CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 10496/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7f Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico argomento proposto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo delle ragioni di diritto che le sostengano, atteso che la decisione impugnata è conforme nella sua parte motiva - che ritiene siano in espiazione dei reati ostativi - al contenuto della sentenza della Corte di appello di Catania del 17 aprile 2019, divenuta irrevocabile il 29 settembre 2020, a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da Leonardi (Sez. 2, sentenza n. 27549 del 29/09/2020, Leonardi, n.nn.), mentre l'argomento speso in ricorso che il titolo di reato sarebbe non ostativo è introdotto senza prendere posizione sui titoli di reato per cui il ricorrente è stato condannato con tale sentenza e su quando gli stessi sarebbero già stati espiati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio