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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:318
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61994J0257 - IT Avis juridique important | 61994J0257 SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 12 OTTOBRE 1995. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANA. - INADEMPIMENTO - DIRETTIVA 91/685/CEE - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-257/94. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-03041 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato (Trattato CE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] causa C-257/94, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal prof. [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo nella sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde, convenuta, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al dettato della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/685/CEE, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 377, pag. 1), e della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/688/CEE, recante modifica della direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all' importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU L 377, pag. 18), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CE, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori C.N.

Kakouris, presidente di sezione, F.A.

Schockweiler, P.J.G.

Kapteyn, J.L.

Murray e H. Ragnemalm (relatore), giudici, avvocato generale: M.B.

Elmer cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 settembre 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 16 settembre 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al dettato della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/685/CEE, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 377, pag. 1), e della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/688/CEE, recante modifica della direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all' importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU L 377, pag. 18), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CE. 2 Risulta dai rispettivi artt. 2 delle direttive 91/685 e 91/688 che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alle stesse entro il 1º luglio 1992 e ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Il governo italiano, nel suo controricorso, ha comunicato il decreto ministeriale 26 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 16 settembre 1994, destinato a trasporre la direttiva 91/688. 4 [OSCURATO:PERSONA], nella replica, ha preso atto dell' adozione di tali norme e, constatata la corretta trasposizione della direttiva 91/688 nell' ordinamento italiano, ha dichiarato di rinunciare agli atti relativamente a tale domanda, ma ha mantenuto il ricorso nella parte in cui riguarda la direttiva 91/685. 5 La Repubblica italiana non nega che la direttiva 91/685 non è stata recepita nel termine previsto, ma fa valere, per contro, che il regolamento che deve trasporla è in preparazione. 6 Poiché la trasposizione della direttiva 91/685 non ha avuto luogo nel termine fissato dal suo art. 2, l' inadempimento dedotto al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere ritenuto accertato. 7 Occorre pertanto dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 91/685, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell' art. 2 della direttiva stessa.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 8 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. 9 A norma del n. 5 dello stesso articolo, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, a meno che la rinuncia non sia giustificata dal comportamento della controparte. 10 [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato ad alcuni dei motivi esposti nel ricorso, in quanto, dopo la sua presentazione, la Repubblica italiana ha comunicato i provvedimenti necessari ad attuare la trasposizione della direttiva 91/688 nel proprio ordinamento. 11 Da ciò discende che la parziale rinuncia della [OSCURATO:PERSONA] è giustificata dal comportamento della Repubblica italiana, che, peraltro, è rimasta soccombente nel resto del ricorso. 12 La Repubblica italiana va quindi condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al dettato della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/685/CEE, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell' art. 2 della direttiva 91/685. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994J0257 - IT Avis juridique important | 61994J0257 SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 12 OTTOBRE 1995. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANA. - INADEMPIMENTO - DIRETTIVA 91/685/CEE - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-257/94. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-03041 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato (Trattato CE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] causa C-257/94, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal prof. [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo nella sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde, convenuta, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al dettato della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/685/CEE, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 377, pag. 1), e della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/688/CEE, recante modifica della direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all' importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU L 377, pag. 18), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CE, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray e H. Ragnemalm (relatore), giudici, avvocato generale: M.B. Elmer cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 settembre 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 16 settembre 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al dettato della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/685/CEE, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 377, pag. 1), e della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/688/CEE, recante modifica della direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all' importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU L 377, pag. 18), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CE. 2 Risulta dai rispettivi artt. 2 delle direttive 91/685 e 91/688 che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alle stesse entro il 1º luglio 1992 e ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Il governo italiano, nel suo controricorso, ha comunicato il decreto ministeriale 26 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 16 settembre 1994, destinato a trasporre la direttiva 91/688. 4 [OSCURATO:PERSONA], nella replica, ha preso atto dell' adozione di tali norme e, constatata la corretta trasposizione della direttiva 91/688 nell' ordinamento italiano, ha dichiarato di rinunciare agli atti relativamente a tale domanda, ma ha mantenuto il ricorso nella parte in cui riguarda la direttiva 91/685. 5 La Repubblica italiana non nega che la direttiva 91/685 non è stata recepita nel termine previsto, ma fa valere, per contro, che il regolamento che deve trasporla è in preparazione. 6 Poiché la trasposizione della direttiva 91/685 non ha avuto luogo nel termine fissato dal suo art. 2, l' inadempimento dedotto al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere ritenuto accertato. 7 Occorre pertanto dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 91/685, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell' art. 2 della direttiva stessa. Decisione relativa alle spese Sulle spese 8 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. 9 A norma del n. 5 dello stesso articolo, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, a meno che la rinuncia non sia giustificata dal comportamento della controparte. 10 [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato ad alcuni dei motivi esposti nel ricorso, in quanto, dopo la sua presentazione, la Repubblica italiana ha comunicato i provvedimenti necessari ad attuare la trasposizione della direttiva 91/688 nel proprio ordinamento. 11 Da ciò discende che la parziale rinuncia della [OSCURATO:PERSONA] è giustificata dal comportamento della Repubblica italiana, che, peraltro, è rimasta soccombente nel resto del ricorso. 12 La Repubblica italiana va quindi condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al dettato della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/685/CEE, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell' art. 2 della direttiva 91/685. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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