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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14954/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia, quale giudice dell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della III sezione di questa Corte dell'ordinanza di revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato con ordinanza del 21.7.2020 la richiesta di revoca dell'ingiunzione a demolire.

1.1. La vicenda può essere ricostruita nel modo seguente: - con sentenza n. 589/1995 ex art. 444 emessa il 27.11.1995 dal pretore di Ischia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 20 lett. c) legge 47/1985 era stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi ex art. 1 sexies L. 431/1985: l'abuso era consistito nella costruzione, in adiacenza di un immobile preesistente, di una struttura in scatolari metallici con copertura in lamiere zincate, occupante una superficie di circa mq 209 ed altezza di mt. 3.60 in Forio d'Ischia il 12 e il 19.10.1992 - la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli aveva emesso l'ingiunzione a demolire il manufatto abusivo.

Avverso detto ordine era stato presentato da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante de [OSCURATO:PERSONA] spa acquirente dell'immobile de qua, ricorso per incidente di esecuzione volto ad ottenerne la sospensione e la revoca, sul presupposto che il dante causa Impagliazzo aveva presentato il 27.2.1995 istanza di concessione in sanatoria.

Il giudice della esecuzione aveva sospeso l'esecuzione dell'ordine di demolizione, e dopo che POLITO aveva prodotto il titolo abilitativo in sanatoria (n. 22 del 4.10.2018), previo parere favorevole della Sopraintendenza e rilascio della autorizzazione paesaggistica, con ordinanza del 14.11.2018 aveva revocato detto ordine - la Corte di Cassazione, adita con ricorso del PM, aveva annullato l'ordinanza di revoca con rinvio al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame, in quanto non erano stati adeguatamente approfonditi tutti i profili relativi alla sussistenza dei presupposti della sanatoria ed ai requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge.

2. Avverso l' ordinanza del Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia, quale giudice dell'esecuzione in sede di rinvio, reiettiva della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione, ha proposto ricorso il Polito con il difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Lamenta il ricorrente che il giudice, nella valutazione di uno dei presupposti del condono, ovvero quello relativo al completamento delle opere al 31.12.1993, avrebbe ritenuto che la copertura in lamiera presente nell'immobile alla data dissequestro del marzo 1993 non costituisse una copertura definitiva, erroneamente interpretando la nozione di ultimazione delle opere, così come definita dalla legge n. 724/1994.

Inoltre il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di motivazione per aver omesso di confrontarsi con le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] prodotta nella quale si dava atto del rilascio dei pareri favorevoli da parte degli organi preposti e del titolo in sanatoria.

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con ogni conseguente statuizione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che il rilascio del titolo abilitativo conseguente alla procedura di condono edilizio non determina l'automatica sospensione o revoca dell'ordine di demolizione, in quanto permane in capo al giudice l'obbligo di accertare la legittimità del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge.

Nel caso di specie il titolo in sanatoria doveva essere considerato illegittimo, in quanto difettava il presupposto della ultimazione dei lavori alla data del 31.12.1993, la cui prova incombeva in capo al soggetto istante.

Invero ai sensi dell'art. 31 comma 2 della legge n. 47/85 richiamato dall'art. 39 della legge n. 724/1994, si intendono ultimati alla data indicata gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura (ovvero quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente): per edificio al rustico si intende un'opera mancante solo delle finiture (ovvero infissi, pavimentazioni, tramezzature interne), ma necessariamente comprensiva delle tamponature esterne che realizzano in concreto i volumi rendendoli individuabili e calcolabili.

Il giudice ha tratto le informazioni relative allo stato dell'immobile dal raffronto della descrizione dell'immobile riportata nei provvedimenti di sequestro e dissequestro intervenuti.

Invero nel verbale di sequestro del 12.10.1992 si dava atto che la struttura era in scatolari metallici e la copertura era in lamiere zincate, mentre nel verbale di dissequestro del marzo del 1993 l'immobile non era stato descritto, onde si doveva presumere che a tale data, rispetto alla precedente descrizione, non fossero intervenute modifiche.

L'immobile, pertanto, non poteva dirsi completato, nel senso su indicato, giacché non erano presenti né le tamponature esterne, né una copertura definitiva.

Nel verbale del successivo sequestro del 15.3.1997, a distanza di quattro anni, invece il fabbricato era descritto come completato al rustico: si dava atto dell'esistenza di un fabbricato di mq 190 con altezza di mt 3,60 costituito da una preesistente struttura in scatolari metallici e copertura in lamiera zincata, a quella data tamponata con celloblok, suddiviso all'interno in sette camere con servizi e corridoio, e della presenza sulle pareti esterne di segni di lavori in corso.

Il Tribunale ha, dunque, concluso nel senso che il titolo in sanatoria fosse illegittimo, in quanto rilasciato in difetto di uno dei presupposti previsti dalla legge, ovvero quello della ultimazione delle opere al rustico alla data del 21.12.1993, ed ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione.

3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

4. Il Tribunale ha condotto la valutazione demandata dal giudice rimettente, alla stregua dei principi fissati nella sentenza di annullamento con cui si è ribadito che, ai fini della revoca dell'ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione.

Il Tribunale ha, così, operato la valutazione in ordine alla legittimità del provvedimento di sanatoria intervenuto, concludendo nel senso che lo stesso non era conforme alla normativa, giacché le opere condonate non potevano dirsi ultimate alla data del 31.12.1993, così come richiesto dalla legge n.724/1994.

Le considerazioni svolte dal giudice del merito, secondo cui alla data del 31.12.1993 l'immobile consisteva in scatolari metallici con copertura in lamiera, sono aderenti alle risultanze di fatto e la motivazione del giudice è coerente con i principi di matrice giurisprudenziale in materia.

E' principio consolidato, infatti, quello per cui la realizzazione al rustico del manufatto, rilevante ai fini dell'assoggettabilità temporale dello stesso al condono, comporta il necessario completamento della copertura e il tamponamento dei muri perimetrali (sez.3, n. 13641 del 15/11/2019 Cc. dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278784 - 01) e quello per cui non può essere definita copertura definitiva quella realizzata in lamiere (Sez. 3, n. 28233 del -14/06/2011 Cc, [OSCURATO:PERSONA]. 250658 - 01).A fronte di tali argomentazioni, parte ricorrente non ha operato un effettivo confronto con le ragioni della decisione.

Da un lato ha sostenuto una nozione di «ultimazione al rustico» difforme da quella elaborata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, dall'altro si è limitata a ribadire l'intervenuto rilascio del titolo abilitativo, preceduto dai prescritti pareri favorevoli di legge, senza considerare che, come detto, il giudice conserva intatto il potere di verificare la legittimità di tale titolo e che la verifica operata nel caso di specie portava a concludere per l'assenza dei presupposti prescritti dalla legge.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia, quale giudice dell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della III sezione di questa Corte dell'ordinanza di revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato con ordinanza del 21.7.2020 la richiesta di revoca dell'ingiunzione a demolire. 1.1. La vicenda può essere ricostruita nel modo seguente: - con sentenza n. 589/1995 ex art. 444 emessa il 27.11.1995 dal pretore di Ischia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 20 lett. c) legge 47/1985 era stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi ex art. 1 sexies L. 431/1985: l'abuso era consistito nella costruzione, in adiacenza di un immobile preesistente, di una struttura in scatolari metallici con copertura in lamiere zincate, occupante una superficie di circa mq 209 ed altezza di mt. 3.60 in Forio d'Ischia il 12 e il 19.10.1992 - la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli aveva emesso l'ingiunzione a demolire il manufatto abusivo. Avverso detto ordine era stato presentato da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante de [OSCURATO:PERSONA] spa acquirente dell'immobile de qua, ricorso per incidente di esecuzione volto ad ottenerne la sospensione e la revoca, sul presupposto che il dante causa Impagliazzo aveva presentato il 27.2.1995 istanza di concessione in sanatoria. Il giudice della esecuzione aveva sospeso l'esecuzione dell'ordine di demolizione, e dopo che POLITO aveva prodotto il titolo abilitativo in sanatoria (n. 22 del 4.10.2018), previo parere favorevole della Sopraintendenza e rilascio della autorizzazione paesaggistica, con ordinanza del 14.11.2018 aveva revocato detto ordine - la Corte di Cassazione, adita con ricorso del PM, aveva annullato l'ordinanza di revoca con rinvio al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame, in quanto non erano stati adeguatamente approfonditi tutti i profili relativi alla sussistenza dei presupposti della sanatoria ed ai requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge. 2. Avverso l' ordinanza del Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia, quale giudice dell'esecuzione in sede di rinvio, reiettiva della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione, ha proposto ricorso il Polito con il difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta il ricorrente che il giudice, nella valutazione di uno dei presupposti del condono, ovvero quello relativo al completamento delle opere al 31.12.1993, avrebbe ritenuto che la copertura in lamiera presente nell'immobile alla data dissequestro del marzo 1993 non costituisse una copertura definitiva, erroneamente interpretando la nozione di ultimazione delle opere, così come definita dalla legge n. 724/1994. Inoltre il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di motivazione per aver omesso di confrontarsi con le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] prodotta nella quale si dava atto del rilascio dei pareri favorevoli da parte degli organi preposti e del titolo in sanatoria. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con ogni conseguente statuizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che il rilascio del titolo abilitativo conseguente alla procedura di condono edilizio non determina l'automatica sospensione o revoca dell'ordine di demolizione, in quanto permane in capo al giudice l'obbligo di accertare la legittimità del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge. Nel caso di specie il titolo in sanatoria doveva essere considerato illegittimo, in quanto difettava il presupposto della ultimazione dei lavori alla data del 31.12.1993, la cui prova incombeva in capo al soggetto istante. Invero ai sensi dell'art. 31 comma 2 della legge n. 47/85 richiamato dall'art. 39 della legge n. 724/1994, si intendono ultimati alla data indicata gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura (ovvero quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente): per edificio al rustico si intende un'opera mancante solo delle finiture (ovvero infissi, pavimentazioni, tramezzature interne), ma necessariamente comprensiva delle tamponature esterne che realizzano in concreto i volumi rendendoli individuabili e calcolabili. Il giudice ha tratto le informazioni relative allo stato dell'immobile dal raffronto della descrizione dell'immobile riportata nei provvedimenti di sequestro e dissequestro intervenuti. Invero nel verbale di sequestro del 12.10.1992 si dava atto che la struttura era in scatolari metallici e la copertura era in lamiere zincate, mentre nel verbale di dissequestro del marzo del 1993 l'immobile non era stato descritto, onde si doveva presumere che a tale data, rispetto alla precedente descrizione, non fossero intervenute modifiche. L'immobile, pertanto, non poteva dirsi completato, nel senso su indicato, giacché non erano presenti né le tamponature esterne, né una copertura definitiva. Nel verbale del successivo sequestro del 15.3.1997, a distanza di quattro anni, invece il fabbricato era descritto come completato al rustico: si dava atto dell'esistenza di un fabbricato di mq 190 con altezza di mt 3,60 costituito da una preesistente struttura in scatolari metallici e copertura in lamiera zincata, a quella data tamponata con celloblok, suddiviso all'interno in sette camere con servizi e corridoio, e della presenza sulle pareti esterne di segni di lavori in corso. Il Tribunale ha, dunque, concluso nel senso che il titolo in sanatoria fosse illegittimo, in quanto rilasciato in difetto di uno dei presupposti previsti dalla legge, ovvero quello della ultimazione delle opere al rustico alla data del 21.12.1993, ed ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione. 3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 4. Il Tribunale ha condotto la valutazione demandata dal giudice rimettente, alla stregua dei principi fissati nella sentenza di annullamento con cui si è ribadito che, ai fini della revoca dell'ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione. Il Tribunale ha, così, operato la valutazione in ordine alla legittimità del provvedimento di sanatoria intervenuto, concludendo nel senso che lo stesso non era conforme alla normativa, giacché le opere condonate non potevano dirsi ultimate alla data del 31.12.1993, così come richiesto dalla legge n.724/1994. Le considerazioni svolte dal giudice del merito, secondo cui alla data del 31.12.1993 l'immobile consisteva in scatolari metallici con copertura in lamiera, sono aderenti alle risultanze di fatto e la motivazione del giudice è coerente con i principi di matrice giurisprudenziale in materia. E' principio consolidato, infatti, quello per cui la realizzazione al rustico del manufatto, rilevante ai fini dell'assoggettabilità temporale dello stesso al condono, comporta il necessario completamento della copertura e il tamponamento dei muri perimetrali (sez.3, n. 13641 del 15/11/2019 Cc. dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278784 - 01) e quello per cui non può essere definita copertura definitiva quella realizzata in lamiere (Sez. 3, n. 28233 del -14/06/2011 Cc, [OSCURATO:PERSONA]. 250658 - 01).A fronte di tali argomentazioni, parte ricorrente non ha operato un effettivo confronto con le ragioni della decisione. Da un lato ha sostenuto una nozione di «ultimazione al rustico» difforme da quella elaborata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, dall'altro si è limitata a ribadire l'intervenuto rilascio del titolo abilitativo, preceduto dai prescritti pareri favorevoli di legge, senza considerare che, come detto, il giudice conserva intatto il potere di verificare la legittimità di tale titolo e che la verifica operata nel caso di specie portava a concludere per l'assenza dei presupposti prescritti dalla legge. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a