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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 20896/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 2.5.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relaziene Evoli-3 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], accogliendo la richiesta formulata all'esito della emissione del decreto di giudizio immediato, ed acquisito il consenso del PM, il GIP presso il Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la pena di: anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa al Mehisen, a [OSCURATO:PERSONA] ed a Lapadat, la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa a Ungureanu, disponendo in,;_pltre la confisca della somma di euro 10.075,15 (così precisata nel provvedimento del 12.10.2022) sequestrata al Menisehn e la restituzione di quant'altro in sequestro agli altri imputati;

2. ricorrono per cassazione tutti gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia deducendo: 2.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione in ordine al sequestro preventivo ed alla confisca della somma di denaro: rileva che, con la sentenza, il GIP ha disposto il sequestro preventivo e la confisca della somma di euro 9.980, già sottoposta a sequestro probatorio nel corso delle indagini; segnala che il sequestro preventivo adottato dal GIP è totalmente immotivato e, perciò, nullo, con conseguente nullità della relativa confisca, a sua volta sorretta da una motivazione generica dal momento che la somma venne appresa mentre il ricorrente si trovava in aeroporto non essendovi alcun elemento per ricondurla alla condotta delittuosa ascrittagli piuttosto che alle attività lecite da lui comunque esercitate; 2.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., 132 e 133 cod. pen.: richiama la imputazione elevata nei confronti del ricorrente e la richiesta di applicazione della pena in cui si faceva riferimento alle circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti rispetto alle contestate aggravanti laddove, nella sentenza, la richiesta è stata erroneamente riportata con la indicazione di un giudizio di equivalenza ed in tal senso è stata resa la sentenza; rileva che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 640-bis cod. pen. è stata introdotta nel 1990 e, nel 2017 quando la pena detentiva è stata elevata nella misura della reclusione da due a sette anni; aggiunge che l'ipotesi contemplata dalla norma è ormai pacificamente considerata una fattispecie aggravata del delitto di truffa, come tale suscettibile di valutazione nel giudizio di valenza che, in caso di concorrenti circostanze attenuanti, stimate prevalenti o equivalenti, comporta la applicazione della pena stabilita per il delitto di truffa di cui all'art. 640 cod. pen.; osserva che, in tal modo, la pena inflitta è stata quantificata partendo dal massimo edittale, evidentemente sproporzionato rispetto alla entità complessiva del fatto risultando peraltro del tutto carente la motivazione del GIP in crdilie alla congruità del trattamento sanzionatorio, che non ha tenuto conto del periodo di restrizione della libertà già sofferto dal ricorrente, che ha maturato una profonda consapevolezza della propria condotte illecita, del risarcimento del danno in favore dell'INPS e della intervenuta recisione di ogni legame con l'attività nell'ambito della quale si era originata la condotta illecita; 2.3 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 2.3.1 la erronea qualificazione del fatto: rileva che la fattispecie contemplata dall'art. 640-bis cod. pen. è pacificamente ritenuta una ipotesi aggravata del delitto di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. sul quale, nel caso di specie, era stata contestata la ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.; segnala che, tuttavia, il GIP ha ritenuto una sola aggravante considerando, perciò, il delitto in esame come una fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all'art. 640 cod. pen., errando perciò nella qualificazione giuridica del fatto; 2.3.2 difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: rileva che l'errore sulla qualificazione giuridica del fatto si è direttamente riflesso sulla determinazione della pena, che avrebbe dovuto essere calcolata tenendo conto di quella prevista dall'art. 640 cod. pen.; 2.3.3 illegalità della pena: segnala che deve ritenersi illegale la pena laddove il giudice abbia operato una comparazione parziale tra le concorrenti circostanze spiegando che nel caso in esame il GIP ha considerato esclusivamente quella di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. e non già quella relativa alla truffa aggravata; 2.4 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge per erronea definizione giuridica dei fatti: rileva, infatti, che il fatto contestato, qualificato ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen., andava invece ricondotto nella fattispecie delineata dall'art. 316-ter cod. pen.; segnala, peraltro, che la condotta ascritta al ricorrente è solo quella di aver procurato i codici fiscali per le richieste di reddito di cittadinanza non avendo egli posto in essere alcun artificio o raggiro; né, aggiunge, la limitatissima attività del ricorrente poteva giustificare la contestazione, nei suoi confronti, della aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., con conseguente erroneità del calcolo della pena, stabilita senza tener conto del suo effettivo coefficiente e grado di responsabilità;

3. la Procura Generale ha trasmesso le proprie conclusioni scritte concludendo per la inammissibilità di tutti i ricorsi: rileva, infatti, la adeguatezza della motivazione con cui il GIP ha giustificato la confisca della somma di denaro nei confronti del Mehisen; segnala che gli altri ricorsi sono del pari inammissibili insistendo sulla errata qualificazione giuridica del fatto, suscettibile di essere dedotta soltanto nel caso in cui essa risulti in maniera manifesta, con immediatezza ed in termini eccentrici rispetto alla descrizione della condotta;

4. in data 23.2.2023, la difesa del Mehisen ha trasmesso una memoria con allegata documentazione circa le lecite fonti di reddito del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza di patteggiannento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., qualora la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti; quando ciò non sia accaduto, ovvero quando la misura sia rimasta estranea all'accordo, la sentenza è invece ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, infatti, Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 - 01).

Tanto necessariamente premesso, e preso atto che la misura di sicurezza non era stata oggetto di accordo, non par dubbio che, nel caso in esame, si è presenza della confisca di una somma di denaro costituente profitto del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta e che, per questa ragione, va qualificata come confisca diretta in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa, alla sua adozione, l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione non rilevando e non essendo necessario un rapporto di "pertinenzialità" tra il reato ed il denaro attinto (cfr., Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01).

La sentenza impugnata ha disposto la misura "... trattandosi del profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., atteso che è emerso chiaramente come l'imputato traeva profitto proprio dalle attività illecite connesse all'indebita percezione del reddito di cittadinanza, percependo una somma di denaro per ciascuna pratica illecita connessa alle istanze di RDC e REM" (cfr., 4 della sentenza).

Trattasi di motivazione adeguata e coerente rispetto alla natura della misura ablativa, tenendo peraltro conte che, in tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (cfr., Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574 01; Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283081 - 01).

2. I ricorsi di Ungureanu, Shamh e Lapdat I ricorsi degli altri imputati hanno ad oggetto, con varie sfumature, la qualificazione giuridica del fatto, e sono inammissibili.

Si assume, in primo luogo (cfr., i ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]) che il fatto è stato ricondotto nella fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen., pacificamente ritenuta una ipotesi aggravata del delitto di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. sul quale, nel caso di specie, era stata contestata la ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., laddove il GIP, nel calcolare la pena, hE inv2Le Lonsiderato una sola aggravante e, in definitiva, "trattato" il delitto in esame come una fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all'art. 640 cod. pen., errando perciò nella qualificazione giuridica del fatto con applicazione di una pena che è stata quantificata partendo dal massimo edittale ad un tempo errato ed evidentemente sproporzionato.

Sotto altro profilo (cfr., il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) si assume che il fatto, qualificato ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen., andava invece ricondotto nella fattispecie delineata dall'art. 316-ter cod. pen..

È noto che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non aut-AuhLieiice, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (cfr., Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gannal, Rv. 283023 - 01).

È pacifico che la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall'art. 640-bis cod. pen. costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 dello stesso codice e non figura autonoma di reato (cfr., Sez.

U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi, Rv. 221663 01; Sez. 2, n. 48394 del 19/11/2019, Maccioni, Rv. 277895 - 01).

Per altro verso, si è chiarito che il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva (cfr., Sez.

F - , n. 44878 c'el C3/"G(75/ 2019, Aldovisi, Rv. 279036 - 03); e la condotta descritta nella imputazione e riassunta nella sentenza, evoca delle domande "false" per soggetti spesso inesistenti.

Irrilevante, poi, che taluno degli imputati abbia concorso con altri senza porre in essere la condotta "tipica" poiché, nel caso di concorso di persone nel reato, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, allorché si realizza la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2 - , n. 51174 del 01/10/2019, Lucà, Rv. 278012 - 01).

Né, da ultimo, puè) ril:r.are che l'erronea considerazione della fattispecie di cui i all'art. 640-bis cod. pen. come ipotesi di reato autonoma abbia potuto riflettersi sul procedimento di quantificazione della pena finale, in quanto, come è stato recentemente chiarito, la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (cfr., da ultimo, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).

In definitiva, i ricorsi sono articolati su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena (sulla cui nozione, cfr., da ultimo, Sez.

U, del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01) o della misura di sicurezza.

3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibili i r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 2.5.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relaziene Evoli-3 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], accogliendo la richiesta formulata all'esito della emissione del decreto di giudizio immediato, ed acquisito il consenso del PM, il GIP presso il Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la pena di: anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa al Mehisen, a [OSCURATO:PERSONA] ed a Lapadat, la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa a Ungureanu, disponendo in,;_pltre la confisca della somma di euro 10.075,15 (così precisata nel provvedimento del 12.10.2022) sequestrata al Menisehn e la restituzione di quant'altro in sequestro agli altri imputati; 2. ricorrono per cassazione tutti gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia deducendo: 2.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione in ordine al sequestro preventivo ed alla confisca della somma di denaro: rileva che, con la sentenza, il GIP ha disposto il sequestro preventivo e la confisca della somma di euro 9.980, già sottoposta a sequestro probatorio nel corso delle indagini; segnala che il sequestro preventivo adottato dal GIP è totalmente immotivato e, perciò, nullo, con conseguente nullità della relativa confisca, a sua volta sorretta da una motivazione generica dal momento che la somma venne appresa mentre il ricorrente si trovava in aeroporto non essendovi alcun elemento per ricondurla alla condotta delittuosa ascrittagli piuttosto che alle attività lecite da lui comunque esercitate; 2.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., 132 e 133 cod. pen.: richiama la imputazione elevata nei confronti del ricorrente e la richiesta di applicazione della pena in cui si faceva riferimento alle circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti rispetto alle contestate aggravanti laddove, nella sentenza, la richiesta è stata erroneamente riportata con la indicazione di un giudizio di equivalenza ed in tal senso è stata resa la sentenza; rileva che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 640-bis cod. pen. è stata introdotta nel 1990 e, nel 2017 quando la pena detentiva è stata elevata nella misura della reclusione da due a sette anni; aggiunge che l'ipotesi contemplata dalla norma è ormai pacificamente considerata una fattispecie aggravata del delitto di truffa, come tale suscettibile di valutazione nel giudizio di valenza che, in caso di concorrenti circostanze attenuanti, stimate prevalenti o equivalenti, comporta la applicazione della pena stabilita per il delitto di truffa di cui all'art. 640 cod. pen.; osserva che, in tal modo, la pena inflitta è stata quantificata partendo dal massimo edittale, evidentemente sproporzionato rispetto alla entità complessiva del fatto risultando peraltro del tutto carente la motivazione del GIP in crdilie alla congruità del trattamento sanzionatorio, che non ha tenuto conto del periodo di restrizione della libertà già sofferto dal ricorrente, che ha maturato una profonda consapevolezza della propria condotte illecita, del risarcimento del danno in favore dell'INPS e della intervenuta recisione di ogni legame con l'attività nell'ambito della quale si era originata la condotta illecita; 2.3 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 2.3.1 la erronea qualificazione del fatto: rileva che la fattispecie contemplata dall'art. 640-bis cod. pen. è pacificamente ritenuta una ipotesi aggravata del delitto di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. sul quale, nel caso di specie, era stata contestata la ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.; segnala che, tuttavia, il GIP ha ritenuto una sola aggravante considerando, perciò, il delitto in esame come una fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all'art. 640 cod. pen., errando perciò nella qualificazione giuridica del fatto; 2.3.2 difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: rileva che l'errore sulla qualificazione giuridica del fatto si è direttamente riflesso sulla determinazione della pena, che avrebbe dovuto essere calcolata tenendo conto di quella prevista dall'art. 640 cod. pen.; 2.3.3 illegalità della pena: segnala che deve ritenersi illegale la pena laddove il giudice abbia operato una comparazione parziale tra le concorrenti circostanze spiegando che nel caso in esame il GIP ha considerato esclusivamente quella di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. e non già quella relativa alla truffa aggravata; 2.4 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge per erronea definizione giuridica dei fatti: rileva, infatti, che il fatto contestato, qualificato ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen., andava invece ricondotto nella fattispecie delineata dall'art. 316-ter cod. pen.; segnala, peraltro, che la condotta ascritta al ricorrente è solo quella di aver procurato i codici fiscali per le richieste di reddito di cittadinanza non avendo egli posto in essere alcun artificio o raggiro; né, aggiunge, la limitatissima attività del ricorrente poteva giustificare la contestazione, nei suoi confronti, della aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., con conseguente erroneità del calcolo della pena, stabilita senza tener conto del suo effettivo coefficiente e grado di responsabilità; 3. la Procura Generale ha trasmesso le proprie conclusioni scritte concludendo per la inammissibilità di tutti i ricorsi: rileva, infatti, la adeguatezza della motivazione con cui il GIP ha giustificato la confisca della somma di denaro nei confronti del Mehisen; segnala che gli altri ricorsi sono del pari inammissibili insistendo sulla errata qualificazione giuridica del fatto, suscettibile di essere dedotta soltanto nel caso in cui essa risulti in maniera manifesta, con immediatezza ed in termini eccentrici rispetto alla descrizione della condotta; 4. in data 23.2.2023, la difesa del Mehisen ha trasmesso una memoria con allegata documentazione circa le lecite fonti di reddito del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorso è manifestamente infondato. La sentenza di patteggiannento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., qualora la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti; quando ciò non sia accaduto, ovvero quando la misura sia rimasta estranea all'accordo, la sentenza è invece ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, infatti, Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 - 01). Tanto necessariamente premesso, e preso atto che la misura di sicurezza non era stata oggetto di accordo, non par dubbio che, nel caso in esame, si è presenza della confisca di una somma di denaro costituente profitto del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta e che, per questa ragione, va qualificata come confisca diretta in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa, alla sua adozione, l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione non rilevando e non essendo necessario un rapporto di "pertinenzialità" tra il reato ed il denaro attinto (cfr., Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01). La sentenza impugnata ha disposto la misura "... trattandosi del profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., atteso che è emerso chiaramente come l'imputato traeva profitto proprio dalle attività illecite connesse all'indebita percezione del reddito di cittadinanza, percependo una somma di denaro per ciascuna pratica illecita connessa alle istanze di RDC e REM" (cfr., 4 della sentenza). Trattasi di motivazione adeguata e coerente rispetto alla natura della misura ablativa, tenendo peraltro conte che, in tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (cfr., Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574 01; Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283081 - 01). 2. I ricorsi di Ungureanu, Shamh e Lapdat I ricorsi degli altri imputati hanno ad oggetto, con varie sfumature, la qualificazione giuridica del fatto, e sono inammissibili. Si assume, in primo luogo (cfr., i ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]) che il fatto è stato ricondotto nella fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen., pacificamente ritenuta una ipotesi aggravata del delitto di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. sul quale, nel caso di specie, era stata contestata la ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., laddove il GIP, nel calcolare la pena, hE inv2Le Lonsiderato una sola aggravante e, in definitiva, "trattato" il delitto in esame come una fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all'art. 640 cod. pen., errando perciò nella qualificazione giuridica del fatto con applicazione di una pena che è stata quantificata partendo dal massimo edittale ad un tempo errato ed evidentemente sproporzionato. Sotto altro profilo (cfr., il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) si assume che il fatto, qualificato ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen., andava invece ricondotto nella fattispecie delineata dall'art. 316-ter cod. pen.. È noto che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non aut-AuhLieiice, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (cfr., Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gannal, Rv. 283023 - 01). È pacifico che la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall'art. 640-bis cod. pen. costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 dello stesso codice e non figura autonoma di reato (cfr., Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi, Rv. 221663 01; Sez. 2, n. 48394 del 19/11/2019, Maccioni, Rv. 277895 - 01). Per altro verso, si è chiarito che il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva (cfr., Sez. F - , n. 44878 c'el C3/"G(75/ 2019, Aldovisi, Rv. 279036 - 03); e la condotta descritta nella imputazione e riassunta nella sentenza, evoca delle domande "false" per soggetti spesso inesistenti. Irrilevante, poi, che taluno degli imputati abbia concorso con altri senza porre in essere la condotta "tipica" poiché, nel caso di concorso di persone nel reato, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, allorché si realizza la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2 - , n. 51174 del 01/10/2019, Lucà, Rv. 278012 - 01). Né, da ultimo, puè) ril:r.are che l'erronea considerazione della fattispecie di cui i all'art. 640-bis cod. pen. come ipotesi di reato autonoma abbia potuto riflettersi sul procedimento di quantificazione della pena finale, in quanto, come è stato recentemente chiarito, la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). In definitiva, i ricorsi sono articolati su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena (sulla cui nozione, cfr., da ultimo, Sez. U, del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01) o della misura di sicurezza. 3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i r
Decreto Cassazione n. 20896/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris