CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 48249/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 dicembre 2014, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata il 30 settembre 2020 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale di Roma con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commesso a Roma il 29 settembre 2020) per aver venduto a [OSCURATO:PERSONA] gr. 0,5 di eroina al prezzo di C 20,00 (con la aggravante della recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale). La sentenza confermata dalla Corte di appello ha applicato a Saidykhan le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e, operata la riduzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed C 1.000,00 di multa. 2. Contro la sentenza l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. Il ricorso si articola in un unico motivo col quale la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge riguardo alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 3. Con memoria scritta il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore ha replicato con memoria del 6 dicembre 2022 insistendo per l'accoglimento del ricorso. 4. Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 5. Il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. richiamando l'orientamento giurisprudenziale che trova espressione nella sentenza delle Sezioni Unite n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499 in base alla quale «la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309». Secondo il ricorrente, la motivazione addotta dalla Corte di appello per escludere la concreta applicabilità dell'attenuante in parola sarebbe incongrua perché riferita a profili diversi rispetto a quello strettamente economico, essendo invece pacifico che, dalla cessione della quale è stato ritenuto responsabile, Saidykhan conseguì un profitto di 20 euro. Si obietta in proposito che la constatazione della modesta entità del profitto ricavato dal reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, non comporta automaticamente l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. il cui riconoscimento «attiene ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato» (così, testualmente, la citata sentenza Sez. U. n. 24990 del 30/01/2020, pag. 14 della motivazione). Il supremo Collegio ha sottolineato che il concreto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è affidato «ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata». Ha precisato inoltre che, nel valutare la gravità dell'evento dannoso, deve aversi riguardo all'evento in senso giuridico, perché tale nozione è idonea «a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante, purché essa, come concretamente accertata, si riveli di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito» (Sez. U. n. 24990 del 30/01/2020, pag. 15 della motivazione). La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi di diritto. Ha ritenuto infatti di non dover fermare la propria valutazione all'entità del lucro conseguito, e, per questo, ha tenuto conto di tre condanne definitive per violazioni della legge in materia di stupefacenti e delle dichiarazioni rese dall'acquirente secondo il quale l'imputato stazionava stabilmente nei pressi del mercato Esquilino per incontrare potenziali acquirenti e, nei giorni precedenti, gli aveva venduto altre dosi di sostanza. Si tratta di motivazioni complete, coerenti e non manifestamente illogiche, idonee quindi a resistere ai rilievi del ricorrente. 6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del