CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 00847/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9217/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in AGRIGENTO , [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1497/2019,depositata il 12/07/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa ai sensi degli artt. 702-bis ss. cod. proc. civ., il Tribunale monocratico di Agrigento, decidendo sulla negatoria servitutis proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., condannò quest'ultima ad arretrare fino a cinque metri dal confine i fabbricati facenti parte del complesso edilizio sito in Lampedusa, confinanti con il fondo posseduto a titolo di enfiteusi dall’attrice; condannò,altresì, la [OSCURATO:SOCIETA]. alla realizzazione delle opere necessarie ad assicurare il normale deflusso delle acque nel fondo dell'attrice, oltre al pagamento delle spese processuali e di CTU. 1.1. Detto provvedimento veniva impugnato dalla [OSCURATO:SOCIETA]innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, che rigettava integralmente il gravame con sentenza n. 1497/2029, osservando che: non ricorrono le condizioni per disporre la rinnovazione delle indagini di CTU, non avendo l'appellante indicato i risultati tecnici che sarebbero a suo avviso erronei, ed in quale senso essi andrebbero modificati; deve essere confermato il principio di diritto già indicato dal Tribunale in tema di costruzione in aderenza al confine, secondo cui allorquando, come nel caso in esame, il regolamento comunale edilizio fissi la distanza non solo tra le costruzioni ma anche delle stesse dal confine, in difetto di espressa previsione di tale strumento urbanistico regolamentare non può essere ammessa la possibilità di costruire in aderenza o in appoggio, e non può neanche operare il criterio della prevenzione; nel caso di specie, non può trovare applicazione il criterio della prevenzione, stante la natura di nuova costruzione del complesso edilizio realizzato dalla società appellante. 2. Avverso la predetta pronuncia proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso veniva assegnato all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Con istanza firmata congiuntamente dagli avvocati di entrambe le parti, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano ed ottenevano un rinvio del giudizio, stante la pendenza di trattative di bonario componimento. Intervenuta soluzione transattiva, consacrata nell'atto di [OSCURATO:PERSONA] del 25 maggio 2024,Rep. 56652, in data 24.06.2024, le parti -per mezzo dei rispettivi difensori - facevano pervenire istanza congiunta di estinzione del processo per non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. L'atto di rinuncia congiunta al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, cod. proc. civ., sicché, a norma dell'art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione. 4. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite. Cos