Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 04443/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso, al quale si sono aggiunte le conclusioni scritte, di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché non adduce specifici argomenti a sostegno dell'assunto secondo cui le concesse circostanze attenuanti generiche avrebbe dovuto essere considerate prevalenti sulla recidiva, mentre, per altro verso, la Corte ha adeguamente motivato il disconoscimento odel vincolo della continuazione fra i reati per i quali è stato condannato, perché non sono emersi elementi indicativi di un programma criminoso e il vincolo della continuazione non può essere riconosciuto solo in considerazione della omogeneità fra i reati (due evasioni) peraltro commesse a distanza di tempo (un mese) fra loro; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm/nde.

Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso, al quale si sono aggiunte le conclusioni scritte, di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché non adduce specifici argomenti a sostegno dell'assunto secondo cui le concesse circostanze attenuanti generiche avrebbe dovuto essere considerate prevalenti sulla recidiva, mentre, per altro verso, la Corte ha adeguamente motivato il disconoscimento odel vincolo della continuazione fra i reati per i quali è stato condannato, perché non sono emersi elementi indicativi di un programma criminoso e il vincolo della continuazione non può essere riconosciuto solo in considerazione della omogeneità fra i reati (due evasioni) peraltro commesse a distanza di tempo (un mese) fra loro; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm/nde. Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore idente
Sentenza Cassazione n. 04443/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris