CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 14257/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20126/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore; Oggetto: Pubblico impiego – Licenziamento disciplinare R.G.N. 20126/2023 Ud. 07/02/2024PU Sez. S4/L -R.G. 20126/2023 – UD 07/02/2024 PU - Pagina nr. 2 di 5 [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] V [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (BO), in persona del Dirigente pro tempore; tutti domiciliati ope legis in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lirappresenta e difende –controricorrenti – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 73/2023 depositata il 13/02/2023. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza delgiorno 07/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilitàdel ricorsoper intervenuta rinuncia; preso atto della mancata comparizione dei procuratori di entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 73/2023 del 13 febbraio 2023, la Corte d’appello di Bologna, nella regolare costituzione degli appellati MINISTERO DLL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] – UFFICIO V – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Sez. S4/L -R.G. 20126/2023 – UD 07/02/2024 PU - Pagina nr. 3 di 5 [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 70/2022 del 10 febbraio 2022, la quale, a propria volta, aveva respinto il ricorso del medesimo [OSCURATO:PERSONA] avverso i provvedimenti di sospensione e successiva destituzione dal servizio adottati ai sensi dell’art. 498, lett. a) e g), D. Lgs. n. 297/1994 nelle date, rispettivamente, del 28 settembre e 27 novembre 2020. 2. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso il MINISTERO DLL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] anche nelle sue articolazioni [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] – UFFICIO V – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c.; 653 cpp; 55-ter, D. Lgs. n. 165/2001. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della motivazione. Sez. S4/L -R.G. 20126/2023 – UD 07/02/2024 PU - Pagina nr. 4 di 5 2. Così sintetizzati i motivi di ricorso, sideve tuttavia dare atto che il ricorrente ha depositato in data 5 febbraio 2024 atto di rinuncia al ricorso. Detta rinuncia non risulta né notificata ai ricorrenti né, da questi ultimi,accettata. Come da questa Corte più volte chiarito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 34429 del 24/12/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 31/01/2013; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018 ; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020), in difetto dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. –tra i quali rientra la notifica della rinuncia ma non anche l’accettazione l’accettazione, non avendo la rinuncia carattere c.d. “accettizio” - l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronunciasull'oggetto del contendere. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo stata manifestata alcuna volontà di ottenere pronuncia sul ricorso. 3. Per ciò che attiene il regime delle spese di lite, l’assenza di accettazione viene a precludere l’applicazione dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020 ) , ritenendo tuttavia questa Corte di disporre egualmente l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 4. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo Sez. S4/L -R.G. 20126/2023 – UD 07/02/2024 PU - Pagina nr. 5 di 5 introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di inammissibilità del gravame sopravvenuta (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse -Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2015). P. Q. M. La Corte: dichiara il ricorso inammissibile; compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità. Così decis