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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 agosto 2025

Cassazione n. 22173/2025

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o lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.80/2024depositata il 08/01/2024Numero registro generale 2858/2024Numero sezionale 565/2025Numero di raccolta generale 22173/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensiData pubblicazione 01/08/2025dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.150,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 31/07/2025Massimo FerroNumero registro generale 21440/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 15074/2026Data pubblicazione 19/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione erroreMASSIMO [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA].materialePAOLA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereROBERTO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21440/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] agli atti del procedimento n. 2858/2024 tra le parti:[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], già rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], già rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla pronuncia del decreto di [OSCURATO:PERSONA] n. 22173/2025 depositato il 1/8/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalPresidente relatore [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21440/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 15074/2026Data pubblicazione 19/05/20261.

Questa Corte, con decreto presidenziale n. 22173 del 2025, reso nelprocedimento al R.G. n. 2858/2024, ne ha disposto, all’esito dellamancata istanza di fissazione d’udienza ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., laestinzione, ciò conseguendo alla proposta di definizione del giudizioformulata ai sensi della medesima disposizione e comunicata alle parti.2.

Parimenti è stata disposta la condanna alle spese in favore dellaparte ricorrente.3.

Come rilevato nell’odierno ricorso, nel decreto del Presidente vi èstato il riferimento alla parte ricorrente con implicito rinvio all’epigrafe,nella quale l’impugnazione risultava proposta dalla sola [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Sussistono i presupposti per la correzione dell’errore materiale,segnalato e dedotto con il ricorso della parte, poiché effettivamente lagenerazione telematica della intestazione del decreto n. 22173 del 2025non ha incluso altresì, al pari della società [OSCURATO:SOCIETA]., DanieleProcaccini che, oltre a risultarne il legale rappresentante, figurava nellaveste, in proprio, di congiunto ed autonomo ricorrente, al pari dellasocietà.2.

Va dunque disposta, sussistendone i presupposti, la correzione dellaparte espositiva e conseguentemente statuitiva del decreto recante lacondanna alle spese, includendo tra i soggetti che vi sono tenuti in solido,in quanto costituenti una parte pluripersonale, sia la società che il legalerappresentante, come si evince dal menzionato originario ricorso al R.G. n.2858 del 2024.3.

Non sussistono i presupposti per una statuizione sulle spesedell’attuale procedimento, per la natura del medesimo, come ricostruita direcente dalle Sezioni Unite di questa Corte (S.U.29432/2024)P.Q.M.Numero registro generale 21440/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 15074/2026Data pubblicazione 19/05/2026La Corte dispone che l’epigrafe e, rispettivamente, il dispositivo deldecreto di questa Corte n. 22173/2025, pubblicato il 1/8/2025, siano cosìcorretti e dunque alle parole “sul ricorso iscritto al n. 2858/2024 R.G.proposto da:[OSCURATO:PERSONA]” siano aggiunte le parole “in persona del l.rp.p.t.

Sig.[OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], il quale agiscepersonalmente e nella qualità di l.r.p.t. della fallita” e alle parole“Condanna la parte ricorrente” siano aggiunte le parole “[OSCURATO:PERSONA] eDaniele Procaccini, in solido,” fermo il resto.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/05/2026.Il PresidenteMASSIMO FERRODocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.80/2024depositata il 08/01/2024Numero registro generale 2858/2024Numero sezionale 565/2025Numero di raccolta generale 22173/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensiData pubblicazione 01/08/2025dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.150,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 31/07/2025Massimo FerroNumero registro generale 21440/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 15074/2026Data pubblicazione 19/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione erroreMASSIMO [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA].materialePAOLA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereROBERTO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21440/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] agli atti del procedimento n. 2858/2024 tra le parti:[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], già rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], già rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla pronuncia del decreto di [OSCURATO:PERSONA] n. 22173/2025 depositato il 1/8/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalPresidente relatore [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21440/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 15074/2026Data pubblicazione 19/05/20261. Questa Corte, con decreto presidenziale n. 22173 del 2025, reso nelprocedimento al R.G. n. 2858/2024, ne ha disposto, all’esito dellamancata istanza di fissazione d’udienza ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., laestinzione, ciò conseguendo alla proposta di definizione del giudizioformulata ai sensi della medesima disposizione e comunicata alle parti.2. Parimenti è stata disposta la condanna alle spese in favore dellaparte ricorrente.3. Come rilevato nell’odierno ricorso, nel decreto del Presidente vi èstato il riferimento alla parte ricorrente con implicito rinvio all’epigrafe,nella quale l’impugnazione risultava proposta dalla sola [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1. Sussistono i presupposti per la correzione dell’errore materiale,segnalato e dedotto con il ricorso della parte, poiché effettivamente lagenerazione telematica della intestazione del decreto n. 22173 del 2025non ha incluso altresì, al pari della società [OSCURATO:SOCIETA]., DanieleProcaccini che, oltre a risultarne il legale rappresentante, figurava nellaveste, in proprio, di congiunto ed autonomo ricorrente, al pari dellasocietà.2. Va dunque disposta, sussistendone i presupposti, la correzione dellaparte espositiva e conseguentemente statuitiva del decreto recante lacondanna alle spese, includendo tra i soggetti che vi sono tenuti in solido,in quanto costituenti una parte pluripersonale, sia la società che il legalerappresentante, come si evince dal menzionato originario ricorso al R.G. n.2858 del 2024.3. Non sussistono i presupposti per una statuizione sulle spesedell’attuale procedimento, per la natura del medesimo, come ricostruita direcente dalle Sezioni Unite di questa Corte (S.U.29432/2024)P.Q.M.Numero registro generale 21440/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 15074/2026Data pubblicazione 19/05/2026La Corte dispone che l’epigrafe e, rispettivamente, il dispositivo deldecreto di questa Corte n. 22173/2025, pubblicato il 1/8/2025, siano cosìcorretti e dunque alle parole “sul ricorso iscritto al n. 2858/2024 R.G.proposto da:[OSCURATO:PERSONA]” siano aggiunte le parole “in persona del l.rp.p.t. Sig.[OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], il quale agiscepersonalmente e nella qualità di l.r.p.t. della fallita” e alle parole“Condanna la parte ricorrente” siano aggiunte le parole “[OSCURATO:PERSONA] eDaniele Procaccini, in solido,” fermo il resto.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/05/2026.Il PresidenteMASSIMO FERRODocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
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