CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25097/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha confermato quella con la quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata, avanzata dal condannato, in relazione al semestre di pena espiata dal 3 dicembre 2022 al 3 giugno 2023; richiamato il principio secondo cui «in tema di concessione della liberazione anticipata, forma oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende il beneficio premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere» (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743 - 01; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355); ricordato che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 - 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 - 01), sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi, deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428); ribadito che, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera risocializzante, gli eventuali rapporti disciplinari le infrazioni disciplinari riportate da un detenuto nel pertinente semestre ben possono essere poste a base della negazione del beneficio, purché esse siano apprezzate nella loro concretezza, sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di risocializzazione, e siano successivamente comparate, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento utile di giudizio (Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311). È a tal fine necessario che il giudice di sorveglianza proceda a una completa valutazione, fattuale e psicologica, degli addebiti, in modo da precisarne l'incidenza negativa sulla partecipazione del condannato al percorso riabilitativo (Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595-01); rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governo dei richiamati principi, confermando - anche attraverso l'esplicito richiamo alla motivazione del Magistrato di sorveglianza - il rigetto della libertà anticipata in relazione al semestre in concomitanza con il quale risultava che il condannato avesse posto in essere la condotta costituente infrazione disciplinare (svolgimento negligente dell'attività lavorativa in Istituto e indifferenza verso i ripetuti richiami) di sicura gravità come implicitamente ricavabile dalla affermata reiterazione della condotta, peraltro posta in essere per intrattenersi nella stanza di socialità ovvero per svolgere attività sportiva; rilevato altresì che, a fronte di tale congrua valutazione sulla condotta, ritenuta sicuro indice di mancata partecipazione all'opera di rieducazione limitatamente al semestre di pertinenza, il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime censure già adeguatamente vagliate e superate dal Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 19 giugno 202