CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 13877/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39233_22 Rilevato che i due motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] - con i quali deduce, rispettivamente con il primo motivo, del tutto genericamente la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato previsto dall'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/01 e con il secondo motivo riguardo al trattamento sanzionatorio quanto alla denegata concessione delle attenuanti generiche - sono inammissibili, perché totalmente privi di specificità estrinseca non coniugandoli con la decisione impugnata che, preso atto della rinuncia ai motivi sull'affermazione di responsabilità, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche rideterminando infatti la quantificazione della pena. Deve ricordarsi che la rinuncia ad uno o più motivi di appello circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. Nel resto il ricorso che non si confronta con la decisione è parimenti inammissibile. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA],1 i r sore [OSCURATO:PERSONA]