CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 30869/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 del TRIBUNALE di PIACENZAgato avviso alfè—tin- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Piacenza il 1° ottobre 2020 ha applicato all'imputato la pena concordata con il P.M ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, fatto commesso il 5 febbraio 2017. 2. Il ricorrente deduce promiscuamente violazione di legge e vizio motivazio- nale sotto il profilo della ritenuta insussistenza della motivazione quanto alla ricor- renza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. E' pervenuta documentazione da cui risulta il decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data 12 agosto 2021. 4. Deve dunque adottarsi sentenza di annullamento senza rinvio della sen- tenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato (artt. 150 cod. pen. e 531 cod. proc. pen.). Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le con- dizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il