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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 marzo 2023

Cassazione n. 49619/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento del 31 marzo 2023 del G.i.p. del Tribunale di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 6 febbraio 2023, con il quale era stata parzialmente accolta l'istanza con la quale la difesa aveva chiesto il condono delle pene pecuniarie comminate per i reati commessi prima del 2 maggio 2006, la declaratoria di estinzione delle ulteriori pene pecuniarie e la dichiarazione di estinzione del reato di cui al decreto penale di condanna del 26 ottobre 2017, esecutivo il 29 marzo 2019.

Il giudice dell'esecuzione, ritenendo parzialmente fondata l'opposizione, ha condonato la pena pecuniaria irrogata dal Tribunale di Palermo con sentenza del 22 aprile 1995, definitiva il 15 ottobre 1997, nei limiti di euro 10.000,00, e ha dichiarato estinto il reato di cui al sopra indicato decreto penale di condanna, rigettando nel resto le questioni dedotte.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe in maniera errata adottato l'ordinanza impugnata de plano, pur non ricorrendone i presupposti.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe in maniera errata accolto solo parzialmente l'opposizione, senza fornire sul punto idonea motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.

Il provvedimento impugnato è stato emesso de plano fuori dai casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che prevede che l'udienza in camera di consiglio per la trattazione dell'incidente di esecuzione, previo avviso alle parti e ai difensori, si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.

Ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è possibile che il giudice dell'esecuzione adotti de plano una decisione di inammissibilità dell'istanza con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, solo nei casi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.

L'inammissibilità dell'istanza, pertanto, può essere rilevata dal giudice ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. solo nei casi in cui appaiono immediatamente insussistenti i presupposti normativi della richiesta, restando riservati al rito camerale le questioni di diritto di non univoca soluzione e la delibazione di fondatezza nel merito dell'istanza (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971).

Ogni qual volta, invece, si pongano problemi di valutazione che impongono l'uso di criteri interpretativi in relazione al thema probandum deve essere data all'istante la possibilità di instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto - sul modello di quello tipico ex art. 127 cod. proc. pen. - dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017).

Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha provveduto de plano, senza previa rituale instaurazione dell'udienza camerale, pur avendo deciso nel merito l'opposizione.

Così facendo, il giudice dell'esecuzione ha espresso un giudizio di merito ed ha fornito un apprezzamento discrezionale e, pertanto, non avrebbe potuto applicare la disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

L'opposizione presentata da Marino, pertanto, richiedeva anch'essa un approfondimento in contraddittorio, non rientrando la stessa tra le ipotesi menzionate dalla norma appena richiamata.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Palermo.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale cfg Palermo - [OSCURATO:PERSONA]. g O ' co n Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento del 31 marzo 2023 del G.i.p. del Tribunale di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 6 febbraio 2023, con il quale era stata parzialmente accolta l'istanza con la quale la difesa aveva chiesto il condono delle pene pecuniarie comminate per i reati commessi prima del 2 maggio 2006, la declaratoria di estinzione delle ulteriori pene pecuniarie e la dichiarazione di estinzione del reato di cui al decreto penale di condanna del 26 ottobre 2017, esecutivo il 29 marzo 2019. Il giudice dell'esecuzione, ritenendo parzialmente fondata l'opposizione, ha condonato la pena pecuniaria irrogata dal Tribunale di Palermo con sentenza del 22 aprile 1995, definitiva il 15 ottobre 1997, nei limiti di euro 10.000,00, e ha dichiarato estinto il reato di cui al sopra indicato decreto penale di condanna, rigettando nel resto le questioni dedotte. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe in maniera errata adottato l'ordinanza impugnata de plano, pur non ricorrendone i presupposti. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe in maniera errata accolto solo parzialmente l'opposizione, senza fornire sul punto idonea motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate. Il provvedimento impugnato è stato emesso de plano fuori dai casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che prevede che l'udienza in camera di consiglio per la trattazione dell'incidente di esecuzione, previo avviso alle parti e ai difensori, si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è possibile che il giudice dell'esecuzione adotti de plano una decisione di inammissibilità dell'istanza con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, solo nei casi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata. L'inammissibilità dell'istanza, pertanto, può essere rilevata dal giudice ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. solo nei casi in cui appaiono immediatamente insussistenti i presupposti normativi della richiesta, restando riservati al rito camerale le questioni di diritto di non univoca soluzione e la delibazione di fondatezza nel merito dell'istanza (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971). Ogni qual volta, invece, si pongano problemi di valutazione che impongono l'uso di criteri interpretativi in relazione al thema probandum deve essere data all'istante la possibilità di instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto - sul modello di quello tipico ex art. 127 cod. proc. pen. - dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017). Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha provveduto de plano, senza previa rituale instaurazione dell'udienza camerale, pur avendo deciso nel merito l'opposizione. Così facendo, il giudice dell'esecuzione ha espresso un giudizio di merito ed ha fornito un apprezzamento discrezionale e, pertanto, non avrebbe potuto applicare la disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. L'opposizione presentata da Marino, pertanto, richiedeva anch'essa un approfondimento in contraddittorio, non rientrando la stessa tra le ipotesi menzionate dalla norma appena richiamata. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Palermo. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale cfg Palermo - [OSCURATO:PERSONA]. g O ' co n Così deciso il 1
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