CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 41446/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Foggia ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art. 112, comma primo, n. 4, e dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, proposto per violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla valutazione del quadro probatorio, è manifestamente infondato, in quanto volto a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Considerato che, quanto al primo profilo del secondo motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione di legge in merito sia alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen., stante l'assenza di elementi idonei a configurare l'induzione/determinazione del minore a commettere reato, sia alla ritenuta recidiva contestata, sia, infine, alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., nonostante la sussistenza di condizioni atte a ritenere la lieve entità del fatto -, è manifestamente infondato, in quanto reiterativo di motivi non solo già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, ma anche non specifici e meramente apparenti, perché privi di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Considerato che anche il secondo profilo del secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione di legge in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., in ragione del minimo contributo apportato dall'imputato, è manifestamente infondato poiché, anch'esso, non solo reiterativo di censure già dedotte in appello e correttamente disattese dalla corte territoriale, ma anche aspecifico, in quanto privo di una critica argomentata avverso la sentenza in verifica. Considerato, infine, che anche il terzo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato perché privo di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata nella quale, con argomentazioni logiche, sufficienti e ricche di indicazioni in merito agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, i giudici di appello hanno esposto le ragioni della decisione assunta. Tanto, non senza considerare che la graduazione della pena, in relazione sia agli aumenti che alle diminuzioni previste per le opposte circostanze, sia alla determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, come avvenuto nel caso di specie, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]