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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44932/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: U,L1 SELAO CHENG_nato il 27/11/1983i avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; in cso presente provvedimento omettere le generalità e gii altri dati identificati\ii, norma deli.art. 52 a d.lgs. 196/03 in quaritT fa disposto d'utticio a richiesta di parte -re-imposto data 'legge Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso afferenti alla valutazione della prova, alla abitualità della condotta, alla perinnetrazione cronologica della condotta, alla sospensione condizionale della pena e ad alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale risultano essere riproduttivi (pagg. 3, 4 e 5) di identiche censure già adeguatamente confutate dalla Corte di appello (in tal senso il contenuto delle pagine 5, 6 e 7), argomentazioni che il ricorrente, omettendo qualsivoglia confronto, ripropone in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di aro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: U,L1 SELAO CHENG_nato il 27/11/1983i avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; in cso presente provvedimento omettere le generalità e gii altri dati identificati\ii, norma deli.art. 52 a d.lgs. 196/03 in quaritT fa disposto d'utticio a richiesta di parte -re-imposto data 'legge Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso afferenti alla valutazione della prova, alla abitualità della condotta, alla perinnetrazione cronologica della condotta, alla sospensione condizionale della pena e ad alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale risultano essere riproduttivi (pagg. 3, 4 e 5) di identiche censure già adeguatamente confutate dalla Corte di appello (in tal senso il contenuto delle pagine 5, 6 e 7), argomentazioni che il ricorrente, omettendo qualsivoglia confronto, ripropone in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di aro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 44932/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris