,
senza
giustificazione;
-
non
osservi
le
disposizioni
sugli
adempimenti
richiesti
in
caso
di
assenza
per
malattia;
2)
il
provvedimento
della
sospensione
dalla
retribuzione
e
dal
servizio
si
applica
nei
confronti
del
Lavoratore
che:
-
commetta
per
almeno
tre
volte
nel
medesimo
anno
solare
una
mancanza
che
abbia
comportato,
a
seguito
di
procedura
disciplinare,
l’applicazione
della
sanzione
disciplinare
della
multa
(recidiva);
-
risulti
assente
ingiustificato
dal
servizio
per
la
durata
di
almeno
un
giorno;
-
arrechi
danno
ai
beni
in
dotazione
euso,
con
dimostrata
responsabilità;
-
abbandoni
il
posto
di
lavoro
in
contrasto
con
le
indicazioni
gerarchiche
e
senza
giustificato
motivo;
3)
ilprovvedimento
del
licenziamento
disciplinare
si
applica
per
le
seguenti
mancanze:
-
commetta
per
almeno
tre
volte
nel
medesimo
anno
solare
una
mancanza
che
abbia
comportato,
a
seguito
di
procedura
disciplinare,
l’applicazione
della
sanzione
disciplinare
della
sospensione
dal
lavoro
edalla
retribuzione
(recidiva);
-
assenza
ingiustificata
oltre
tre
giorni
consecutivi
nell’anno
solare;
-
recidiva
nei
ritardi
ingiustificati,
afronte
di
motivate
esigenze
organizzative
ovvero
di
richiesta
da
parte
del
responsabile,
oltre
il
dodicesimo
provvedimento
per
la
medesima
mancanza
nell’arco
di
un
biennio;
-
svolga
attività
in
contrasto
o
in
concorrenza,
anche
indiretta,
con
le
Aziende
del
Gruppo;
—
falsifichi
o
alteri
documenti
o
apparecchiature
al
fine
di
ottenere
per
sé
o
per
altri
indebiti
vantaggi;
-
alteri
ofalsifichi
per
sé
oper
altri
la
rilevazione
delle
presenze;
-
esegua
la
rilevazione
delle
presenze
per
conto
altrui;
-
si
presenti
al
lavoro
in
evidente
stato
di
alterazione
dovuto
ad
alcool
ovvero
a
sostanze
stupefacenti
epsicotrope;
—
richieda
autenti,
clienti
ocommittenti
compensi
di
carattere
economico
aqualsiasi
titolo,
in
connessione
agli
adempimenti
della
prestazione
lavorativa;
-
sottragga,
manometta
odistrugga
intenzionalmente
ilpatrimonio
della
Azienda;
-
lo
svolgimento,
all’interno
dell’Azienda,
di
lavoro
per
contro
proprio
odi
terzi;
-
ildiverbio
litigioso
seguito
da
vie
di
fatto
tra
dipendenti.
$
lx’
i
66
CESSAZIONEDELRAPPORTODILAVORO
Articolo78-Causedirisoluzione
Lacessazionedelrapportodilavoro,superatoilperiododiprova,puòavvenire:
a)perrisoluzionedelrapportodapartedell’Aziendaperaverl’interessatosuperatoil
periododiconservazionealposto(fermorestandoilminimodileggeprevistoincaso
diTBC)el’eventualeperiododiaspettativadicuiall’art.72nonchéperinvalidità
permanentericonosciutaaisensidellaleggesull’assicurazioneinvaliditàevecchiaia;
b)risoluzionedapartedell’Aziendapersopravvenutainidoneitàall’attivitàlavorativa
accertatasecondoleprevisionideIl’art.5CO.3L.300/70;inognicasol’Aziendasi
impegna,incasodisopravvenutainidoneità,averificarelapossibilitàdiadibirela/il
Dipendenteamansionidiverserispettoaquelleperlequalièstatoassuntooèstato
successivamenteadibito;
c)perrisoluzionedelrapportodapartedell’Aziendaperessereil/laDipendentein
possessodeirequisitipensionisticidilegge;
d)perrisoluzionedapartedell’Aziendapergiustificatomotivoaisensiepereffetto
dell’art.3edell’art.7L.604/66,nonchéperimotividisciplinatidalpresenteCCNL;
e)perrisoluzionedelrapportodapartedell’Aziendapergiustacausaaisensidell’art.
2119c.c.nonchéperimotividisciplinatidalpresenteCCNL;
f)perdimissioni;
g)permorte.
Articolo79-Preavvisodilicenziamentoedimissioni
Nessunadellepartipuòrecederedalrapportodilavoroatempoindeterminatosenza
preavviso,salviicasidigiustacausa.
Lafacoltàdirecessodalrapportodilavoroèesercitatadallepartineilimitidellevigenti
disposizionidilegge.Tantoillicenziamentoquantoledimissionisonocomunicatiper
iscritto.
Iterminidìpreavvisosonostabilitiintremesiincasodilicenziamentononpergiustacausa,
einunmeseincasodidimissioni.Iterminididimissioneodilicenziamentodecorronodalla
metàodallafinediciascunmese.
Lapartecherecededalrapportodilavorosenzal’osservanzadeipredettiterminidi
preavvisodevecorrispondereall’altraun’indennitàpariall’importodellaretribuzioneper
ilperiododimancatopreavviso.
L’indennitàpredettaècorrispostaancheincasodidecessodelLavoratore,giustele
disposizioniprevistedall’art.2122cc.
Ilperiododipreavvisoprestatoosostituitodallacorrispondenteindennitàdeveessere
computatonell’anzianitàaglieffettidelcalcolodellerelativeindennitàperfinelavoro.
Articolo
80 -
Trattamento
di
fine
rapporto
9
In
ogni
caso
di
cessazione
del
rapporto
di
lavoro
subordinato,
alla/al
Dipendente
spetta
una
somma
atitolo
di
trattamento
di
fine
rapporto
calcolata
secondo
le
modalità
previste
dalla
L.
n.
297
del
29.5.1982.
Iltrattamento
di
fine
rapporto
èdovuto
anche
in
caso
di
decesso
della/del
Dipendente
ai
sensi
dell’art.
2122
c.c.
Ai
fini
del
computo
degli
anni
di
servizio,
le
frazioni
di
anno
verranno
conteggiate
per
dodicesimi;
le
frazioni
di
mese
di
almeno
quindici
giorni
saranno
considerate
come
mese
intero.Articolo
81 -
Anticipazione
del
trattamento
di
fine
rapporto
In
relazione
a
quanto
stabilito
dall’ultimo
comma
dell’art.
2120
del
cc.,
in
tema
di
anticipazione
del
TFR,
le
Parti
concordano
le
seguenti
estensioni:
a)
le
richieste
sono
soddisfatte
entro
ilimiti
del
6%
annuo
del
numero
totale
dei
dipendenti;
b)
la
richiesta
può
essere
effettuata
dalla/dal
Dipendente
con
almeno
cinque
anni
di
servizio
presso
lo
stesso
datore
di
lavoro,
in
costanza
di
rapporto
di
lavoro;
c)
l’anticipazione
non
sarà
superiore
all’80%
del
trattamento
cui
la/il
Dipendente
avrebbe
diritto
nel
caso
di
cessazione
del
rapporto
alla
data
della
richiesta;
d)
l’anticipazione
può
essere
richiesta
anche
per
“significative”
ristrutturazioni
della
prima
casa
presentando
idonea
documentazione;
e)
l’anticipazione
può
essere
richiesta
fino
aun
massimo
di
tre
anticipazioni
nel
corso
del
rapporto
di
lavoro.
Nel
caso
di
superamento
delle
richieste
di
cui
al
punto
a)
precedente,
tenuto
conto
delle
fattispecie
di
anticipazione
disciplinate
dall’art.
5del
D.Lgs.
151/2001,
le
Parti,
in
relazione
alle
ipotesi
previste
di
origine
contrattuale
e
legale,
ritengono
di
dare
la
precedenza
alle
richieste
di
origine
legale.
L’Azienda,
nel
caso
di
adesione
da
parte
di
Lavoratrice/Lavoratore
al
fondo
complementare
di
cui
all’art.
90,
riconosce
ai/alle
Dipendenti
già
occupati
alla
data
del
28
aprile
1993,
la
possibilità
di
utilizzare
una
quota
dell’accantonamento
annuale
del
TFR
per
incrementare
la
propria
copertura
previdenziale
volontaria,
fino
all’intero
importo
del
medesimo.
ALTREMATERIE
Articolo82-TossicodipendenzaedEtilismo
Le/iDipendentidicuivieneaccertatolostatoditossicodipendenzaoetilismo,eche
intendonoaccedereaprogrammiterapeuticiediriabilitazionepressoiservizisanitaridelle
AziendeSanitariéLocaliodialtrestruttureterapeutiche-riabilitativeesocio-assistenziali,
seassuntiatempoindeterminato,hannodirittoallaconservazionedelpostodilavoroper
ilperiodoincuilasospensionedelleprestazionilavorativeèdovutaall’esecuzionedel
trattamentoriabilitativoe,comunque,perunperiodononsuperioreatreanni.
Taleperiodoèconsideratodiaspettativanonretribuita.
Restainognicasofermal’applicazionedegliartt.76ss.delpresenteCCNL,qualora
l’infrazionedisciplinaresiacondottadaLavoratoreinstatoditossicodipendenzae/odi
etilismo.
Le/iLavoratrici/Lavoratorifamiliaridiuntossicodipendentepossonoessereposti,a
domanda,inaspettativanonretribuitaperconcorrerealprogrammaterapeuticoesocio
riabilitativo,qualorailservizioperletossicodipendenzeneattestilanecessità,perun
periodomassimodiseimesinonfrazionabileenonripetibile.
Articolo83-Tuteladellepersonediversamenteabili
LaLavoratricemadre,oinalternativa,ilLavoratorepadre,ancheadottivi,diminorecon
disabilitàinsituazionedigravitàaccertataaisensidell’art.4,comma1,dellaleggen.
104/92,hannodirittoaitrattamentiprevistidallanormativainmateria,traiqualisi
richiamanoespressamentel’art.33dellaL.104/1992nonchél’art.33el’art.42delD.Lgs.
151/2001,nonchéinfineledisposizioniapplicativeemanatedaiMinisteri,dallestrutturee
dagliorganismipubblicicompetenti.
Pertanto,perogniminorecondisabilitàinsituazionedigravitàaccertataaisensi
dell’articolo4,comma1,dellalegge5febbraio1992,n.104,laLavoratricemadreo,in
alternativa,ilLavoratorepadre,hannodiritto,entroilcompimentodeil’ottavoannodivita
delbambino,alprolungamentodelcongedoparentale,fruibileinmisuracontinuativao
frazionata,perunperiodomassimo,comprensivodeiperiodidicongedoparentale,non
superioreatreanni,acondizionecheilbambinononsiaricoveratoatempopienopresso
istitutispecializzati,salvoche,intalcaso,siarichiestadaisanitarilapresenzadelgenitore.
Isoggettidicuialcommaprecedentepossonochiederealdatoredilavorodiusufruire,in
alternativaalprolungamentofinoatreannidelperiododiastensionefacoltativa,didue
oredipermessogiornalieroretribuitofinoalcompimentodelterzoannodivitadel
bambino.
Successivamentealcompimentodelterzoannodivitadelbambino,laLavoratricemadre
oinalternativa,ilLavoratorepadre,’ancheadottivi,diminorecondisabilitàinsituazione
digravità,nonché,coluicheassisteunapersonacondisabilitàinsituazionedigravità,
1j
2<
‘69
4
parente
o
affine
entro
ilterzo
grado,
convivente
hanno
diritto
a
tre
giorni
di
permesso
retribuito
mensili,
fruibili
anche
in
maniera
continuativa
ooraria.
Articolo
84
-
Diritto
d’autore
Idiritti
derivanti
dall’opera
dell’ingegno,
fatta
nell’esercizio
del
rapporto
di
lavoro,
o
comunque
nell’esecuzione
di
prestazioni
a
favore
di
Invitalia
ovvero
di
Sdcietà
appartenenti
al
Gruppo
Invitalia,
appartengono
alla
Società,
salvo
il
diritto
di
esserne
riconosciuto
autore.
ASSICURAZIONI
E
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
Articolo
85
-
Strumenti
a
tutela
del
benessere
psico-fisico
di
Lavoratrici/LavoratoriLe
Parti
riconoscono
l’importanza
della
prevenzione
e
pongono
tra
ipropri
obiettivi
il
miglioramento
del
benessere
psico-fisico
ela
tutela
delle
condizioni
di
salute
edi
socialità
del
personale.
A
tal
fine,
le
Aziende
provvederanno
asottoscrivere
aproprio
carico
abbonamenti
acentri
fitness
in
favore
di
Lavoratrici/Lavoratori,
tenendo
conto
della
distribuzione
degli
stessi
sul
territorio
nazionale,
al
fine
di
selezionare
centri
che
abbiano
la
capillarità
più
ampia
possibile
sul
territorio.
Le
Aziende
potranno
valutare
anche
centri
che
offrano
servizi
remotizzabili,
al
fine
di
massimizzare
l’efficacia
dell’abbonamento
e
dei
servizi
inclusi,
oltre
a
incrementarne
la
fruibilità
riducendo,
ove
possibile,
gli
spostamenti.
Articolo
86
-
Assistenza
Sanitaria
Integrativa
Le
Parti
confermano
l’opportunità
di
fornire
a
tutti
idipendenti
una
copertura
sanitaria
integrativa
al
Servizio
Sanitario
Nazionale,
con
l’obiettivo
di
garantire
prestazioni
sanitarie
aggiuntive
acarico
dell’Azienda
finalizzate
afavorire
la
prevenzione
e
la
cura
della
salute.
Le
Parti
concordano
nell’attribuire
preferenza
a
forme
di
copertura
che
prevedano
convenzioni
con
strutture
sanitarie,
nell’ottica
di
limitare
la
necessità
di
anticipi
di
spesa.
In
caso
di
prestazioni
mediche
di
emergenza
necessarie
al
Dipendente
che
si
trovi
temporaneamente
all’estero
o
per
altre
fattispecie
in
cui
non
sia
oggettivamente
possibile
fruire
del
regime
di
convenzione,
le
Aziende
si
impegnano
amantenere
aproprio
carico
la
relativa
franchigia,
entro
limiti
di
ragionevolezza.
La
polizza
prevede
una
formula
acarico
della
Società
comprensiva
di
prestazioni,
sia
in
caso
di
ricovero,
sia
al
di
fuori
dell’ipotesi
di
ricovero,
estese
al
Dipendente
e
ai
familiari
fiscalmente
acarico.
Le
Aziende
si
impegnano
ad
avviare
negoziazioni
per
mettere
adisposizione
di
Lavoratrici
e
Lavoratori
ulteriori
prestazioni
opzionali,
tra
le
quali
atitolo
esemplificativo
l’estensione
delle
prestazioni
ai
familiari
non
fiscalmente
a
carico,
icui
oneri
saranno
sostenuti
dal
singolo
Dipendente.
40’
Gliadempimentìnecessariall’attivazionedelservizio,qualilaregistrazionepressoportali
elacompilazionedellamodulistica,rimangonoacaricodelLavoratore.
LeAziendeprovvederannoanegoziareprestazioniulterioridiprevenzionesanitariaedi
consulenzapsicologica—psicoterapeuticainformadi“pacchetti”cheverrannomessia
disposizionediLavoratrici/Lavoratori,iqualipotrannoacquistarliaprezzicontenuticon
oneriapropriocarico.
LeAziendesiimpegnanoarenderedisponibilisullalntranetleinformazioninecessarieper
usufruiredeiserviziofferti,facilitandol’accessoalmaterialeinformativonecessarioad
accedereaitrattamenti.
NOTAAVERBALE
LecopertureprevistesonoallegatealpresenteCCNL(All.2).
PerilprimoannodivigenzadelpresenteCCNLlacoperturaassicurativaincluderàla
coperturaafavoredeidipendentiedellorointeronucleofamiliareconcostoacarico
dell’Azienda.
QualoranelperiododivigenzadelpresenteCCNLemergesseroelementi,qualianomale
evoluzionidellasinistrositàoinatteseeconomieaseguitodell’aggiudicazionedelservizio
assicurativo,lePartisiincontrerannopervalutareleeventualivariazionidaapportare
all’All.2.
Articolo87-Polizzeassicurative
L’Aziendaprovvedealpagamentodeipremirelativialleseguentipolizzecollettiveperle/i
Lavoratrici/Lavoratori:
-polizzainfortuniprofessionaliedextraprofessionaliincasodiinvaliditàpermanente
peruncapitaleassicuratopariaLannualitàdiretribuzione,conlaprevisionediuna
franchigiadel3%peririschiextraprofessionaliincasodiinvaliditàpermanentee
peruncapitaledi3annualitàincasodimorte;
-polizzavita:
ocasomortedaqualsiasicausaperuncapitaleassicuratopariaEuro
•155.000,00indipendentementedallostatociviledelDipendente,
ocasomortedamalattiaperuncapitaleassicuratoparia3annualitàdi
retribuzione.
NOTAAVERBALE
QualoranelprimoannodivigenzadelpresenteCCNLnonfossepossibilegarantireilivelli
dicoperturaprevisti,perragioniriconducibilialletempistichedisottoscrizionedelCCNLe
diattivazionedellegaranziedicuialpresentearticolo,l’Aziendasiimpegnaagarantireil
mantenimentodellemedesimeprestazionicontenutenell’art.89—Polizzeassicurativedi
cuialprevigentecontratto.
h
Articolo
88 -
Tutela
legale
L’Azienda
assumerà
ilcosto
delle
spese
legali
e
di
quelle
aesse
collegate
e
la
gestione
di
azioni
evertenze
in
nome
della/del
Dipendente
che,
nell’esercizio
delle
sue
funzioni
presso
la
medesima
oin
Società
in
cui
Invitalia
partecipa
ovvero
in
funzioni
di
cariche
di
Consigliere
ricoperte
per
disposizione
o
nell’interesse
della
Società
stessa,
fosse
chiamato
in
giudizio
a
rispondere
del
suo
operato.
Per
consentire
tale
tutela,
la/il
Dipendente
dovrà
tornire
immediatamente
notizia
alla
Azienda
in
merito
ai
provvedimenti
notificatigli.
Questa
designérà,
ove
occorra,
legali
o
tecnici
avvalendosi
di
tutti
idiritti
e
azioni
competenti
al
Dipendente
e
non
riconoscerà
eventuali
spese
sostenute
dallo
stesso
per
legali
etecnici
che
non
siano
da
essa
designati.
L’Azienda,
per
quanto
riguarda
il
patrocinio
professionale,
affiderà
le
pratiche
a
professionisti
opportunamente
scelti,
tenendo
conto,
per
quanto
possibile,
delle
indicazioni
della/del
Dipendente,
e
per
quanto
riguarda
iprocedimenti
penali
concorderà
le
scelte
con
la/il
Dipendente.
La/il
Dipendente
non
potrà
trattare
né
addivenire
a
qualsiasi
definizione
della
vertenza
senza
preventiva
autorizzazione
della
Azienda,
pena
ilrimborso
alla
stessa
degli
onorari
e
spese
sostenute.
Faranno
carico,
altresì,
all’Azienda
tutte
le
somme
che,
in
base
asentenze
di
condanna
o
transattivamente
stabilite,
fossero
poste
a
carico
della/del
Dipendente
in
conseguenza
delle
attività
svolte
nell’esercizio
delle
sue
funzioni
presso
l’Azienda
o
in
Società
in
cui
Invitalia
partecipa
ovvero
in
funzioni
di
cariche
di
Consigliere
ricoperte
per
disposizione
o
nell’interesse
della
Sòcietà
stessa.
In
caso
di
privazione
della
libertà
personale,
la/il
Dipendente
avrà
diritto
alla
conservazione
del
posto
di
lavoro,
ameno
che
non
siverifichi
una
diversa
causa
di
risoluzione
del
rapporto
di
lavoro.
Il
rinvio
a
giudizio
della/del
Lavoratrice/Lavoratore
per
fatti
connessi
all’esercizio
delle
funzioni
attribuitegli
non
costituisce
di
per
sé
giustificato
motivo
di
licenziamento.
In
caso
di
condanna
definitiva
per
dolo
o
colpa
grave,
la/il
Dipendente
è
tenuta/o
a
rimborsare
alla
Società
tutte
le
spese
anticipate
e/o
sostenute
dalla
Azienda
stessa.
Tali
disposizioni
si
estendono
ai
procedimenti
riferibili
ad
attività
espletate
dalle
Società
confluite
per
effetto
della
fusione
per
incorporazione,
dei
cui
effetti
giuridici
ed
economici
Invitalia
èsuccessore
atitolo
universale.
*
74
Articolo89-Responsabilitàcivile
L’Aziendaprovvederàagarantireilpersonaleincasodidannipatrimonialiderivantida
responsabilitàcivileprofessionaleversoterzinellosvolgimentodellepropriefunzioni,a
eccezionediquellicausatidadoloocolpagraveaccertata.
Articolo90-Previdenzacomplementare
D’accordotraleParti,adecorreredal1°gennaio2001èistituitaunaformapensionistica
complementareacontribuzionedefinitaeacapitalizzazioneindividuale,daattuare
medianteadesionecontrattataaunfondopensioneaperto,aisensidell’art.12delD.Lgs.
5dicembre2005n.252.
LacontribuzionedaeffettuarsialfondosaràsuddivisatralavoratoreeAziendanelrispetto
dellemodalitàeformeprevistedalD.Lgs.252/2005,secondoleseguentimodalità:
a)3%acaricodell’AziendacommisuratoallaretribuzioneutileperilcalcolodelT.F.R.nel
periododiriferimento;
b)2%acaricodella/delLavoratrice/Lavoratorecommisuratoallaretribuzioneutileperil
calcolodelT.F.R.nelperiododiriferimentoovverolamaggiorquotacheindividualmente
sideliberadiversare.IlversamentodapartedelLavoratorediunaquotasuperioreal2%
noncomportal’obbligoperl’Aziendadimaggiorarelaquotaapropriocaricodicuisuba);
c)unaquotadelT.F.R.cheasceltadelDipendentepotràessereparialternativamenteal
100%delT.F.R.maturatooal2%deldellaretribuzioneutileperilcalcolodellostessoT.F.R.
Lasceltadelfondo,lemodalitàtecnichediadesione,decorrenza,permanenza,cessazione
delfondo,prestazioni,trasferimentieognialtraproblematicaattuativaditaleistitutosono
regolamentatedall’accordoistitutivodellaprevidenzacomplementareeconseguente
regolamentoinappendicealpresenteCCNL.
Qualoradebbanointerveniremodifichelegislativeconnesseallamateria,lePartisi
impegnanoaincontrarsisuccessivamente.
NOTAINTEGRAUVA
Illimitedideducibilitàfiscaleecontributivaèsubordinatoallanormativapertempo
vigente.
74
NORME
FINALI
Articolo
91 -
Obbligo
di
riserva
Ai
sensi
dell’art.
25
comma
2
L.
223/91,
sono
esclusi
dal
computo
della
percentuale
di
riserva,
le
Lavoratrici
eiLavoratori
appartenenti
alle
qualifiche:
livello
Al,
livello
A2,
livello
8. Articolo
92 -
Trattamento
Economico
Il
trattamento
economico
per
il
primo
anno
di
vigenza
è
contenuto
nell’Allegato
1
al
presente
CCNL
Per
ilperiodo
successivo
troveranno
appiicazidne
gli
adeguamenti
e
le
modalità
previste
dall’art.
14
del
presente
CCNL
Le
retribuzioni
di
cui
all’Allegato
i
e
le
successive
definite
ai
sensi
dell’art.
14
sono
riconosciute,
alle
decorrenze
ivi
indicate,
alle/ai
Dipendenti
in
forza
alla
data
di
maturazione
delle
stesse
esaranno
riproporzionate
pro
quota
secondo
percentuali
di
part
time.Le
Parti
si
danno
atto
econfermano
che
l’importo
dell’Assegno
Ex
Accordd
disciplinato
dal
CCNL
sottoscritto
in
data
13
dicembre
2000,
riconosciuto
esclusivamente
in
favore
di
Lavoratrici/Lavoratori
in
forza
alla
medesima
data,
èquello
del
livello
di
inquadramento
al
1gennaio
2001.
Articolo
93 -
Dichiarazioni
finali
Il
presente
CCNL
assorbe
e
sostituisce
tutte
le
precedenti
intese
tra
le
Parti;
in
via
esemplificativa
assorbe
esostituisce
i.
CCN[
2017—2019
del
29gennaio2019,
2.
Accordo
di
rinnovo
2020—2023
del
26luglio2021,
nonché
ogni
equalsiasi
precedente
intesa
tra
le
Parti
atitolo
di
CCNL,
anche
per
ilGruppo
Sviluppo
Italia,
in
quanto
non
compatibile
con
ilpresente
CCNL
e
rappresenta
a
tutti
gli
effetti
ilTesto
Unico
del
CCNL
del
Gruppo
Invitalia
applicabile
ai
Quadri
eagli
Impiegati
del
Gruppo
stesso.
Norma
transitoria
per
l’applicazione
del
presente
Contratto
Tenuto
conto
dell’impatto
innovativo
apportato
dal
presente
Contratto
a
livello
sistemistico,
le
Parti
concordano
sulla
necessità
di
prevedere
una
applicazione
differita
per
quegli
istituti
che
generino
una
esigenza
di
adeguamento
dei
sistemi
informativi
attualmente
in
uso.
7
‘i
‘mi;:
Atitoloesemplificativo,l’impattodelrinnovosugliistitutidinaturainquadramentale,sulle
logichediclassificazionedelPersonale,sullemodalitàdigestioneederogazionedella
prestazione,rendononecessario,infasediprimaapplicazionecontrattuale,unperiodo
transitoriodiadeguamentodeglistrumentiinformaticiedeisistemiattualmentedeputati
allagestionedelPersonale.
Nellemoredellarealizzazionedituttigliinterventinecessariarenderepienamente
operativigliistitutidinuovaprevisione,chedovrannoessereconclusientroenonoltreil
31ottobre2024,continuerannoatrovareapplicazioneleprevisionicontenutenel
previgenteCCNL.
4
75&
I
CcnI
13
dicembre
2000 -
Tabella
dl
corrispondenza
IG
XTAINVEST
INSUD
RISS
SP!
CLASSIFICAZIONE
CLASSIFICAZIONE
CLASSIFICAZIONE
CLASSIFICAZIONE
CLASSIFICAZIONE
VECCHIA
NUOVA
VECCHIA
NUOVA
VECCHIA
NUOVA
VECCHIA
NUOVA
VECCHIA
NUOVA
1°
livello
1°
livello
1°
livello
1°
livello
Quadri
e
livello
1°
livello 10
livello
7°
livello
1°
lIvello
1°
livello
Super
2°
livello
2°
livello
2°
liveilo
2°
livello
2°
livello
2°
livello
1°
livello
2°
livello
6°
lIvello
2°
livello
3°
ilveilo
I
3°
livello
3°
livello
3°
livello
3°
livello
3°
livello
3°
livello
Uvelio
3°
livello
5°
ilvello
Juper
4°
livello
4°
livello
4°
livello
4°
iivello
4°
livello
4°
livello
3°
livello
A
4°
livello
50llvelio 40
lIvello
5°
lIvello
5°
lIvello
5°
lIvello
5°_lIvello_°_lIvello__5°
lIvello
3°_11e__J_5°__°
livello4°
e
3°
livello
INVESTIRE
IG
REGIONALI
J
BIC/CISI
BICICISI
PROGEO
.
PARTECIPAZIONI
METALMECCANICO
CoMMERCIo
CLASSIFICAZIONE
CLASSIFICAZIONE
CLASSIFICAZIONE
CLASSIFICAZIONE
CLASSIFICAZIONE
VECCHIA
NUOVA
VECCHIA
NUOVA
VECCHIA
NUOVA
FVECCHIA
NUOVA
VECCHIA
NUOVA
7°eB°
1°
lIvello
1°
livello
1°
livello
1°
livello
1°
livello
1°
ilvelio
livelio
e
1°
lIvello
Quadro
1°
livello
quadri
2°
lIvello
2’
livello
2°
livello
2°
lIvello
2°
livello
2°
livello
6°
lIvello
2°
lIvello
1°
livello
20
livello
5°
iiveiio
3°
livello
3°
livello
3°
iiveiio
3°
iiveiio
3°
lIvello
3°
liveilo
3°
iivelio
2°
livello
3°
livello
super
4°
livello
4°
livello
4°
iivello
4°
livello
4°
livello
4°
livello
5°
liveilo
4°
livello
3°
lIvello
4°
livello
4°e3°
4°eS°
5
livello
5°
livello
5°
livello
5°
llveilo
5°
livello
5°
lIvello
5°
livello
5°
livello
livello
livello
Ccnl
13
dicembre
2000 -
Tabella
retributiVa
LIVSN
Minimo
indennità
dl
Assegno
ix
Totaie
°
conglobsto
Quadro
accordo
1_livello
(Q)
lmpo1o
annuo
65.000.000
4.953.000
5.541.000
75.500.000
bnpost
mensile
5.000.000
381.000
426.692
5.607.892
r
livello
lmpt
arao
54000.000
4.000.000
58.000.000
lomensOe
4.153.846
307.692
4.481.538
rwvelto
JffiW
annuo
45,000.000
3.000.000
46.000.000
impt
mensIle
3.461.538
230.769
3.692.306
‘49iHr’
Wnpt
annuo
38.000.000
3.000.000
41.000.000
impt
mensIle
2.923.077
230.769
3.153.848
rilvilo
knpt
mio
35.000.000
3.000.000
38.000.000
impo,t
mensile
2.692.308
230.769
2.923.077
‘ppenic
AccordoistitutivodellaPrevidenzaComplementareperidipendenticuisiapplicail
CCNLdlSviluppoItaliaS.p.A.siglatoindata3Ìuglio2001edlseguitoriportato.
-Conriferimentoallanormadell’articolo50delvigenteContrattoCollettivodi
iavoro(cfr.notaaverbaledelCCNL2014)lePartihannoconcordatodiistituire,a
decorreredai1gennaio2001,unaformapensionisticacomplementarea
contribuzionedefinitaedacapitalizzazioneindividualedaattuaremediante
adesionecontrattataadunFondoPensione,aisensidell’ari9comma2secondo
periododelDecretoL2gUlatr:IDC41L’__.i121.jc.s;ì,;toaJicaic:J
integrazioni(diseguitoDecreto).
-L’art.50dellasuddettanormacontrattuale(cfr.notaaverbaledelCCNL2014)
stabiliscealtresichelasceltadeltondo,lemodalitatecnichediadesione,ia
decorrenza,lapermanenza,lacessazionedelfondo,lepiestaziori,itrasferirne.ti
edognialtraproblematicaattivaditaleistitutosarannooggettodiunapposito
accordotralePartidastlpularsientro1130.12.2000.
-PeridipendentigiàiscrittiadaltriFondi,lanormatransitoriadell’articolo
suddettohademandatoallepartilafissazionedellemodalitàperilpassaggioal
nuovosistema,fermirestandoidirittimaturatinelrispettiviFondidiappartenenza
interminidiposizioniindividualiaccantonateediqualificadiiscrizione.
LijiitihÌ&iitèfàThece5siiò,rU’.Dri’
erl’accordo,undifferirnentotemporalealfinedivautDrertunit.iC.
opzionetrafondidiversi,chehadatoluogoa:
-fissazionedeicriteriperlasceltadelfondo:solidità,dimensioni,performance;
-costituzionedellaCommissionetecnicamistaazienda/sindacatodisupporto
altavolonegoziale;quest’ultimasullabasedelmandatoricevutodaltavolo
negozialehaprovvedutoa:selezionareleCompagniediAssicurazione,
definireiparametriperl’offerta,ricostruireidatipervenuti.
Premessoquantosopra,leparticoncordanodiistituire,adecorreredal1gennaio
2001,unaformapensionisticacomplementareacontribuzionedefinitaeda
capitalizzazioneindividualedaattuaremedianteadesionecontrattataalFondo
PensioneRAS-PREVIRASFondoPensioneApertoaContribuzioneDefinita,
(denominatoFondo)aisensidell’an.9comma2secondoperiododeiDecreto,così
comeconcordatonell’ambitodell’incontrosindacaledel22.5.01etenutocontodl
quantoprevistodalRegolamentodelFondoPREVIRASedlquantoprevistodall’art.
13deIRegolamentoallegato
OMISSIS
upremessoche:
q.
fk
Le
parti
convengono,
altresì,
di
istiture
con
iuntamente
una
commissione
mista
di
monitoraggio
avente
lo
scopo
di
valutare
i
rendimenti
del
Fondo
ed
il
funzionamento
dei
reiatM
servizi,
el’eventuale
opportunità,
decorsi
tre
anni
dalla
sottoscrizione
del
pre5ente
accordo,
di
aderire
ad
altro
Fondo
Pensione
e
di
trasferirvi
le
posizioni
maturate.
l.a
forma
pensionistica
complementare
sarà
regolata
dalle
norme
dell’allegato
Regolamento,
che
costituiscono
parte
integrante
dell’accordo.
Con
riferimento
alla
norma
dell’articolo
50
del
vigente
Contratto
Collettivo
di
l.avoro
le
Parti
hanno
concordato
dl
Istituire,
adecorrere
daI
1,
gennaio
2001,
una
forma
pensionistica
complementare
acontribuzione
definita
ed
acapitalizzazione
individuale
da
attuare
mediante
adesione
contrattata
ad
un
Fondo
Pensione,
ai
sensi
delI’art.
9
comma
2
secondo
periodo
del
Decreto
Legislativo
28/04/1993
n.124
esuccessive
modificazioni
ed
integrazioni
(dl
seguito
Decreto).
L’art.
50
della
suddetta
norma
contrattuale
stabilisce
altresì
che
la
scelta
del
fondo,
le
modalità
tecniche
di
adesione,
la
decorrenza,
la
permanenza,
la
cessazione
del
fondo,
le
prestazioni,
Itrasferimenti
ed
ogni
altra
problematica
attiva
ditale
istituto
saranno
oggetto
di
un
apposito
accordo
tra
le
Parti
da
stipularsi
entro
il30.12.2000.
Per
idipendenti
già
iscritti
ad
altri
Fondi,
la
norma
transitoria
dell’articolo
suddetto
ha
demandato
alle
parti
la
fissazione
dalle
modalità
per
il
passaggio
al
nuovo
sistema,
fermi
restando
Idiritti
maturati
nei
rispettivi
Fondi
dl
appartenenza
In
termini
di
posizioni
individuali
accantonate
edi
qualifica
di
iscrizione.
Le
parti
hanno
ritenuto
necessario,
in
relazione
al
termine
del
30.12.2000
fls5ato
per
l’accordo,
un
differimento
temporale
al
fine
di
valutare
l’opportunità
dl
opzione
tra
fondi
diversi,
che
ha
dato
luogo
a:
-
fissazione
dei
criteri
per
la
scelta
del
fondo:
solidità,
dimensioni,
performance;
-
costituzione
della
Commissione
tecnica
mista
azienda/sindacato
di
supporto
al
tavolo
negoziale;
quest’ultima
sulla
base
del
mandato
ricevuto
dal
tavolo
negoziaie
ha
provveduto
a:
selezionare
ie
Compagnie
di
Assicurazione,
definire
iparametri
per
l’offerta,
ricostruire
idati
pervenuti.
Stante
quanto
sopra
le
parti
concordano
dl
istituire,
o
decorrere
dal
10
gennaio
2001,
una
forma
pensionistica
complementare
a
contribuzione
definita
ed
a
capitalizzazione
individuale
da
attuare
mediante
adesione
contrattata
al
Fondo
Pensione
RAS-PREVIRAS
Fondo
Pensione
Aperto
a
Contribuzione
Definita,
(denominato
Fondo)
ai
sensi
dell’art.
9comma
2secondo
periodo
dei
Decreto,
così
come
concordato
nell’afribito
dell’incontro
sindacale
dei
22.5.01
etenuto
conto
di
quanto
previsto
dal
Regolamento
del
Fondo
PREVIRAS
edi
quanto
previsto
dail’art.
13
dei
presente
accordo.
Le
parti
convengono,
altresì,
di
istituire
congiuntamente
una
commissione
mista
dl
monitoraggio
avente
lo
scopo
di
valutare
I
rendimenti
del
Fondo
ed
Il
funzionamento
dei
relativi
servizi,
el’eventuale
opportunità,
decorsi
tre
anni
dalla
sottoscrizionedelpresenteaccordo,diaderireadaftroonoPLrlsiOnOedi
trasferirvileposizionimaturate.
Laformapensionlsticacomplementaresaràregolatadallenormeinallegato(v.
allegato3)checostItuisconoparteintegrantedell’accordo”.
NOTAAVERBALE
LePartisidannoattocheilivellidlcontribuzionesonocambiatisuccessivamentealladata
distipuladell’AccordoIstitutivodlcuiallapresenteAppendice2esonospecificamente
disciplinatidail’artS2delCCNL2017.
‘1%
SI
1
4
Appc-ndic
2bis
Accordo
di
nuovo
fondo
aperto
previdenza
integrativa
OMISSIS
premesso
che:
—
ilcontratto
collettivo
di
lavoro
dei
Gruppo
Sviluppo
italia
vigente
prevede
ali’art.
92
-
Previdenza
complementare
ha
definito,
con
decorrenza
1giugno
2001,
l’istituzione
di
una
forma
pensionistica
complementare
a
contribuzione
definita
ed
a
capitalizzazione
individuale
da
attuare
mediante
adesione
contratta
ad
un
fondo,
ai
sensi
delI’art.
9comma
2secondo
periodo,
del
DA.
124/93
esuccessive
modificazioni
ed
integrazioni;
—
in
appendice
dei
CCNL
vigente
sono
riportate
la
scelta
dei
fondo,
prestazioni,
trasferimenti
ed
ogni
altra
problematica
attuativa
di
tale
istituto
sono
regolamentate
dall’accordo
istitutivo
della
previdenza
complementare
econseguente;
—
ilDecreto
legislativo
5dicembre
2005
n.
252,
esuccessive
integrazioni
emodifiche,
ha
ulteriormente
disciplinato
le
forme
pensionistiche
ecomplementari;
—
le
parti
hanno
definito
di
istituire
una
commissione
tecnica
“Fondo
Pensione”
avente
lo
scopo
dl
monitorare
l’andamento
del
fondo
pensione
aperto
previsto
dal
CCNL
vigente
e
di
analizzare
ilmercato
di
fondi
pensione
aperti
nel
suo
complesso;
—
all’esito
dell’attività
di
analisi
svolta
dalla
commissione,
nell’ambito
dei
fondi
aperti
che
alla
data
del
luglio
2008
avevano
riscontrato
il
miglior
punteggio,
sono
state
richieste
documentazionI
specifiche
ufficiali
per
procedere
all’
individuazioni
di
un
altro
fondo
-ensione
aperti;
—
all’analisi
della
documentazione
è
emerso
che
CAAM
SGR
appartenente
al
Gruppo
Credlt
Agricole —
FPA
Seconda
Pensione
eALI.EANZA
ASSICURAZIONI
SpA
appartenente
al
Gruppo
Generali —
FPA
Al
meglio
rappresentano
ifondi
sui
quali
orientare
la
scelta;
—
tutta
la
documentazIone
utilizzata
per
le
analisi
e
le
scelte,
compresi
Iverbali
degli
incontri
sottoscritti
dai
componenti
della
Commissione
tecnica
è
depositata
presso
la
Segreteria
Gestione
Svilupp.o
Risorse
Umane;
si
conviene
che:
1.
con
decorrenza
1gennaio
2010
viene
istituito,
in
aggiunta
all’attuale
fondo
dl
previdenza
integrativa
aperto
“Previras”,
un
ulteriore
fondo
collettivo,
contrattuale,
complementare
acontribuzione
definita
ed
acapitalizzazione
individuale,
2.
in
relazione
agli
esiti
della
commissione
tecnica -
fondo
prevIdenza
le
parti
considerato:
a.irendimentimedicompostiacinqueanni,
i,.lelineed’investimentogestitedalfondo,
claconsistenzapatrimonialedelfondo,
dilnumerodiaderenti,
eglionerIdirettamenteapplicatiacaricodegliaderenti,
l’ulteriorenuovofondoapertodiprevidenzaintegrativae
CAMMSRGappartenentealGruppoCredltAgricole-FPASecondaPensione
L’aziendaprovvederàdirettamenteoindirettamenteentroilmesedisettembrep.v:
—dareinformazionidelnuovofondoaidipendentiappartenentiall’attualearea
contrattuale,
—derinirelenormetecnichediadesione,
—consentireaCAAMSGR-CredltAgricoledieffettuaredirettamentelaraccoltadelle
adesioniafavoredelfondopensioneaperto“SecondaPensione”.
Inoltre,dalgennaio2010idipendentiatempoIndeterminato,dell’attualearea
contrattuale,potrannoinqualsiasimomentoaderiree/otrasferirelepropriequoteaduno
deiduefondi,nell’ambitodelleprevisionidileggeedeisingoliregolamentideifondi
pensioneaperti.
4
430
Appendice
3
REGOLAMENTO
SULLA
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
SVILUPPO
ITAUA
S.P.A.
Articolo
i -
Destinatari
La
forma
penslonistica
complementare
di
cui
al
presente
accordo
èdestinata
ai
lavoratori
dipendenti
non
dirigenti
ilcui
rapporto
di
lavoro
sia
disciplinato
dal
Contratto
Collettivo
di
Lavoro
di
Sviluppo
Italia
5.p.A.,
in
quanto
dipendenti
della
stessa
esarà
applicato,
previo
specifici
accordi,
ai
dipendenti
delle
società
facenti
parte
dell’area
di
applicabilità
del
Contratto.In
particolare
destinatari
della
forma
pensionistica
complementare
sono
ilavoratori
che
siano
stati
assunti
ed
abbiano
superato —
ove
previsto —
ilrelativo
periodo
di
prova
in
una
delle
seguenti
tipologie
di
contratto
individuale:
s
contratto
atempo
indeterminato
•
contratto
part-tlme
atempo
indeterminato
•
contratto
di
apprendistato
4i
.icolo
2 -
Associati
Sono
associati
al
Fondo
idestinatari
della
forma
pensionistica
complementare
di
cui
al
precedente
articolol
iquali
abbiano
manifestato
la
volontà
di
adesione
al
Fondo.
Articolo
3 -
Adesione
epermanenza
nel
Fondo
Ilavoratori
aderiscono
al
Fondo
per
libera
scelta
individuale,
con
le
modalità
previste
dal
regolamento
del
Fondo.
L’adesione
deve
comunque
essere
preceduta
dalla
consegna
al
lavoratore
di
una
scheda
iormativa
contenente
le
indicazioni
previste
dalla
legge
ed
approvata
dalla
Commissione
di
Vigilanza
sui
fondi
pensione.
Aseguito
dell’adesione
illavoratore
eildatore
di
lavoro
sono
obbligati
aversare
icontributi
nella
misura
enelle
modalità
previste
dagli
accordi
vigenti.
Articolo
4-
Contribuzione
La
contribuzIone
al
Fondo
èstabilita
nelle
seguenti
misure:
A.
Contribuzione
prevista
acarico
del
datore
di
lavoro:
-
per
un
importo
pari
al
2%
della
retribuzione
annua
utile
per
ilcalcolo
del
TFR
acarico
dell’azienda;B.
Contribuzione
prevista
acarico
del
lavoratore:
-
per
un
importo
pari
al
2%
della
retribuzione
annua
utile
per
ilcalcolo
del
TFR
acarico
del
lavoratore;C.
Quota
di
accantonamento
T.F.R.:
c42
-unaquotaparial2%dellaretribuzioneannuautileperilcalcolodelTF,pielevatadal
TFRmaturandonell’annoperilavoratoriqualificabilicomegiàoccupatialladatadel
28.4.1993noniscrittiataledataadunfondopensioneintegrativo;
-100%delTFRmaturatodopol’iscrizionealFondoperilavoratoridiprimaoccupazione
successivaalladatadlentratainvigoredelDecreto(28.4.1993)
-Peri“vecchiiscritti”ilversamentodellaquotadlTFRèvolontaria.
ArtIcolo5-Ulteriorecontribuzionevolontariaacaricodellavoratore
Alfinedlincrementarelapropriaposizioneindividuale,l’aziendariconosceaisensidell’art.
58delCCNL(art.92delpresenteCCNL),allavoratorichenonhannoalsensidllegge
l’obbligodiversareil100%delT.F.R.,lapossibilitàdiutilizzarequotepredefinite
dell’accantonamentoannualedeiT.F.R.finoall’interoimporto.
lilavoratoreassociato,puòancheversarequotevolontariepredefiniteedaggiuntivenel
Fondosecondoquantoprevistodallalegge.
i.ersamentivotontariedaggiuntividicuisoprasarannoeffettuatisuespressarichiesta
scrittadeldipendentechedovràindicarnel’importoespressoinquotapercentuale-intera
enonfrazionabile-dellaretribuzione.
Almomentodell’adesionelaeventualequotaaggiuntivatiulterioreversìmensara
dichiarataneiniodulodiadesione.
UnavoltaavvenutaVadesioneleeventualimodifichevannoeffettuateentroenonoltreil
10gennaiodiognianno,condecorrenza1.1/31.12diognianno,senzapossibilitàdi
modificaduranteilperiodo.
Articolo6-Contribuzioneevicendedelrapportodilavoro
LacontribuzionealFondoèdovutaancheincasodimancataprestazionelavorativadovuta
a:ialattia,periododicomporto,infortunioedassenzaob,Igtii.
_____—__________
Incasodlsospensionedeirapportodilavoroconcorresponsionediretribniuneinterao
ridotta,lacontribuzioneacaricosiadeldatoredilavorochedellavoratoreassociatoè
commisurataaltrattamentoretributivoutileaglieffettidelTFResecondoquantostabilito
dadisposizionIdlleggeodegliaccordicollettividilavorovigenti.
IncasodlsospensionedeirapportodilavoroconsospensioneIntegraledellaretribu2ione
oincasodiaspettativanonretribuita,lacontribuzioneacaricodeldatoredilavoroè
sospesa,fermarestandolafacoltàdeilavoratoreassociatodiproseguirevolontariamente
Ilversamentodellacontribuzioneasuocarico.
Ildipendentepuòrichiederelasospensionedellacontribuzioneancheincorsodelrequisiti
dlpartecipazionealFondo.Larichiestavaeffettuataunasolavoltaduranteilrapportodi
lavoro,comportaautomaticamentelasospensionedelversamentodellaquotaaziendale
edellaquotaT.F.R..
Lacontribuzionesospesapuòesserereintegratainunicasoluzione,surichiestadel
dipendente,purchéformalizzataentroil15.12dellostessoannosolare.
*
Articolo
7 -
Decorrenza
della
contribuzione
La
contribuzione
al
Fondo
decorre
dal
mese
successivo
a
quello
in
cui
il
dipendente
fa
richiesta
di
adesione
e
In
ogni
caso
dal
mese
successivo
al
superamento
del
periodo
dl
prova,
con
effetto
retroattivo
al
fini
contributivi
alla
data
di
assunzione.
ArtIcolo
8-
Cessazione
dell’obbligo
di
contribuzione
L’obbligo
di
contribuzione
al
Fondo
sia
da
parte
del
datore
di
làvoro
che
a
carico
del
lavoratore
associato
cessa
aseguito
della
risoluzione
del
rapporto
di
lavoro,
ovvero
in
caso
di
promozione
del
lavoratore
associato
alla
qualifica
dl
dirigente.
L’accoglirnento
della
richiesta
del
lavoratore
associato
di
avvalersi,
in
costanza
dei
requisiti
di
partecipazione
al
Fondo,
della
facoltà
dl
trasferire
la
propria
posizione
pensionistica
presso
altro
Fondo
Pensione,
determina
la
cessa2ione
dell’obbligo
di
contribuzione
al
Fondo
sIa
in
capo
al
datore
dl
lavoro
che
in
capo
al
lavoratore,
secondo
le
modalità
stabilite
al
riguardo
dal
regolamento
del
Fondo.
ArtIcolo
9—Prestazioni
Illavoratore
iscritto
matura
ildiritto
alla
prestazione
pensionistica
acarico
del
Fondo
al
r’
r9iungimento
dei
seguenti
requisiti:
a)
prestazioni
pensionlstiche
per
vecchiaia:
al
compimento
dell’età
penslonabile
stabilita
nel
regime
obbligatorio
di
appartenenza,
con
un
minimo
di
cinque
annidi
partecipazione
al
Fòndo;
b)
prestazioni
penslonistlche
per
anzianità:
alla
cessazione
dell’attività
lavorativa
con
un’anzianità
di
partecipazione
al
Fondo
di
almeno
15
anni
ed
un’età
anagrafica
di
non
oltre
dieci
anni
inferiore
all’età
pensionabile
nell’ordinamento
obbligatorio
di
appartenenza.
nuovo
iscritto
ha
la
facoltà
di
richiedere
la
iquidazione
della
prestazione
pensior.istica
sotto
forma
dl
capitale
nel
limite
dei
50%
della
posizione
individuale
maturata.
Articola
10—
Anticipazloni
L’iscritto
al
Fondo
da
almeno
8
anni
può
conseguire
un’anticipazione
della
propria
posizione
previdenziale
per
eventuali
spese
sanitarie
per
terapie
einterventi
straordinari
riconosciuti
dalle
competenti
strutture
pubbliche,
ovvero
per
l’acquisto
della
prima
casa
di
abitazione
per
sé
o
per
ifigli,
documentato
con
atto
notarile,
o
per
la
realizzazione
degli
interventi
di
cui
alle
lettere
a),
b),
c)
ed)
del
primo
comma
dell’articolo
31
della
legge
5
agosto
1978,
n.
457,
relativamente
alla
prima
casa
di
abitazione,
documentati
come
previsto
dalla
normativa
stabilita
ai
sensi
dell’articolo
1,
comma
3,
della
legge
27dicembre
1997,
n.
449.
l.’iscrltto
ai
Fondo
ha
la
facoltà
di
reintegrare
la
propria
posizione
con
uno
opiù
versamenti
di
contributi.
Articoloil—Trasferimentieriscatti
Illavoratoreassociatoneicuiconfrontivenganomeno,primadelpensionamento,i
requisitidipartecipazIonealFondoPensione,conservalatitolaritàgiuridicadellapropria
posizioneedevecomunicarealFondolasceltatraunadelleseguentiopzioni:
a)trasferimentodell’interaposizionematuratapressounaltroFondoPensionecui
l’AssociatomedesimoaccedaInrelazioneaduncambiamentodiaziendaodicategoria
giuridica;
b)trasferimentodell’interaposizionematuratapressounaltroFondoPensioneoforma
pensionisticaindividualedicuiagliarticoli9—bise9-terdelDecreto.
c)riscattodellainteraposizionematurata.
d)prosecuzionedellapartecipazioneaiFondosullabasedeicritericheregolanol’adesione
individuale.
Nell’ipotesidipremorienzadellavoratoreiscritto,primadeldirittoallaprestazione
pensioistica,Iimportocorrispondenteallaposizioneindividualematuratafinoaquei
momento,verràliquidatoagliaventidirittosecondoledisposizionidilegge.
illavoratoreassociata,ancheincostanzadeirequisitidlpartecipazionealFondoPensione,
hafacoltàdichiedereiltrasferimentodell’interaposizioneindividualepressoaltroFondo
PensionenonprimacheabbiamaturjtoalmenotreannidiiscrizionenelFondo;ndprimi
cinqueannidivitadelFondotaleperiodominimoèelevatoacinqueanni.
Lemodalitàediterminirelativiall’eserciziodidettafacoltàsonodeterminatinei
RegolamentodeiFondo.
Articolo12-DipendentigiàiscrittiadaltriFondiconqualificadivecchioiscritto
chealladatadei28aprIle1993risultavanoiscrittiaformepensionistiche
complementari,comunquedenOrnìnTSbfUiWfrIiijjThè1novemNiEDassunic’.T
qualificadi“vecchiiscritti”.
imedesimilavoratori,aisensidell’artIcolo18,comma7deiDecretopotrannoriscuotere
laprestazioneindipendentementedallasussistenzadelrequisitidipartecipazionealFondo
epotrannooptareperlaliquidazionedell’interaprestazionematuratasottoformadi
capitale.
L’anzianitàdiiscrizionecheildipendenteabbiamaturatopressoaltriFondipensione,è
riconosciutaaiflnideii’anzianitàmaturataall’internodelFondo.
Articolo13-Normatransitoria
-DipendentiinforzaaSviluppoItaliaalladatadisottoscrizionedeipresenteaccordoenon
iscrittiadalcunaformadiprevidenzaintegrativa:
LacontribuzionealFondodecorreràdal1.1.2001peridipendenticheeffettueranno
l’adesioneentroenonoltreIl30.9.2001;percolorochesonostatiassuntisuccessivamente
ai1.1.2001echehannosuperatoilperiododiprovaalladatadeipresenteaccordo,ladata
dicontribuzionedecorreràdalladatadlassunzione.
L*t&c
I.a
contribuzione
pregressa
verrà
recuperata
entro
dicembre
2001.
Per
coloro
che
aderiranno
successivamente
al
30.9.2001
la
decorrenza
sarà
quella
prevista
dall’art.
7del
presente
accordo.
-
Dipendenti
ex
lnsud
in
forza
a
Sviluppo
Italia
Iscritti
alla
data
del
presente
accordo
al
Fondo
Pensione
Previgen
-Generali:
La
contribuzione
dovuta
sulle
somme
erogate
fino
alla
data
del
presente
accordo
verrà
versata
al
Fondo
Previgen-Generali
in
un’unica
soluzione
con
le
percentuali
di
contribuzione
ele
modalità
di
prelievo
previste
dal
precedenti
accordi.
Successivamente
atale
data,
per
coloro
che
aderiranno
al
Fondo
PREVIRAS
verrà
applicato
quanto
previsto
dal
C.C.L.
di
Sviluppo
Italia
edal
presente
accordo.
Per
coloro
che
aderiranno
al
fondo
PREVIRAS
entro
Il30.9.01
la
contribuzione
decorrerà
dal
1giugno2001.
La
eventuale
contribuzione
pregressa
verrà
recuperata
entro
dicembre
2001.
Per
coloro
che
aderiranno
successivamente
al
30.9.2001
la
decorrenza
sarà
quella
prevista
dall’art.
7del
presente
accordo.
-
Dipendenti
ex
IG
in
forza
aSviluppo
Italia
iscritti
alla
data
del
presente
accordo
al
Fondo
r.
.ione
ZuricF,
Contribution:
La
contribuzione
dovuta
sulle
somme
erogate
fino
alla
data
del
presente
accordo
verrà
versata
al
Fondo
Zurich
Contribution.
Successivamente
atale
data,
per
coloro
che
aderiranno
al
Fondo
PREVIRAS
verrà
applicato
quanto
previsto
dal
C.C.L
dl
Sviluppo
Italia
edal
presente
accordo.
Per
coloro
che
aderiranno
al
fondo
PREVIRAS
entro
il
30.9.01
la
contribuzione
decorrerà
dal
1giugno2001.
La
eventuale
contribuzione
pregressa
verrà
recuperata
entro
dicembre
2001.
Per
coloro
che
aderiranno
successivamente
al
30.9.2001
la
decorrenza
sarà
que’la
preisb
dall’art.7
del
presente
accordo.
Articolo
14
PosIzioni
maturate
presso
altri
Fondi
Sviluppo
Italia
procederà
al
recesso
della
convenzione
con
Previgen-
Generali
e
Zurich
Contribution,
e
le
posizioni
previdenziali
ivi
maturate
verranno
trattate
secondo
quanto
previsto
dai
Regolamenti
dei
Fondi
edalle
Convenzioni
in
essere,
Sviluppo
Italia
si
Impegna
pertanto
a
dar
luogo
alle
procedure
e
formalità
necessarie
a
consentire
su
richiesta
dei
dipendenti,
il
trasferimento,
il
mantenimento
e/o
(‘eventuale
riscatto
deUe
posizioni
secondo
le
norme
suddette.
—
.4
&.V
,
Noteall’Appendice3
Tuttiiriferimentia“SviluppoItaliaS.p.A.”devonointendersicome“AziendedelGruppo
invitalia”.
IlCCNL5giugno2006hamodificatolequotedicontribuzioneedidevoluzionedelTFR,dl
cuiall’art.4del“RegolamentosullaprevidenzacomplementareSviluppoItaliaS.p.A.”nelle
misurecheseguono:
1)lapercentualedicuiallaletteraA)dell’art.4,acaricodeldatoredilavoro,commisurata
allaretribuzioneutileperilcalcolodeiTRnelperiododiriferimento,èelevataai2,5%
adecorreredal
rgennaio2006eaI3%adecorreredal1gennaio2007;
2)PeridipendentiiscrittipressolegestionepensionisticheanteriormenteaI28aprile
1993,dal
rgennaio2006esuccessivamentedal1gennaio2007,laquotaversataal
FondoeprelevatadalTFRèstataincrementatainmisuraarial50%deicontributi
versatidallavoratoreedall’Azienda.
3)Peridipendentiiscrittipressolegestionepensionistichesuccessivamenteal28aprile
1993,orolnrnrhappartenendoalcommaprecedenteabbianooptatoperil
:rsamentointegrale,continuaadesseredestinataaiFondol’interaquotadelTFR.
Tuttaviaaparzialerettificadiquantoindicatoalpunto3),alsensideiDM22/03/2018del
MinisterodeiLavoro,ancheIlavoratoriiscrittiallaprevidenzaobbligatoriaindata
successivaal28aprile1993hannolapossibilitàdidestinareadunaformapensionistica
complementareunaquotadeiT.F.R.,fermorestandolapossibilitàdiconferire
integralmenteiIT.F.R.maturando.
u-t
&tk
96
-
:r’idica
4
Informativa
relativa
al
Personale
Contenuti:
1)
Sesso
elivello
2)
Fasce
d’età
3)
TItolo
dl
Studio
4)
Tempo
Determinato
&
Part
Time
5)
Numero
Entrate
6)
Numero
Uscite
7)
Categoria
Protetta
8)
Media
Retribuzione
9)
Passaggi
dl
Livello
O)
!ncrernenti
Retributivi
11)
Media
Passaggi
eIncrementi
12)Atipici13)
Tempi
Determinati
In-Out
14)
Part
Time
ln-Out
Allegati:
lista
Entrate
Jta
U5cite
•
Report
Una
Tantum
•
Report
Servizi
Fuori
Sede
Tulle
le
Informazioni
attinenti
alla
Capo
Gruppo
sono
dettagliate
per
Unità
Organizzativa
di
Primo
livello.
ALLEGATOI
MinimiretributivivaLididaL?LugLio2024
•MinimoAssegnoExIndennitàdi LivelloConglobatoAccordoQuadro
Al4.413,02339,45316,58
A23.765,17316,58
B3.649,84244,78
C3.344,88
D3.039,90183,60
E2.569,31183,60
4
19
ALLEGATO
2
RIMBORSO
SPESE
MEDICHE
“Dipendenti’
Cure
generiche.
€250,00
presso
icentri
convenzionati
con
SSN
o
coi,
la
Società
Ablazione
del
tartaro
con
visita
di
controllo
Ivolta
l’anno
presso
centri
convenzionati
con
SSN
ocon
la
Società €3.000,00€
2.000,00
Per
il
primo
annodi
vigenza
del
presente
CCNL
la
copertura
assicurativa
includerà
la
copertura
afavore
dei
dipendenti
edel
loro
nucleo
familiare
con
costo
a
carico
delle
Aziende.
Dall’anno
successivo
la
copertura
riguarderà
il
dipendente
eisoli
familiari
fiscalmenie
a
carico.
Prestazioni
eRimborsi
Max
Anno/Nucleo
In
raso
di
ricovero:
iÀcertamenti
diagnostici
compresi
onorari
medici
effettuati
nei
90
gg
precedenti
il
ricovero.
In
ca,so
di
intervento
chinirgico
sono
compresi
anche
itrattamenti
fisioterapici
ed
Inoleggio
delle
apparecchialure
E
200.000,00
2)
Onoran
del
chirurgo,
dell’aiuto,
dell’assistente
anestesista
e
di
ogni
altro
soggetto
partecipante
No
scoperto
no
franchigia
in
caso
di
ncovero
tn
alt’intervento,
diritti
di
sala
operatoria
emateriali
di
intervento:
assistenza
diretta
presso
Istituto
convenzionato
con
la
PI
Assistenza
medica,
cure
emedicinali
durante
ilpenodo
di
ncovero
Società.
4
Rette
di
de
enza
Scoperto
25%
minimodi
€250000
se
il
ricovero
non
5)
Spese
sostenute
nei
90
gg
successivi
al
ncovero
erese
necessarie
dalla
malattia
che
ha
determinato
il
avviene
in
forata
diretta
ricovero
stesso
per
esami,
medicinali,
prestazioni
mediche,
chirurgiche
ed
inferntieristiche,
-
òMParto
cesareo
eaborto
terapeutico
€
2.580,00
no
scoperto
no
franchigia
in
caso
di
ricovero
interventi
per
correzione
oeliminazione
dei
vizi
della
vista
in
assistenza
diretta
presso
Istituto
convenzionato
con
la
deficit
supenore
acinque
diotrie
sul
singolo
occhio)
Società.
Scoperto
25%
minimo
di
€
650,00
se
il
ricovero
non
avviene
in
forma
diretta
Incluso
nel
massimale
di
cui
sopra,
con
illiinile
di
E
155,00
aI
giorno
perle
rette
di
degenza.
No
scoperto
no
In
caso
di
day
hospital
(escluse
le
cure
termali)
franchigia
se
effettuato
in
assistenza
diretta
presso
Istituto
convenzionato
con
la
Società.
Scoperto
del
25%
minimo
E650,00
te
non
effettuato
in
forma
diretta
In
caso
di
parto
naturale
€500000
)norari
medici,
accertamenti
diaonnslici,
cure,
medicinali
egli
esami
ricuardanti
ilricovero
anche
. ‘
“
No
scoperfi
efranchigie
er
il
neonato .
/
Trasporto
dell’Assicurato
con
qualsiasi
mezzo
idoneo
€
520,00
in
Italia
€
1.040,00
all’eslero
Retta
dellaccompagnatore
E
80,00
al
giomo
con
ilmassimo
di
€
2400,00
Diana
sostitutiva
4cl
caso
in
cui
le
spese
sanitarie
da
ncovero
siano
a
totale
carico
dell’Assistenza
Sanitaria
Sociale
o
€
100,00
nterainente
nmborsate
da
altre
Compagnie,
le
prestazioni
previste
dalla
garanzia
“Ricovero”
si
intendono
apernottamento
per
massimo
150
gtornì
ostituite
dalla
corresponsione
di
un’indennità
per
ciascun
giorno_di
ricovero.
Ospedalizzazione
domiciliare
aseguito
di
malattia
einfortunio
€
5.000,00
In
caso
di
spese
extraospedaliere
€
5.200,00
1.Amniocentesi,
2.
Chemioterapia,3.
Cobaltoterapia,
4.
Colonscopia.
No
scoperto
no
franchigia
per
accertamenti
eseguiti
in
.Coronarograt’ia,
6.
Diagnostica
Radiologica
7.
Dialisi,
8.
Doppler,
9.
Ecografia,l0
Elettrocardiografia
assistenza
diretta
presso
centri
convenzionali
con
la
Il.
Eteirroencefalografia,
12.
Elettromiogratia.
13.
[aserterapia.
14.
Radioterapia,
IS.
Risonanza
Società
Franchigia
fissa
dì
€
75,00
se
gli
accertamenti
magnetica
nucleare,
16.
Scintigrafia.
I?.
T.A.C..
IS
Telecuore,
non
19.
Villocentest
(in
presenza
di
anomalia
del
feto
conosciuta
osospetta
oppure
gestanie
olire
i35
annidi
avvengono
in
assistenza
diretta.
Iiickct
al
l00%
età)
20.
Prenatal
Safe,
21
Vera
Plus
Prenatal
Test,
22.
Arniony
(NIPT).
In
caso
di
spese
domiciliari
I)1Acceilamenti
dìagrtostici
pertinenti
alla
malattia
e/o
allinfortuniodenunciati
€
2
00
iratiatuenti
“
—
—
. . ‘
Scoperto
20%
minimo
€50,00
per
accertamenti
eseguili
3)
in
assistenza
diretta
presso
centri
convenzionati
con
la
4)
Medicinali
compresi
vaccini
emedicinali
omeopatici.
. ‘
5
Assistenza
infermicristjcaa
domiciliorichiesta
dal
medic
curante
con
il
limitedi
€26,00
al
giorno
Societa
Scopeno
25%
minimo
€75,00
se
gli
per
max
30
gg
accertamenti
non
avvengono
in
assistenza
diretta.
6
Cure
termali
prescritte
dal
medico
curante
escluse
le
spese
alberghii
tttcket
al
100%
7)
Agopuntura
ed
elettroagopuntura,
purché
praticata
da
medici
regolarmente
iscritti
all’Albo.
Dentarieestrazioni,
protesi
ecure
ortodontiche.
Introduzione
prevenzione
odontoiatrica
Protesi
ortopcdiche
Spese
funerarie
(rimpatrio
dall’estero)
Trasporto
decesso
in
Italia
Lenti
correttive
.
€300,00
Senipre
aseguito
di
modifica
del
VISUS.
Sono
incluse
le
lenti
acontatto
ed
escluse
le
montature.
I
scoperto
25%
€2.000,00
franchigia
€50,00