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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37458/2021

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 7/11/2019 della Corte d'appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione delle pene accessorie e per il rigetto nel resto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nella sua qualità di amministratore della P&[OSCURATO:SOCIETA]., fallita nel corso del 2009.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta patrimoniale.

Anzitutto il ricorrente lamenta che la Corte non avrebbe considerato come al momento del fallimento l'imputato non era più l'amministratore della P&C essendo stato interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da una sentenza pronunziata nei suoi confronti nel 2005.

Con riguardo alla distrazione delle somme che dal bilancio del 1998 risultavano versate nella cassa sociale viene eccepito come i giudici del merito non abbiano tenuto conto della documentazione attestante il sequestro subito dalla società ad oggetto alcuni veicoli e valuta per valori corrispondenti alle suddette somme.

Quanto invece alla ritenuta distrazione dei prodotti di telefonia e schede SIM non rinvenuti dal curatore la sentenza impugnata non avrebbe fornito la prova della consegna dei suddetti beni e dunque del loro effettivo ingresso nel patrimonio della fallita - peraltro non contabilizzato - né della loro ipotizzata cessione, talchè la prova del reato risulterebbe meramente congetturale e frutto di un illegittimo ribaltamento dell'onere probatorio.

Inconsistente sarebbe altresì la prova dell'elemento soggettivo del reato, non avendo il giudice dell'appello argomentato sulla prevedibilità del dissesto e sull'eventuale nesso eziologico tra quest'ultimo e le condotte contestate, tanto più che le stesse sarebbero assai risalenti rispetto al fallimento. 2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in riferimento alla condanna per il reato di bancarotta documentale.

In tal senso il ricorrente lamenta che la Corte non avrebbe tenuto conto dell'avvenuto sequestro della contabilità operato dalla Guardia di Finanza e non già dall'autorità doganale cui si sarebbe rivolto il curatore.

Non di meno erroneamente i giudici dell'appello avrebbero ritenuto sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, il dolo generico, atteso che oggetto di contestazione all'imputato è in realtà l'omessa tenuta delle scritture contabili, condotta che richiede invece il dolo specifico.

Conseguentemente la Corte territoriale avrebbe dovuto al più derubricare il fatto in quello di bancarotta semplice documentale con le conseguenze che ne deriverebbero in tema di prescrizione. 2.3 Con il terzo motivo il ricorrente denunzia ancora erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in punto di commisurazione del trattamento sanzionatorio, avendo i giudici del merito immotivatamente determinato la pena in misura superiore al minimo edittale e denegato il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Con il quarto motivo, infine, viene denunziata inosservanza della legge penale in ordine alla quantificazione delle pene accessorie fallimentari, determinate sulla base della previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte Cost. n. 222 del 2018 e senza rispettare i criteri di commisurazione fissati successivamente dalle Sezioni Unite n. 28910 del 2019. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. In realtà manifestamente infondata e priva del necessario confronto con la sentenza impugnata è anzitutto l'obiezione per cui l'imputato non sarebbe stato l'amministratore della fallita al momento dell'instaurazione della concorsualità.

A parte che la circostanza non sarebbe in ogni caso dirimente in relazione ai fatti di bancarotta consumati nel corso della gestione del Piermartiti, va rilevato che la sentenza impugnata, nel confutare l'identica obiezione sollevata con il gravame di merito, ha evidenziato come la sentenza del 2005 cui il ricorso fa riferimento aveva condannato l'imputato all'interdizione dai pubblici uffici e non già dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Si tratta di circostanza risolutiva che il ricorrente di fatto non ha contrastato, sostanzialmente ignorando l'argomentazione articolata sul punto dal giudice dell'appello.

3. Infondate sono altresì le censure relative alla contestata distrazione di prodotti telefonici e schede SIM per un ammontare di circa 50.000 euro.

La sentenza ha efficacemente chiarito come il difetto della prova della contabilizzazione dell'acquisto di tali beni è conseguenza del mancato rinvenimento della contabilità, giacchè la relativa obiezione difensiva risulta priva di qualsivoglia consistenza, mentre logicamente la Corte ha tratto la prova del loro effettivo acquisto - avvenuto pacificamente tra il 1999 e il 2000 - dalla documentazione fiscale e contabile in possesso del venditore, motivatamente ritenuta attendibile non solo perchè dalla stessa risulta l'acquisto da parte della fallita, ma altresì che i beni in questione sono stati pagati, talchè il loro mancato rinvenimento da parte degli organi fallimentari è certamente idoneo a fondare la prova della loro distrazione.

Quanto alla distrazione della liquidità di cassa è sufficiente evidenziare come, per stessa ammissione del ricorrente, questa (rappresentativa dei versamenti dei tre decimi del capitale sociale) sarebbe stata utilizzata in larga parte per l'acquisto di beni palesemente estranei agli scopi sociali, condotta integrante quantomeno quella di dissipazione, talchè la circostanza per cui tali beni sarebbero stati successivamente sequestrati nell'ambito - sembrerebbe di comprendere dalla prospettazione difensiva - di altro procedimento penale è del tutto irrilevante, così come, a questo punto, il silenzio serbato dalla Corte sui rilievi in tal senso sviluppati con il gravame di merito.

Peraltro che i beni sequestrati siano stati acquistati impiegando il capitale sociale è mera asserzione del ricorrente non verificabile in ragione del già ricordato mancato rinvenimento di documentazione contabile.

Circostanza quest'ultima contestata dal ricorrente senza però ancora una volta confrontarsi con la motivazione della sentenza, che fonda l'accertamento sul punto non già su quanto riportato dal curatore, il quale, secondo il ricorso, non si sarebbe rivolto all'autorità che aveva proceduto al sequestro dei libri sociali, bensì sulle dichiarazioni dell'operante di PG che tale sequestro ha effettivamente eseguito e che ha riferito come non venne rinvenuta alcuna documentazione contabile fatta eccezione per il registro dei beni ammortizzabili.

4. Infondate - e in parte manifestamente infondate - sono anche le censure relative alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale.

Se infatti la risalenza delle condotte distrattive o dissipative rispetto al momento in cui viene dichiarato il fallimento è un dato di cui il giudice deve tenere conto, non può dirsi che nel caso di specie la Corte non lo abbia considerato, ritenendone l'irrilevanza proprio in ragione della particolare natura delle condotte contestate, dalle quali ha desunto in maniera logica la consapevolezza dell'imputato circa la pericolosità della dispersione del capitale sociale.

Quanto invece all'isolato precedente giurisprudenziale evocato nel ricorso in merito all'oggetto del dolo della bancarotta patrimoniale è appena il caso di ricordare il costante orientamento di segno contrario espresso da questa Corte, sia prima che successivamente alla citata pronunzia, nel seno per cui rimangono estranei al perimetro dell'elemento soggettivo tipico la consapevolezza e la volontà di causare il dissesto, il quale non è l'evento del reato di cui si tratta (per tutte Sez.

Un., n. 22474 del 31 marzo 2016, Passarelli e altro, Rv. 266804).

5. Colgono invece parzialmente nel segno le doglianze articolate dal ricorrente con il secondo motivo.

In realtà inammissibili risultano quelle relative all'omessa considerazione dell'intervenuto sequestro della contabilità, tema invece trattato dalla sentenza, con la cui motivazione il ricorrente non si è evidentemente confrontato.

Sono invece fondate le censure relative alla configurazione dell'elemento soggettivo del reato.

E' sì vero che l'originaria contestazione era stata apparentemente formulata con riguardo alla fattispecie di bancarotta documentale c.d.

"generica", ma è altrettanto indubbio che quella effettivamente ritenuta dai giudici di primo grado è la condotta di occultamento o sottrazione dei libri contabili della fallita.

In tal senso contraddittoria risulta la risposta fornita alle lamentele avanzate con il gravame di merito dalla Corte territoriale, che pure ha riconosciuto il mancato rinvenimento dei suddetti libri, ma al contempo ha ricondotto il fatto alla qualificazione originaria sostenendo che in tal modo si registrerebbe una incompletezza pressochè totale della contabilità, affermando conseguentemente la sufficienza del dolo generico per la sussistenza del reato.

Né appare sufficiente a neutralizzare i vizi di tale percorso argomentativo il fatto che la sentenza impugnata abbia comunque ritenuto che la suddetta "incompletezza" fosse funzionale a impedire la ricostruzione delle condotte distrattive, trattandosi di affermazione apodittica nella sua laconicità.

5. Con riguardo a tale ultimo punto la sentenza deve dunque essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso attinenti il trattamento sanzionatorio che saranno esaminati dal giudice del rinvio, fermo restando che le censure relative alla commisurazione delle pene accessorie devono ritenersi comunque fondate alla luce della sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale.

Nel resto il ricorso deve essere invece rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta documentale e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame alla Corte di app

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 7/11/2019 della Corte d'appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione delle pene accessorie e per il rigetto nel resto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nella sua qualità di amministratore della P&[OSCURATO:SOCIETA]., fallita nel corso del 2009. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta patrimoniale. Anzitutto il ricorrente lamenta che la Corte non avrebbe considerato come al momento del fallimento l'imputato non era più l'amministratore della P&C essendo stato interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da una sentenza pronunziata nei suoi confronti nel 2005. Con riguardo alla distrazione delle somme che dal bilancio del 1998 risultavano versate nella cassa sociale viene eccepito come i giudici del merito non abbiano tenuto conto della documentazione attestante il sequestro subito dalla società ad oggetto alcuni veicoli e valuta per valori corrispondenti alle suddette somme. Quanto invece alla ritenuta distrazione dei prodotti di telefonia e schede SIM non rinvenuti dal curatore la sentenza impugnata non avrebbe fornito la prova della consegna dei suddetti beni e dunque del loro effettivo ingresso nel patrimonio della fallita - peraltro non contabilizzato - né della loro ipotizzata cessione, talchè la prova del reato risulterebbe meramente congetturale e frutto di un illegittimo ribaltamento dell'onere probatorio. Inconsistente sarebbe altresì la prova dell'elemento soggettivo del reato, non avendo il giudice dell'appello argomentato sulla prevedibilità del dissesto e sull'eventuale nesso eziologico tra quest'ultimo e le condotte contestate, tanto più che le stesse sarebbero assai risalenti rispetto al fallimento. 2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in riferimento alla condanna per il reato di bancarotta documentale. In tal senso il ricorrente lamenta che la Corte non avrebbe tenuto conto dell'avvenuto sequestro della contabilità operato dalla Guardia di Finanza e non già dall'autorità doganale cui si sarebbe rivolto il curatore. Non di meno erroneamente i giudici dell'appello avrebbero ritenuto sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, il dolo generico, atteso che oggetto di contestazione all'imputato è in realtà l'omessa tenuta delle scritture contabili, condotta che richiede invece il dolo specifico. Conseguentemente la Corte territoriale avrebbe dovuto al più derubricare il fatto in quello di bancarotta semplice documentale con le conseguenze che ne deriverebbero in tema di prescrizione. 2.3 Con il terzo motivo il ricorrente denunzia ancora erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in punto di commisurazione del trattamento sanzionatorio, avendo i giudici del merito immotivatamente determinato la pena in misura superiore al minimo edittale e denegato il riconoscimento delle attenuanti generiche. Con il quarto motivo, infine, viene denunziata inosservanza della legge penale in ordine alla quantificazione delle pene accessorie fallimentari, determinate sulla base della previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte Cost. n. 222 del 2018 e senza rispettare i criteri di commisurazione fissati successivamente dalle Sezioni Unite n. 28910 del 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. In realtà manifestamente infondata e priva del necessario confronto con la sentenza impugnata è anzitutto l'obiezione per cui l'imputato non sarebbe stato l'amministratore della fallita al momento dell'instaurazione della concorsualità. A parte che la circostanza non sarebbe in ogni caso dirimente in relazione ai fatti di bancarotta consumati nel corso della gestione del Piermartiti, va rilevato che la sentenza impugnata, nel confutare l'identica obiezione sollevata con il gravame di merito, ha evidenziato come la sentenza del 2005 cui il ricorso fa riferimento aveva condannato l'imputato all'interdizione dai pubblici uffici e non già dagli uffici direttivi delle persone giuridiche. Si tratta di circostanza risolutiva che il ricorrente di fatto non ha contrastato, sostanzialmente ignorando l'argomentazione articolata sul punto dal giudice dell'appello. 3. Infondate sono altresì le censure relative alla contestata distrazione di prodotti telefonici e schede SIM per un ammontare di circa 50.000 euro. La sentenza ha efficacemente chiarito come il difetto della prova della contabilizzazione dell'acquisto di tali beni è conseguenza del mancato rinvenimento della contabilità, giacchè la relativa obiezione difensiva risulta priva di qualsivoglia consistenza, mentre logicamente la Corte ha tratto la prova del loro effettivo acquisto - avvenuto pacificamente tra il 1999 e il 2000 - dalla documentazione fiscale e contabile in possesso del venditore, motivatamente ritenuta attendibile non solo perchè dalla stessa risulta l'acquisto da parte della fallita, ma altresì che i beni in questione sono stati pagati, talchè il loro mancato rinvenimento da parte degli organi fallimentari è certamente idoneo a fondare la prova della loro distrazione. Quanto alla distrazione della liquidità di cassa è sufficiente evidenziare come, per stessa ammissione del ricorrente, questa (rappresentativa dei versamenti dei tre decimi del capitale sociale) sarebbe stata utilizzata in larga parte per l'acquisto di beni palesemente estranei agli scopi sociali, condotta integrante quantomeno quella di dissipazione, talchè la circostanza per cui tali beni sarebbero stati successivamente sequestrati nell'ambito - sembrerebbe di comprendere dalla prospettazione difensiva - di altro procedimento penale è del tutto irrilevante, così come, a questo punto, il silenzio serbato dalla Corte sui rilievi in tal senso sviluppati con il gravame di merito. Peraltro che i beni sequestrati siano stati acquistati impiegando il capitale sociale è mera asserzione del ricorrente non verificabile in ragione del già ricordato mancato rinvenimento di documentazione contabile. Circostanza quest'ultima contestata dal ricorrente senza però ancora una volta confrontarsi con la motivazione della sentenza, che fonda l'accertamento sul punto non già su quanto riportato dal curatore, il quale, secondo il ricorso, non si sarebbe rivolto all'autorità che aveva proceduto al sequestro dei libri sociali, bensì sulle dichiarazioni dell'operante di PG che tale sequestro ha effettivamente eseguito e che ha riferito come non venne rinvenuta alcuna documentazione contabile fatta eccezione per il registro dei beni ammortizzabili. 4. Infondate - e in parte manifestamente infondate - sono anche le censure relative alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale. Se infatti la risalenza delle condotte distrattive o dissipative rispetto al momento in cui viene dichiarato il fallimento è un dato di cui il giudice deve tenere conto, non può dirsi che nel caso di specie la Corte non lo abbia considerato, ritenendone l'irrilevanza proprio in ragione della particolare natura delle condotte contestate, dalle quali ha desunto in maniera logica la consapevolezza dell'imputato circa la pericolosità della dispersione del capitale sociale. Quanto invece all'isolato precedente giurisprudenziale evocato nel ricorso in merito all'oggetto del dolo della bancarotta patrimoniale è appena il caso di ricordare il costante orientamento di segno contrario espresso da questa Corte, sia prima che successivamente alla citata pronunzia, nel seno per cui rimangono estranei al perimetro dell'elemento soggettivo tipico la consapevolezza e la volontà di causare il dissesto, il quale non è l'evento del reato di cui si tratta (per tutte Sez. Un., n. 22474 del 31 marzo 2016, Passarelli e altro, Rv. 266804). 5. Colgono invece parzialmente nel segno le doglianze articolate dal ricorrente con il secondo motivo. In realtà inammissibili risultano quelle relative all'omessa considerazione dell'intervenuto sequestro della contabilità, tema invece trattato dalla sentenza, con la cui motivazione il ricorrente non si è evidentemente confrontato. Sono invece fondate le censure relative alla configurazione dell'elemento soggettivo del reato. E' sì vero che l'originaria contestazione era stata apparentemente formulata con riguardo alla fattispecie di bancarotta documentale c.d. "generica", ma è altrettanto indubbio che quella effettivamente ritenuta dai giudici di primo grado è la condotta di occultamento o sottrazione dei libri contabili della fallita. In tal senso contraddittoria risulta la risposta fornita alle lamentele avanzate con il gravame di merito dalla Corte territoriale, che pure ha riconosciuto il mancato rinvenimento dei suddetti libri, ma al contempo ha ricondotto il fatto alla qualificazione originaria sostenendo che in tal modo si registrerebbe una incompletezza pressochè totale della contabilità, affermando conseguentemente la sufficienza del dolo generico per la sussistenza del reato. Né appare sufficiente a neutralizzare i vizi di tale percorso argomentativo il fatto che la sentenza impugnata abbia comunque ritenuto che la suddetta "incompletezza" fosse funzionale a impedire la ricostruzione delle condotte distrattive, trattandosi di affermazione apodittica nella sua laconicità. 5. Con riguardo a tale ultimo punto la sentenza deve dunque essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso attinenti il trattamento sanzionatorio che saranno esaminati dal giudice del rinvio, fermo restando che le censure relative alla commisurazione delle pene accessorie devono ritenersi comunque fondate alla luce della sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale. Nel resto il ricorso deve essere invece rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta documentale e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame alla Corte di app
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