CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 34513/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato non rilevante la questione di illegittimità costituzionale del d. Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022 e dell'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. nonché ha dichiarato inammissibile l'istanza di cui all'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. e quelle di cui agli artt. 47 e 50 ord. pen. avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuta in espiazione della pena di anni quattro di reclusione irrogata dalla Corte di appello di Messina con sentenza irrevocabile emessa in data 8 luglio 2019. Considerato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv. G. Pino (vizio di motivazione con riferimento alla sollevata questione di incostituzionalità del d.lgs. n. 150 del 2022 e dell'art. 47-ter, comma 1-bis Ord. pen. - motivo primo; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 e 50 ord. pen. - motivo secondo) non sono consentiti in sede di legittimità perché, il primo, è riproduttivo dell'istanza e dell'eccezione devoluta al Tribunale, disattesa con argomentazioni a base dell'ordinanza impugnata non attaccati da specifica critica, nonché perché il secondo è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti istruttorie estranea al giudizio di legittimità e avulsa dal pertinente individuazione di specifici travisamenti. Rilevato, quanto al primo motivo di ricorso che questo, comunque, e manifestamente infondato posto che si condivide il giudizio di non rilevanza della questione di costituzionalità prospettata, sotto il profilo del principio di eguaglianza. Considerato che la disciplina di cui all'art. 20-bis cod. pen., introdotta dal d. Igs. n. 150 del 2022 è entrata in vigore, in forza del dl. n. 162 del 2022 come convertito, in data 31 dicembre 2022 e, dunque, non si ravvisa alcuna disparità di trattamento rispetto alla condannata che, invero, non ha potuto chiedere, in sede di cognizione, l'applicazione della normativa di cui al d. Igs. n. 150 citato, tenuto conto ce la disciplina transitoria del d. Igs. n. 150 del 2022 (art. 95) limita la retroazione in bonam partem delle disposizioni sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti in grado di appello e a quelli pendenti dinnanzi alla Corte di cassazione, al momento di entrata in vigore dello stesso decreto, consentendo al condannato, soltanto in tale ultimo caso, di presentare istanza al giudice dell'esecuzione entro il termine di trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Ritenuto che le pene sostitutive vanno applicate in sede di cognizione e che la scelta di rendere applicabili le nuove disposizioni a condizione che, al momento di entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, fosse pendente il giudizio di cognizione, anche se soltanto di legittimità, è del tutto ragionevole tenuto conto che si tratta di sanzioni sostitutive delle pene edittali che, in quanto tali, non • possono che essere, di regola, applicate dal giudice della cognizione e sino a quando la cognizione non si è conclusa, attribuendo un potere provvedimentale al giudice dell'esecuzione del tutto residuale, come risposta necessitata, solo con la finalità di regolare i casi in cui il procedimento di cognizione penda in grado di legittimità ai momento di entrata in vigore della legge, non potendo darsi competenze di merito alla Corte di cassazione e non potendo ipotizzarsi, proprio per la natura delle sanzioni sostitutive, un'applicazione generalizzata di queste ad opera del giudice dell'esecuzione. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende, della somma indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]