CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26948/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 giugno 2021 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 6 novembre 2020 del Tribunale di Avellino resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA]Argenio era stato condannato alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 24.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 1-bis lett. a) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con le sanzioni accessorie di legge, nonché confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, quanto alla questione di legittimità costituzionale concernente il cd. giudizio immediato custodiale, ha osservato che in ogni caso egli era stato privato di una fase fondamentale del processo ossia l'udienza preliminare, mentre non gli era stato così notificato l'avviso di conclusione delle indagini. In particolare non sussisteva vaglio giurisdizionale di adozione del rito, vincolando il Giudice alle valutazioni compiute dagli organi cautelari in sede incidentale. In specie la questione non era stata considerata, per cui essa andava affrontata disponendone la rimessione alla Corte costituzionale. 2.2. Col secondo motivo è stata lamentata la carenza di motivazione e la violazione di legge in relazione alla norma di cui all'art. 369-bis cod. proc. pen., attesa la mancanza degli avvisi all'indagato in ordine al primo atto cui il difensore avrebbe avuto diritto di assistere, ossia la perquisizione avvenuta il giorno dell'arresto. 2.3. Col terzo motivo il ricorrente ha reiterato la richiesta di riqualificazione del fatto a norma del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309 cit., attesa l'esiguità della sostanza e in considerazione delle ulteriori modalità del fatto, della confessione e della collaborazione pròcessuale. Mentre in ogni caso doveva scorporarsi la quantità di sostanza destinata al consumo personale. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al primo motivo di doglianza, vero è che l'ordinamento conosce due tipi di giudizio immediato: quello c.d. "ordinario", instaurato a domanda del Pubblico ministero (art. 453, comma 1 cod. proc. pen.), entro novanta giorni decorrenti dalla iscrizione della notizia di reato nel registro ex art.335 cod. proc. pen., oppure su richiesta dell'imputato (art. 453, comma 2, cod. proc. pen.); quello c.d. "cautelare" (o custodiale) - inserito nell'ordinamento con decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 - che può essere chiesto dal Pubblico ministero, nell'ipotesi in cui per il reato oggetto della domanda l'indagato si trovi in stato di custodia cautelare, anche fuori dai termini fissati dall'art. 454 cod. proc. pen. e, comunque, entro centottanta giorni, decorrenti dalla esecuzione della misura. A differenza degli altri riti speciali, connotati dall'unicità del modello procedimentale, quello immediato si caratterizza per la poliedricità strutturale conseguente all'ampliamento dell'originaria previsione normativa, costituente l'archetipo, mediante l'aggiunta del c.d. rito immediato custodiale che con il primo condivide l'assenza dell'udienza preliminare, in coerenza con le peculiari esigenze di speditezza e di risparmio di risorse processuali che contraddistinguono questo giudizio alternativo (Corte cost., ordd. nn. 256 del 2003 e 371 del 2002). I vari presupposti del rito sono riconducibili o alla tutela dell'obbligo dell'azione penale e della correlativa necessaria completezza delle indagini oppure al piano delle garanzie difensive. Rientra nel primo ambito la possibilità di non instaurazione del rito in presenza di un grave pregiudizio per le indagini. Sono, invece, riconducibili al secondo aspetto, quanto al giudizio immediato ordinario, l'evidenza della prova, l'obbligo di preventivo interrogatorio o, comunque, in sua assenza, di regolare notificazione dell'avviso a presentarsi emesso secondo le forme indicate dall'art. 375 cod. proc. pen., l'inesperibilità nei confronti degli irreperibili; quanto al c.d. giudizio immediato custodiale, disciplinato dall'art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., il perdurante stato di custodia cautelare della persona sottoposta alle indagini dopo la definizione della procedura di riesame o il decorso dei termini per proporre la richiesta di riesame, l'omessa revoca o annullamento della misura per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (cfr., complessivamente, Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017). 4.1.1. Ciò posto, quanto alla legittimità costituzionale del giudizio immediato cd. custodiale (anche a prescindere dalla non chiara rilevanza che siffatta questione avrebbe concretamente nel giudizio, nel quale l'imputato ha infine richiesto l'ammissione al rito abbreviato e non allega doglianza di sorta in relazione allo status detentionis), è stato invero ripetutamente ribadito dalla Corte costituzionale (quantunque in tema di giudizio immediato tout court, v. in fra) che "per quanto concerne le censure che attengono alla disparità di trattamento, tenuto conto della struttura del processo penale, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di riti alternativi che mirano, attraverso la semplificazione dei meccanismi e l'abbreviazione dei tempi del procedimento, a pervenire ad una più rapida conclusione della vicenda processuale, è ragionevole che le forme di esercizio del diritto di difesa siano modulate in funzione delle caratteristiche dei singoli procedimenti speciali (v., ex plurimis, sentenze n. 344 del 1991 e n. 16 del 1970, nonché ordinanze n. 326 del 1999 e n. 432 del 1998); che, in particolare, in tema di giudizio immediato la brevità del termine, giustificata dall'evidenza della prova, entro cui il pubblico ministero deve presentare, ex art. 454, comma 1, cod. proc. pen., la relativa richiesta, comporta la necessità di anticipare le attività difensive volte ad evitare il rinvio a giudizio prima della conclusione delle indagini, e cioè a partire dal momento in cui, grazie all'interrogatorio, alla persona sottoposta alle indagini sono stati contestati i fatti dai quali emerge l'evidenza della prova; che l'estensione al giudizio immediato delle modalità di esercizio del diritto di difesa previste dall'art. 415-bis cod. proc. pen. si porrebbe in antinomia con i presupposti che giustificano la costruzione di questo rito secondo criteri di massima celerità e semplificazione, senza il filtro dell'udienza preliminare, analogamente agli altri procedimenti speciali - giudizio direttissimo e decreto penale di condanna - nei quali, per ragioni diverse, non è previsto l'avviso di conclusione delle indagini" (così, in motivazione, Corte cost. n. 203 del 2002). In coerenza e completamento, è stato recentemente osservato - in tema di prospettata incompatibilità tra g.i.p. che ha emesso la misura e g.i.p. che ammette il giudizio immediato - che le due ricordate ipotesi di giudizio immediato, quello previsto dal comma 1 e quello previsto dal comma 1-bis, fondano l'attivazione del rito su presupposti nominalmente differenti: l'evidenza della prova l'una; la gravità indiziaria, da cui discende il titolo custodiale, l'altra. Dal combinato disposto dell'art. 453 comma 1-bis cod. proc. pen., e dell'art. 455, comma 1-bis, cod. proc. pen., emerge che il legislatore ha privato il giudice di qualsiasi controllo sulla richiesta di giudizio immediato a seguito di misura cautelare. Il giudice per le indagini preliminari è vincolato ad accogliere la richiesta di giudizio immediato per il reato o per i reati per i quali l'indagato si trovi in stato di detenzione sulla base di un'ordinanza definitiva, a meno che, nel periodo compreso tra la richiesta e la decisione del giudice, l'ordinanza non sia stata revocata o annullata per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. L'assenza di un ambito valutativo autonomo al riguardo è già stato evidenziato da precedenti di questa Corte (Sez. 2, n. 15578 del 13/12/2012, dep. 2013, Sacco, Rv. 255790), che hanno qualificato come abnorme (Sez. 6, n. 7912 del 20/01/2011, Guarcello e altri, Rv. 249476) una decisione di rigetto del decreto di giudizio immediato ove persista la misura restrittiva, per la ritenuta carenza di evidenza della prova. In detta situazione, in cui si è pervenuti al giudizio immediato a seguito dell'emissione del provvedimento di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 453 comma 1-bis cit., è quindi preclusa al Gip qualsiasi valutazione, anche riferita all'evidenza delle prova, derivando questa ipso iure dalla riconosciuta esistenza dei gravi indizi a sostegno della misura, e sempre che tale condizione non sia esclusa da circostanze sopravvenute all'emissione del provvedimento restrittivo. La specialità dell'ipotesi di cui al comma 1-bis si desume in primo luogo dalla specialità della ratio, che non è solo quella di accelerare i tempi nei procedimenti nei quali il quadro probatorio sia talmente definito da ritenere che il contraddittorio tra le parti non possa condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nell'udienza preliminare, ma anche di imporre al Pubblico ministero di completare celermente le indagini nei casi in cui l'indagato sia in stato di custodia cautelare. Deve aggiungersi che la citazione a giudizio immediato disposta ai sensi del comma 1-bis presuppone il controllo del giudice sulla gravità indiziaria nel procedimento di cui all'art. 309 cod. proc. pen. ovvero l'acquiescenza dell'indagato con il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame: ipotesi che prevede obbligatoriamente che l'indagato possa instaurare un effettivo contraddittorio. Che la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, passata al vaglio del contraddittorio, sia sufficiente, di per sé, a fondare la obbligatoria richiesta di giudizio immediato non può certo ritenersi «irragionevolmente discriminatorio e al tempo stesso gravemente lesivo del diritto di difesa» (così, in motivazione, Sez. 2, n. 48591 del 01/10/2019, Perrone, Rv. 277931; cfr. anche Sez. 6, n. 49288 del 28/10/2015, Cintoli, Rv. 265742; cfr. anche, quanto ai poteri comunque spettanti al Giudice per le indagini preliminari, Sez. 5, n. 31974 del 13/03/2019, Burani, Rv. 277248). 4.1.2. In definitiva, quindi, va ribadita la manifesta infondatezza della questione proprio in ragione del necessario diverso articolarsi delle difese in conseguenza dei differenti riti processuali e, conseguentemente, dei differenti presupposti di ciascun rito. Laddove, in ogni caso, sussiste (v. supra) ragionevole tutela del contraddittorio sia pure nel quadro della celerità e della semplificazione che detti riti speciali perseguono in conseguenza di una facilitata situazione sostanziale. 4.2. In relazione poi al secondo motivo di impugnazione, il ricorso non si confronta con l'assorbente considerazione della Corte territoriale, secondo cui - in ogni caso - l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020, Giannetti, Rv. 278996; Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010, M'Nasri, Rv. 248685). Laddove, al riguardo, l'atto di appello aveva insistito per la nullità/inutilizzabilità di perquisizione e sequestro (cui tra l'altro aveva fatto immediatamente seguito l'arresto dell'odierno ricorrente, né in proposito sono allegate violazioni ai diritti di difesa), mentre non è necessario il previo inoltro dell'informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l'avviso al difensore (c.d. atti "a sorpresa": perquisizione, sequestro ed ispezione ex art. 364, comma 5, cod. proc. pen.), né il Pubblico ministero ha l'obbligo, ove l'indagato sia presente, di provvedere all'informazione contestualmente all'esecuzione degli atti medesimi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215839, con la precisazione che, non sussistendo alcun obbligo di comunicazione preventiva, nessuna conseguenza per il mancato inoltro dell'informazione di garanzia si produce su un atto già compiuto, la cui validità resta legata soltanto al rispetto delle condizioni specifiche ad esso relative). 4.3. Parimenti del tutto destituito di fondamento è il terzo profilo di censura. 4.3.1. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076 - 02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (cfr. altresì Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651). Sia pure richiamando la necessità di una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l'applicabilità del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, è stato infatti chiarito che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri» (così sempre Sez. U n. 51063 cit.). 4.3.2. In definitiva, quindi, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, cit., la concreta offensività della condotta deve essere desunta dai canoni espressamente indicati dalla norma, cioè, la qualità e quantità della sostanza stupefacente e le modalità e circostanze dell'azione, elementi da valutarsi unitariamente, salva la netta preponderanza di uno di essi ai fini del giudizio (Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044). Va da sé che la Corte territoriale ha, con percorso argomentativo certamente non illogico, attribuito valore già oltremodo significativo al dato ponderale dello stupefacente rinvenuto, dal quale potevano ricavarsi complessive 156 dosi di cocaina (ancorché al lordo di un non meglio specificato consumo personale rivendicato dal ricorrente). Oltre a ciò, peraltro, e il ricorso non si confronta con siffatti rilievi, la sentenza impugnata ha dato conto che il fatto era stato commesso da un imputato in regime di arresti domiciliari per analogo episodio risalente a qualche mese prima, a dimostrazione di una condotta abituale che, proprio per le condizioni evidenziate e le modalità dell'azione, escludeva in radice la possibilità di una più favorevole complessiva qualificazione. 5. La complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri