CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07556/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi udito il difensore L'AVV. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, si riporta alla memoria, chiede il rigetto dei ricorsi, deposita conclusioni e nota spese. L'AVV. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, insiste per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 dicembre 2014, il Tribunale di Roma dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei delitti loro ascritti ai capi B, E ed H, ai sensi dell'art. 481 cod. pen., per avere falsamente attestato, in concorso fra loro e nelle rispettive qualità di avvocati, a margine dei ricorsi in cassazione avverso la controparte INPS, a nome dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (capo B) ed [OSCURATO:PERSONA] (capo H) e a margine dei due distinti ricorsi avverso l'INPS, a nome di [OSCURATO:PERSONA] (capo E), che le sottoscrizioni delle procure erano state vergate in loro presenza dagli interessati, che, invece, erano deceduti molti anni prima. I medesimi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati prosciolti dalle imputazioni loro ascritte ai capi A, D e G — la falsa formazione delle citate procure, contestata ai sensi dell'art. 485 cod. pen. - per mancanza di querela. Ed erano stati assolti dai residui reati (capi C, F ed I, le conseguenti tentate truffe) perchè il fatto non sussiste. Erano stati, infine, condannati a risarcire i danni patiti dalla costituita parte civile, l'INPS, da liquidarsi in separato giudizio civile, ed a rifonderne le spese di difesa e rappresentanza. 1.1. La Corte di appello di Roma, nel gravame di merito, aveva prosciolto i due imputati anche dai reati loro ascritti ai capi B, E ed H per l'intervenuta prescrizione degli stessi, confermando però le ricordate statuizioni civili. La Corte aveva osservato come la prova della responsabilità dei prevenuti, seppure solo ai residui effetti civili, si fondava sulla constatazione del fatto che i decessi dei ricorrenti datavano di molti anni prima della presentazione delle istanze e dei ricorsi nel loro interesse e che non era pertanto attendibile la versione fornita dagli imputati di averne ricevuto il mandato ad agire in epoca così antecedente al verificarsi stesso dei presupposti che avevano giustificato l'azione civile intrapresa. 2. Propongono ricorso gli imputati, con unico atto sottoscritto dal comune difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo motivo deducono la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 2 cod. pen., 1 d.l. n. 7 del 15 gennaio 2016 e 129 cod. proc. pen., per non avere la Corte assolto i prevenuti dalle residue imputazioni loro ascritte (A, D e G), dalle quali erano stati solo prosciolti per mancanza di querela, perché, il fatto non era più previsto dalla legge come reato, per l'intervenuta depenalizzazione delle condotte previste dall'art. 485 cod. pen..Ed anzi, per le imputazioni relative alle procure Simonovic (capo G) e Brecevic (capo D), si sarebbero dovuti assolvere gli imputati perché il fatto non sussiste, per l'intervenuto riconoscimento come vere delle sottoscrizioni dei ricorrenti ad opera dei loro eredi. 2.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla valutazione del complessivo compendio probatorio. La falsità delle sottoscrizioni non poteva essere dedotta, come si era fatto, dal solo dato temporale - la procura risultava conferita in un momento successivo al decesso del firmatario - ma doveva invece investigarsi sulla volontà degli interessati a presentare il ricorso (vigendo il principio della ultrattività della procura rilasciata in relazione alle controversie civili: Cass. civ. n. 12545/1991, 11828/2013, 12411/2001, 4909/2016). Volontà che doveva essere dedotta dalla documentazione (che si inseriva in copia nel ricorso) prodotta sia in riferimento all'azione promossa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sia in ordine a quelle intentate a nome di Simonovic e di Brecevic. 3. Il difensore dei ricorrenti inviava memoria con la quale proponeva dei motivi aggiunti scaturenti dal deposito, nel dicembre 2020, della sentenza CEDU Pasquini c. [OSCURATO:PERSONA], in tema di applicazione del d.lgs. n. 188/2021 (in rodine alla protezione della reputazione dell'imputato prosciolto dalle accuse nel processo penale) e della sentenza della Cassazione civile n. 40744/2021 (in un caso patrocinato dallo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA]). La sentenza della Corte Edu aveva, infatti, individuato la violazione dell'art. 6 della Convezione nell'ipotesi in cui il giudice, pur a seguito del proscioglimento in sede penale del prevenuto per l'estinzione del reato, l'aveva, ciò nonostante, ritenuto civilmente responsabile affermandone la colpevolezza in ordine al reato ascrittogli (e non alla mera condotta costituente ragione di risarcimento del danno), con ciò danneggiandone ingiustamente la reputazione. La Corte di cassazione civile, con la ricordata sentenza, aveva adottato un'interpretazione che collideva con quanto ritenuto dagli odierni giudici del merito in ordine alla ultrattività del mandato defensionale. 4. La parte civile INPS, a mezzo del suo rappresentante e difensore, inviava memoria con la quale chiedeva l'inammissibilità o il rigetto dei motivi di ricorso con la rifusione delle conseguenti spese processuali. Il primo motivo di ricorso riguardava imputazioni che non avevano costituito oggetto del gravame di merito nei confronti delle quali non ricorreva comunque l'evidenza della prova d'innocenza dei prevenuti (posto che gli imputati erano stati dalle stessi prosciolti in prime cure, senza pertanto che vi fosse alcuna statuizione civile da confermare o annullare). Nel ricorso poi si era formulate tesi che contrastavano con gli indirizzi ermeneutici fissati nelle pronunce della Cassazione civile in cui si era esplicitamente negata l'ultrattività del mandato sia quando il delegante sia deceduto dopo la pubblicazione della sentenza da impugnare (n. 10706/2006), sia quando debba procedersi alla presentazione di un ricorso per cassazione, che necessita di un mandato specifico, da rilasciarsi solo dopo la pronuncia della sentenza da impugnare (nn. 9358/2021 e 13263/2020). [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi presentati nell'interesse degli imputati non meritano accoglimento. 1. Il primo motivo del comune ricorso è inammissibile posto che, non essendo state proposte, nell'atto di appello, censure inerenti alle condotte contestate ai capi A, D e G ai sensi dell'art. 485 cod. pen., la decisione sulle medesime, anche all'invocato fine di prendere atto dell'intervenuta loro depenalizzazione, non era consentita alla Corte d'appello, non rientrando nel devolutum del gravame di merito. Né, di conseguenza, è ammissibile, su tali condotte, la censura sulla formula di proscioglimento proposta nel primo motivo di ricorso. Come sono inammissibili le ulteriori censure, versate in fatto e prive di specificità, argomentate nel medesimo motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo è infondato sia perché interamente versato in fatto sia perché non tiene conto (per i fatti ascritti ai capi B ed H, in ordine alla procura conferita a margine dei ricorsi Caratella e Simonovic) della giurisprudenza della Cassazione civile in tema di mandato alle liti per il giudizio di legittimità. Già con la sentenza delle Sezioni unite civili n. 1272 del 06/02/1998 Rv. 512340 si era, infatti, precisato che la procura per il ricorso per cassazione - che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione - è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato, restando esclusa ogni possibilità di successiva sanatoria o regolarizzazione. Da tale orientamento non si erano discostate le successive decisioni sul punto: ex plurimis Sez. 3 civile, n. 1328 del 24/01/2006, Rv. 588000; Sez. 3 civile, n.7084 del 28/03/2006, Rv. 590629; Sez. 3 civile, n. 10540 del 09/08/2000, Rv. 539383. Era pertanto evidente che l'attestazione della autenticità della sottoscrizione del ricorrente, da parte degli odierni imputati, della procura a margine del ricorso, implicitamente ricondotta (per la sua validità) ad una data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata con tale atto, era certamente falsa, dato che chi l'avrebbe dovuta vergare era, invece, deceduto anni prima. Una considerazione questa, fatta dalla Corte d'appello nell'impugnata sentenza, che non mostra alcuna discrasia logica. 3. Né altrimenti deve concludersi per le condotte descritte al capo E - l'attestazione dell'autentica delle firme di [OSCURATO:PERSONA] a margine dei ricorsi indirizzati al Tribunale civile di Roma, sezione Lavoro, e volti a chiamare in giudizio l'INPS in relazione a somme che si assumevano dall'ente dovute. Anche in questo caso, infatti, l'enorme lasso di tempo intercorso fra il decesso dell'interessato, avvenuto 1'11 settembre 2001, e la proposizione dei ricorsi, depositati entrambi il 17 aprile 2008, faceva fondatamente concludere ai giudici del merito per la falsa apposizione della stessa e per la conseguente falsità dell'attestazione di autenticità. 4. Del tutto inconferenti risultano poi essere i precedenti giurisprudenziali citati nella memoria inviata nell'interesse dei ricorrenti. Nella sentenza della Corte EDU indicata (20 ottobre 2020, Pasquini c. [OSCURATO:PERSONA]) si era rilevata la violazione dell'art. 6, § 2, CEDU nel solo caso in cui, nel procedimento civile per danno, intentato dopo che il giudice penale aveva prosciolto l'imputato, il giudice avesse utilizzato espressioni tali da individuare nel responsabile della condotta ormai priva di rilievo penale il colpevole del reato, in quanto tale, contestato. Secondo tale pronuncia si era così cagionato al prosciolto in sede penale un danno reputazionale che, invece, trovava tutela nella norma convenzionale citata. Peraltro, deve aggiungersi che, oggi, analoga tutela sin rinviene nella direttiva UE n. 343/2016 le cui disposizioni hanno fatto ingresso nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 188 del 29 novembre 2021. Sui principi fissati anche con tale decisione dalla Corte EDU era però intervenuta la Corte costituzionale, con sentenza del 7 luglio 2021, in cui aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 del codice di procedura penale, sollevate - in riferimento, appunto, all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a [OSCURATO:PERSONA] il 12 dicembre 2007 - posto che "il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)". La Corte, poi, aggiunge che: - "la mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione di innocenza"; - "l'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile non è revocata in dubbio dalla circostanza che esso si svolga dinanzi al giudice penale e sia condotto applicando le regole processuali e probatorie del processo penale (art. 573 cod. proc. pen.); - "l'approdo dell'interpretazione logico-sistematica della norma processuale censurata assicura, quanto al cosiddetto secondo aspetto della presunzione di innocenza, la conformità alla richiamata giurisprudenza della Corte di [OSCURATO:PERSONA], la quale, mentre da un lato ha ammonito che, «se la decisione nazionale sul risarcimento dovesse contenere una dichiarazione che imputa la responsabilità penale alla parte convenuta, ciò solleverebbe una questione che rientra nell'ambito dell'articolo 6 [paragrafo] 2 della Convenzione» (Corte EDU, sentenza Pasquini contro Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]), dall'altro lato ha anche avvertito che l'applicazione del diritto alla presunzione di innocenza in favore dell'imputato non deve ridondare a danno del diritto della vittima al risarcimento del danno (in particolare, Corte EDU, sentenza Ringvold contro [OSCURATO:PERSONA]). Tutto ciò premesso, la Corte costituzionale conclude pertanto che: "una volta dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, in applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., l'imputato avrà diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione, ma la parte civile avrà diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria. Con la disposizione censurata il legislatore ha operato un bilanciamento tra le esigenze sottese all'operatività del principio generale di accessorietà dell'azione civile rispetto all'azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile.". 5. Quanto alla sentenza n. 44074 del 2021 della Corte di cassazione civile (in cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] difendeva la ricorrente) non si era affatto misconosciuto il principio di diritto circa la necessaria posterità della procura speciale del difensore che promuova ricorso per cassazione, limitandosi, tale sentenza, ad affermare che il vizio dedotto (che lo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore del ricorrente, aveva inteso denunciare al fine di richiedere la revocazione di una precedente pronuncia della Suprema Corte) non era stato adeguatamente illustrato in fatto dal ricorrente, così che il ricorso difettava di specificità. 6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio che si liquidano nella misura, ritenuta equa, indicata nel dispositivo. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile INPS che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge. Così