Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 aprile 2021

Cassazione n. 37003/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte ORDINANZA sul ricorso 24770-2019 proposto da: (1 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso .

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 24/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso proposto dal cittadino pachistano [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari dì protezione emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Crotone.

Contro tale provvedimento lo Shariq ricorre per cassazione con sei motivi illustrati da memoria.

Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare ed assorbente rispetto a qualsiasi altra questione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

L'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 — inserito dalli art. 6, comma 1, lett. g), del d.l. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni dalla

I. n. 46 del 2017, ed applicabile, giusta l'art. 21, comma 1, d.l. cit., alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti, come nella specie, dopo il 17 agosto 2017 — dispone che «La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima».

Nel caso di specie, la procura speciale non soddisfa i requisiti di cui all'art.35-bis comma 13, cit. perché non è indicata la data di rilascio e così non risulta la prescritta certificazione, da parte del difensore, della "data del rilascio in suo favore", quale imposta al fine di dar conto, a pena di inammissibilità del ricorso, dei suo conferimento "in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato" (così, v.

Cass. n. 27232/2020; Cass. n. 1043 del 17/01/2020; Cass. n. 2342 del 03/02/2020).

In particolare, dall'atto, allegato al ricorso su foglio separato- il cui esame la Corte di cassazione è senz'altro abilitata a compiere per la preliminare verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione - risulta: - la mancanza del richiamo al provvedimento impugnato e alla relativa data di comunicazione nella procura il riferimento (è infatti riportato solo il n. 2541/2018, cioè il numero di registro generale attribuito dal sistema informatico al momento dell'iscrizione del procedimento dinanzi al Tribunale, un dato quindi assolutamente irrilevante per ricavare il rilascio della procura successivamente al deposito del provvedimento oggi impugnato); - in calce, accanto alla firma della parte, su legge solo la dizione: "Li" seguita da uno spazio bianco e poi sotto la firma della parte la dizione "E' autografa" "Avv. [OSCURATO:PERSONA]" con accanto la firma del difensore.

Occorre, invero, chiarire che dall'obbligo di certificazione del difensore di cui all'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. 25 del 2008, discende, come inevitabile corollario, la data di rilascio della procura (rappresentando la data proprio l'oggetto materiale della detta certificazione), elemento, invece, mancante nel caso qui in esame. [OSCURATO:PERSONA] non ignora la pendenza davanti alle sezioni unite della questione riguardante l'interpretazione dell'art. 35-bis, co. 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, avuto riguardo alle concrete modalità di certificazione da parte del difensore, a pena di inammissibilità, della data di rilascio della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione (cfr. ordinanze interlocutorie n. 5213/2021; 28208/2020; 29251/2020), ma la questione oggi sottoposta a questo Collegio è ben diversa perché nel caso che ci occupa manca proprio la data di rilascio della procura e qualunque elemento per potere desumere il suo rilascio in epoca anteriore al decreto impugnato).

Da quanto esposto consegue inevitabilmente l'inammissibilità del ricorso con addebito di spese per il principio della soccombenza.

L'esito del giudizio comporta per il ricorrente l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. Roma, 1.4.2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 24770-2019 proposto da: (1 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 24/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso proposto dal cittadino pachistano [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari dì protezione emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Crotone. Contro tale provvedimento lo Shariq ricorre per cassazione con sei motivi illustrati da memoria. Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare ed assorbente rispetto a qualsiasi altra questione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. L'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 — inserito dalli art. 6, comma 1, lett. g), del d.l. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni dalla I. n. 46 del 2017, ed applicabile, giusta l'art. 21, comma 1, d.l. cit., alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti, come nella specie, dopo il 17 agosto 2017 — dispone che «La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima». Nel caso di specie, la procura speciale non soddisfa i requisiti di cui all'art.35-bis comma 13, cit. perché non è indicata la data di rilascio e così non risulta la prescritta certificazione, da parte del difensore, della "data del rilascio in suo favore", quale imposta al fine di dar conto, a pena di inammissibilità del ricorso, dei suo conferimento "in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato" (così, v. Cass. n. 27232/2020; Cass. n. 1043 del 17/01/2020; Cass. n. 2342 del 03/02/2020). In particolare, dall'atto, allegato al ricorso su foglio separato- il cui esame la Corte di cassazione è senz'altro abilitata a compiere per la preliminare verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione - risulta: - la mancanza del richiamo al provvedimento impugnato e alla relativa data di comunicazione nella procura il riferimento (è infatti riportato solo il n. 2541/2018, cioè il numero di registro generale attribuito dal sistema informatico al momento dell'iscrizione del procedimento dinanzi al Tribunale, un dato quindi assolutamente irrilevante per ricavare il rilascio della procura successivamente al deposito del provvedimento oggi impugnato); - in calce, accanto alla firma della parte, su legge solo la dizione: "Li" seguita da uno spazio bianco e poi sotto la firma della parte la dizione "E' autografa" "Avv. [OSCURATO:PERSONA]" con accanto la firma del difensore. Occorre, invero, chiarire che dall'obbligo di certificazione del difensore di cui all'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. 25 del 2008, discende, come inevitabile corollario, la data di rilascio della procura (rappresentando la data proprio l'oggetto materiale della detta certificazione), elemento, invece, mancante nel caso qui in esame. [OSCURATO:PERSONA] non ignora la pendenza davanti alle sezioni unite della questione riguardante l'interpretazione dell'art. 35-bis, co. 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, avuto riguardo alle concrete modalità di certificazione da parte del difensore, a pena di inammissibilità, della data di rilascio della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione (cfr. ordinanze interlocutorie n. 5213/2021; 28208/2020; 29251/2020), ma la questione oggi sottoposta a questo Collegio è ben diversa perché nel caso che ci occupa manca proprio la data di rilascio della procura e qualunque elemento per potere desumere il suo rilascio in epoca anteriore al decreto impugnato). Da quanto esposto consegue inevitabilmente l'inammissibilità del ricorso con addebito di spese per il principio della soccombenza. L'esito del giudizio comporta per il ricorrente l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Roma, 1.4.2021.
Decreto Cassazione n. 37003/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris