CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37684/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo . !\fes,§ktkx uyTALetp; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia che ha confermato quella di condanna del Tribunale di Brescia per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 per aver violato il provvedimento emesso dal Questore di Brescia in data 14 giugno 2018 con riferimento alla prescrizione del divieto di rientro nel Comune di Salò prima del decorso del termine assegnato, venendo sorpreso seduto ad un tavolino di una pasticceria alla periferia del Comune di Salò. 1.1. Col primo motivo, denuncia la mancanza di motivazione: a) sulla mancata richiesta da parte del personale di polizia giudiziaria intervenuto della carta di identità dell'imputato e per la mancata redazione di un verbale al momento del fatto; b) sull'ubicazione della pasticceria nella quale l'imputato era stato controllato la quale, in base alle carte catastali, rientrerebbe nel comune [OSCURATO:PERSONA] che è limitrofo ma ben distinto da quello di Salò. 1.2. Col secondo motivo denuncia la mancata applicazione dell'131-bis cod. pen., stante la non abitualità del fatto e la collocazione della pasticceria al confine tra i due Comuni. 1.3. Col terzo motivo, denuncia la carenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine al trattamento sanzionatorio, atteso che per due anni e undici mesi non aveva contravvenuto ad alcun divieto e la misura di prevenzione sarebbe scaduta dopo soltanto un mese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva la Corte che l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello (come è avvenuto nel caso di specie) e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118). A questo scopo, rilevano sicuramente: - il lungo tempo trascorso (un anno ed undici mesi) senza che l'imputato abbia violato una delle prescrizioni del provvedimento;- il fatto che dopo un mese sarebbe scaduta la misura disposta dal Questore senza che sia stata individuata una ragione precisa che abbia spinto l'imputato a porre in essere volontariamente la violazione; - l'ubicazione periferica della pasticceria nella quale era stato notato l'imputato, sicché il comportamento tenuto è certamente occasionale, quindi non abituale, ed il disvalore della condotta appare esiguo già in base agli elementi che possono essere tratti dalla sentenza impugnata. 2. A seguito dell'accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, stante la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., per la particolare tenuità del fatto ascritto all'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. proc. pen., per la particolare tenuit