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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03255/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCOdato avvis alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Lecco, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni di reclusione ed C 9.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per erronea qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in ragione della lieve entità del fatto.

La censura rientra solo in apparenza nel novero di quelle in astratto consentite dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., prospettando in realtà la sussistenza di una diversa situazione di fatto rispetto a quella assunta in sentenza.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 n embre 2021 Il consigli e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCOdato avvis alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Lecco, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni di reclusione ed C 9.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per erronea qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in ragione della lieve entità del fatto. La censura rientra solo in apparenza nel novero di quelle in astratto consentite dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., prospettando in realtà la sussistenza di una diversa situazione di fatto rispetto a quella assunta in sentenza. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 n embre 2021 Il consigli e
Sentenza Cassazione n. 03255/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris