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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:C:2011:444
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 30 giugno 2011 – Commissione / Belgio (causa C‑397/10) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Art. 56 TFUE – Libera prestazione di servizi – Normativa nazionale che assoggetta ad una serie di obblighi le attività delle agenzie di lavoro temporaneo – Ostacoli ingiustificati»

1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (Art. 56 TFUE)

2. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa nazionale che assoggetta le attività delle agenzie di lavoro temporaneo, da un lato, all’obbligo di avere come oggetto sociale esclusivo l’attività di cessione di lavoratori e, dall’altro, a quello di rivestire una forma giuridica particolare – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza (Art. 56 TFUE) (v. punto 13) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 56 TFUE – Restrizione alla libera prestazione di servizi – Normativa nazionale che assoggetta ad una serie di obblighi le attività delle agenzie di lavoro temporaneo di altri Stati membri – Ostacoli ingiustificati.

Dispositivo 1) Assoggettando le agenzie di lavoro temporaneo che forniscono i loro servizi nel territorio della Regione di Bruxelles-Capitale ai seguenti obblighi: – avere come oggetto sociale esclusivo l’attività di cessione di lavoratori, e – rivestire una forma giuridica particolare, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 56 TFUE. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 30 giugno 2011 – Commissione / Belgio (causa C‑397/10) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Art. 56 TFUE – Libera prestazione di servizi – Normativa nazionale che assoggetta ad una serie di obblighi le attività delle agenzie di lavoro temporaneo – Ostacoli ingiustificati» 1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (Art. 56 TFUE) 2. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa nazionale che assoggetta le attività delle agenzie di lavoro temporaneo, da un lato, all’obbligo di avere come oggetto sociale esclusivo l’attività di cessione di lavoratori e, dall’altro, a quello di rivestire una forma giuridica particolare – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza (Art. 56 TFUE) (v. punto 13) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 56 TFUE – Restrizione alla libera prestazione di servizi – Normativa nazionale che assoggetta ad una serie di obblighi le attività delle agenzie di lavoro temporaneo di altri Stati membri – Ostacoli ingiustificati. Dispositivo 1) Assoggettando le agenzie di lavoro temporaneo che forniscono i loro servizi nel territorio della Regione di Bruxelles-Capitale ai seguenti obblighi: –        avere come oggetto sociale esclusivo l’attività di cessione di lavoratori, e –        rivestire una forma giuridica particolare, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 56 TFUE. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.
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