CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 1959
Cassazione n. 06868/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/01/1959 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato, è manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte di merito ha ritenuto configurata la truffa contestata è esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 sulla ricostruzione dei fatti da cui emerge una condotta pacificamente idonea a integrare tutti gli elementi costitutivi della truffa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente