CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 44939/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il reato di truffa contestato, è fondato su censure finalizzate a una rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici, essendo stato omesso ogni confronto con la considerazione della natura unitaria del reato concorsuale, in cui l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato. detto reato, deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., in tal senso, e tra le tante, Sez. 2 - , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, Lucà; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, Scognamiglio); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa non punibilità di cui all'art. 131-bís cod. pen., è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione sul diniego della causa di non punibilità risulta essere esente da vizi logici e conforme al dato normativo e con cui la difesa si confronta in termini solo generici (si veda, in proposito, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere nsore Il