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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 20557/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 08/04/2021 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio, in accoglimento del primo motivo del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 8 aprile 2021, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice monocratico presso il Tribunale di Salerno, che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 291-bis, primo comma, e 291-ter, secondo comma, lett. d), d.P.R. n. 43 del 1973, e lo ha condannato alla pena di due anni di reclusione ed euro 180.000 di multa.

Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], in data 4 agosto 2014, avrebbe illegalmente introdotto nel territorio doganale dell'Unione europea un quantitativo di tabacco lavorato estero superiore ai 10 Kg. per un peso complessivo pari a 10.240 grammi convenzionali, accuratamente occultato nel circuito di ventilazione, nel cruscotto e in un doppio fondo termo-saldato posizionato nella parte inferiore esterna del veicolo a lui intestato.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 23-bis del di. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo all'omessa comunicazione delle conclusioni scritte del procuratore generale.

Si deduce la mancata instaurazione del contraddittorio cartolare, poiché la cancelleria della Corte di appello ha trasmesso le conclusioni scritte del procuratore generale al solo difensore d'ufficio, senza inviarle al difensore di fiducia.

Si rappresenta, in particolare, che il carattere cartolare della partecipazione e del contraddittorio impone di ricondurre la disposizione violata nel novero delle nullità di ordine generale a regime intermedio di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché la nozione di intervento dell'imputato non è da intendersi restrittivamente nel senso di presenza fisica, bensì come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e delle facoltà di cui è titolare (Sez. 5, n. 20885 del 26/05/2021, H., Rv. 281152-01).

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 291-bis, primo comma, d.P.R. 43/1973, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla valutazione della prova circa la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo.

Si deduce, innanzitutto, che la Corte territoriale ha erroneamente considerato l'elemento psicologico sulla base esclusiva di due circostanze: -) la proprietà dell'autovettura in cui è stato rinvenuto il tabacco; -) le modalità di occultamento dello stesso.

Si rileva che, però, non si sono forniti elementi specifici per giustificare l'affermazione concernente la consapevolezza del ricorrente di trasportare un quantitativo di tabacco lavorato estero superiore ai dieci chili convenzionalmente stabiliti dalla legge, entro i quali, invece, si configura il solo illecito amministrativo.

Si sottolinea che tale circostanza doveva essere oggetto di puntuale dimostrazione perché il quantitativo di tabacco lavorato estero, nella specie, è pari a 10.240 grammi, ossia è di pochissimo superiore alla soglia di punibilità e perché, ai fini della sua determinazione, sono state erroneamente conteggiate anche le sigarette contenute nei due pacchetti sfusi e nella stecca regolarmente dichiarata dal ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 291-ter, secondo comma, lett. d), d.P.R. n. 43 del 1973, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla configurabilità della circostanza aggravante.

Si deduce che l'aggravante in questione non può trovare applicazione poiché la presenza di un doppio fondo termo-saldato, unitamente all'occultamento del tabacco all'interno del circuito di ventilazione, non implica alterazione delle caratteristiche omologate dell'autovettura.

Si aggiunge, inoltre, che la sentenza impugnata ha trascurato ogni motivazione a riguardo, pur facendo riferimento per la prima volta al profilo dell'alterazione delle caratteristiche omologate dell'autovettura. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con riguardo alle censure esposte nel primo motivo, con conseguente assorbimento del giudizio sulle altre.

2. Il ricorrente, nel primo motivo, contesta la nullità della sentenza impugnata, per la viziata attivazione del contraddittorio cartolare a norma dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determinata dalla mancata trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale al difensore di fiducia, inviate al solo difensore di ufficio.

Ora, si è già condivisibilmente affermato che, nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, in ragione del carattere "cartolare" del giudizio, la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare (cfr. Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152-01).Si è pure ulteriormente precisato che, in tema di disciplina emergenziale da COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello previsto dall'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — riproduttivo dell'art. 23 dell'abrogato d.l. 9 novembre 2019, n. 149 — integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. la mancata comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero anche soltanto ad uno dei difensori del medesimo imputato, senza che detta invalidità possa ritenersi sanata in ragione dell'assenza di eccezioni, sul punto, dell'altro difensore ritualmente avvisato, essendo peraltro le conclusioni della difesa solo facoltative (così Sez. 6, n. 7069 dei 08/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282905-01).

In linea con queste indicazioni, deve concludersi che, nel giudizio cartolare d'appello previsto dall'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. la mancata comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero al difensore di fiducia dell'imputato, nonostante la trasmissione delle stesse al difensore di ufficio.

In effetti, la comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero al difensore di ufficio è del tutto irrilevante quando è già stato nominato il difensore di fiducia, perché il primo è ormai implicitamente, ma inequivocabilmente, revocato.

Inoltre, la previsione dell'art. 23-bis cit., laddove prescrive la comunicazione telematica delle conclusioni scritte del pubblico ministero ai difensori delle parti a cura della cancelleria affinché queste possano a loro volta presentare conclusioni scritte entro il quinto giorno antecedente all'udienza, è sicuramente disposizione concernente (anche) «l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato», sicché il suo inadempimento determina una nullità di ordine generale.

Ancora, non sembra dubbio che sia tempestiva la proposizione della questione di nullità con il ricorso per cassazione, come appunto avvenuto nella specie, perché la difesa, in tale tipologia di vicende, non assiste al compimento dell'atto nullo, essendo l'udienza "cartolare".

3. Il rilievo della nullità denunciata determina l'invalidità della sentenza impugnata, con conseguente necessità di un nuovo giudizio sull'appello proposto dall'odierno ricorrente.

Nel nuovo giudizio di appello, saranno esaminate tutte le questioni di merito che erano state enunciate nell'atto di gravame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 08/04/2021 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio, in accoglimento del primo motivo del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 8 aprile 2021, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice monocratico presso il Tribunale di Salerno, che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 291-bis, primo comma, e 291-ter, secondo comma, lett. d), d.P.R. n. 43 del 1973, e lo ha condannato alla pena di due anni di reclusione ed euro 180.000 di multa. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], in data 4 agosto 2014, avrebbe illegalmente introdotto nel territorio doganale dell'Unione europea un quantitativo di tabacco lavorato estero superiore ai 10 Kg. per un peso complessivo pari a 10.240 grammi convenzionali, accuratamente occultato nel circuito di ventilazione, nel cruscotto e in un doppio fondo termo-saldato posizionato nella parte inferiore esterna del veicolo a lui intestato. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 23-bis del di. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo all'omessa comunicazione delle conclusioni scritte del procuratore generale. Si deduce la mancata instaurazione del contraddittorio cartolare, poiché la cancelleria della Corte di appello ha trasmesso le conclusioni scritte del procuratore generale al solo difensore d'ufficio, senza inviarle al difensore di fiducia. Si rappresenta, in particolare, che il carattere cartolare della partecipazione e del contraddittorio impone di ricondurre la disposizione violata nel novero delle nullità di ordine generale a regime intermedio di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché la nozione di intervento dell'imputato non è da intendersi restrittivamente nel senso di presenza fisica, bensì come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e delle facoltà di cui è titolare (Sez. 5, n. 20885 del 26/05/2021, H., Rv. 281152-01). 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 291-bis, primo comma, d.P.R. 43/1973, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla valutazione della prova circa la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Si deduce, innanzitutto, che la Corte territoriale ha erroneamente considerato l'elemento psicologico sulla base esclusiva di due circostanze: -) la proprietà dell'autovettura in cui è stato rinvenuto il tabacco; -) le modalità di occultamento dello stesso. Si rileva che, però, non si sono forniti elementi specifici per giustificare l'affermazione concernente la consapevolezza del ricorrente di trasportare un quantitativo di tabacco lavorato estero superiore ai dieci chili convenzionalmente stabiliti dalla legge, entro i quali, invece, si configura il solo illecito amministrativo. Si sottolinea che tale circostanza doveva essere oggetto di puntuale dimostrazione perché il quantitativo di tabacco lavorato estero, nella specie, è pari a 10.240 grammi, ossia è di pochissimo superiore alla soglia di punibilità e perché, ai fini della sua determinazione, sono state erroneamente conteggiate anche le sigarette contenute nei due pacchetti sfusi e nella stecca regolarmente dichiarata dal ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 291-ter, secondo comma, lett. d), d.P.R. n. 43 del 1973, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla configurabilità della circostanza aggravante. Si deduce che l'aggravante in questione non può trovare applicazione poiché la presenza di un doppio fondo termo-saldato, unitamente all'occultamento del tabacco all'interno del circuito di ventilazione, non implica alterazione delle caratteristiche omologate dell'autovettura. Si aggiunge, inoltre, che la sentenza impugnata ha trascurato ogni motivazione a riguardo, pur facendo riferimento per la prima volta al profilo dell'alterazione delle caratteristiche omologate dell'autovettura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo alle censure esposte nel primo motivo, con conseguente assorbimento del giudizio sulle altre. 2. Il ricorrente, nel primo motivo, contesta la nullità della sentenza impugnata, per la viziata attivazione del contraddittorio cartolare a norma dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determinata dalla mancata trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale al difensore di fiducia, inviate al solo difensore di ufficio. Ora, si è già condivisibilmente affermato che, nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, in ragione del carattere "cartolare" del giudizio, la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare (cfr. Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152-01).Si è pure ulteriormente precisato che, in tema di disciplina emergenziale da COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello previsto dall'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — riproduttivo dell'art. 23 dell'abrogato d.l. 9 novembre 2019, n. 149 — integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. la mancata comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero anche soltanto ad uno dei difensori del medesimo imputato, senza che detta invalidità possa ritenersi sanata in ragione dell'assenza di eccezioni, sul punto, dell'altro difensore ritualmente avvisato, essendo peraltro le conclusioni della difesa solo facoltative (così Sez. 6, n. 7069 dei 08/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282905-01). In linea con queste indicazioni, deve concludersi che, nel giudizio cartolare d'appello previsto dall'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. la mancata comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero al difensore di fiducia dell'imputato, nonostante la trasmissione delle stesse al difensore di ufficio. In effetti, la comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero al difensore di ufficio è del tutto irrilevante quando è già stato nominato il difensore di fiducia, perché il primo è ormai implicitamente, ma inequivocabilmente, revocato. Inoltre, la previsione dell'art. 23-bis cit., laddove prescrive la comunicazione telematica delle conclusioni scritte del pubblico ministero ai difensori delle parti a cura della cancelleria affinché queste possano a loro volta presentare conclusioni scritte entro il quinto giorno antecedente all'udienza, è sicuramente disposizione concernente (anche) «l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato», sicché il suo inadempimento determina una nullità di ordine generale. Ancora, non sembra dubbio che sia tempestiva la proposizione della questione di nullità con il ricorso per cassazione, come appunto avvenuto nella specie, perché la difesa, in tale tipologia di vicende, non assiste al compimento dell'atto nullo, essendo l'udienza "cartolare". 3. Il rilievo della nullità denunciata determina l'invalidità della sentenza impugnata, con conseguente necessità di un nuovo giudizio sull'appello proposto dall'odierno ricorrente. Nel nuovo giudizio di appello, saranno esaminate tutte le questioni di merito che erano state enunciate nell'atto di gravame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata
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