CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 19277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente [OSCURATO:PERSONA] C.U. ex art. 13 co. 1 quatte' DPR 115/02 sul ricorso 15864-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati - avverso la sentenza n. 7521/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 19. R.G. 15864/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Cassino, con sentenza non definitiva, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la declaratoria della nullità del testamento della madre e, in via subordinata, l'accertamento della sua qualità di erede legittimo con riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima con condanna della convenuta, erede beneficiaria del testamento ([OSCURATO:PERSONA]) a rendere il relativo controvalore. Si erano costituiti con unica comparsa e medesimo difensore gli altri eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha revocato, nel corso del giudizio di primo grado, il mandato al difensore costituendosi con un altro difensore; revocato poi il mandato al secondo difensore, si è costituito in giudizio con un terzo difensore insieme alla sorella [OSCURATO:PERSONA], anzitutto denunciando il conflitto di interessi del primo difensore e proponendo domanda di accertamento della nullità del testamento per le medesime ragioni dell'attore. Con la medesima sentenza non definitiva il Tribunale di Cassino ha dichiarato inammissibili tali domande ritenendole tardive. 2. Stephanie e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza, chiedendo di dichiarare il conflitto di interessi del primo difensore con conseguente mancata costituzione in giudizio di tutte le parti da questi difese. La Corte d'appello di Roma, con sentenza 13 dicembre 2016, n. 7521, ha dichiarato inammissibile il gravame di [OSCURATO:PERSONA] e infondato quello di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto a quest'ultimo la Corte ha sottolineato che erano stati conferiti mandati distinti, così che essendo il mandato di [OSCURATO:PERSONA] stato conferito per secondo quest'ultimo doveva considerarsi come non costituito, il che non faceva venire meno l'avvenuta decadenza dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali con la comparsa di costituzione che aveva nominato il terzo difensore, difensore che non aveva peraltro chiesto la rimessione in termini. 3. Avverso la pronuncia ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 1. I primi due sono tra loro strettamente connessi e vanno pertanto congiuntamente esaminati. a) Il primo motivo denuncia "violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 83, 84, 157, 159, 182, comma 2 e 163, n. 7 c.p.c. in relazione al conflitto di interessi del patrocinatore, trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio": avendo il primo avvocato assunto il patrocinio di parti che si trovavano quanto meno potenzialmente in posizione di contrasto si è determinata una nullità non sanabile, in relazione alla quale non possono essere trasferiti in capo alla parte rappresentata gli effetti negati, così che il ricorrente doveva essere considerato come non costituito, con possibilità di promuovere un nuovo giudizio, conclusione alla quale è d'altro canto giunta la Corte d'appello. b) Il secondo motivo contesta "ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., violazione di legge dell'art. 112 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, obiter dictum" per avere la Corte d'appello solo in via incidentale affermato la possibilità per il ricorrente di riproporre l'azione ereditaria. I motivi non possono essere accolti. La Corte d'appello, nel confermare la dichiarazione di inammissibilità della domanda di accertamento della nullità del testamento fatta valere da Stephanie e [OSCURATO:PERSONA] perché tardivamente proposta, non ha considerato che tale domanda era la medesima proposta dall'attore [OSCURATO:PERSONA], domanda che veniva fatta valere per le medesime ragioni fatte valere dall'attore; tale domanda - e in tal senso va pertanto corretta la motivazione della sentenza impugnata - era inammissibile non perché tardivamente proposta, ma perché già oggetto del processo. Va infatti considerato che nel giudizio di impugnazione di un testamento per nullità vi è unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, così che sussiste litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli eredi legittimi, in quanto l'eventuale accoglimento della domanda porta alla dichiarazione di invalidità del testamento e alla conseguente apertura della successione legittima (v. Cass. n. 4452/2016 e Cass. n. 474/2010). 2. Il terzo e il quarto motivo sono tra loro strettamente connessi e ne è quindi opportuna la trattazione congiunta. a) Il terzo motivo lamenta "ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, riproposto nell'odierno giudizio per effetto dell'assorbimento del motivo": la Corte d'appello ha confermato la pronuncia di primo grado che avrebbe erroneamente ritenuta rinunciata l'azione di riduzione avendo il ricorrente conferito mandato alle liti al primo difensore. b) Il quarto motivo contesta "violazione degli artt. 2 Cost., 1375, 1374 e 1175 c.c., mancata valutazione probatoria circa un fatto decisivo per il giudizio, abuso del diritto": tale rinuncia sarebbe in ogni caso manifestamente sproporzionata così che s'integrerebbe la figura dell'abuso del diritto. I motivi non possono essere accolti. La Corte d'appello ha seguito l'orientamento secondo cui - nel caso di mandato conferito allo stesso avvocato da due parti in conflitto, anche solo potenziale, di interessi mediante due atti distinti - la parte che ha conferito per seconda la procura deve ritenersi non costituita in giudizio (così Cass. n. 14634/2015). La Corte ha così ritenuto che il ricorrente doveva ritenersi non costituito mediante il primo difensore, ma soltanto mediante il secondo difensore. Pertanto, non ha ritenuto che il ricorrente avesse rinunciato a proporre azione di riduzione, ma che tale domanda, proposta con la costituzione del terzo difensore, fosse stata tardiva. In tal modo la Corte d'appello ha aderito all'orientamento di questa Corte secondo il quale l'azione di riduzione ha carattere individuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa la sua quota individuale di legittima, così che è inammissibile la domanda di riduzione che non sia stata tempestivamente proposta dal convenuto (v. Cass. n. 2174/1998 e, più recentemente, Cass. n. 15706/2020). 3. Il quinto motivo contesta "mancata valutazione probatoria circa un fatto decisivo per il giudizio, nullità del testamento": il ricorrente aveva condiviso le argomentazioni dell'attore laddove nell'atto di citazione contestava il linguaggio utilizzato nel testamento negandone la riferibilità alla de cuius e il difetto di autografia della scrittura, profili sui quali il Tribunale ha omesso di motivare. Il motivo è inammissibile. La censura del ricorrente è infatti rivolta nei confronti della pronuncia di primo grado e non nei confronti di quella di appello, oggetto della presente impugnazione, così che non può essere esaminata da questa Corte. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è provvedimento sulle spese non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda