Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1782/2009
ECLI:EU:C:2009:652
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑449/08
G. [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Regime di pagamento unico — Fissazione dell’importo di riferimento — Agricoltori che si trovano in una situazione particolare — Riserva nazionale»
Massime della sentenza
1.
Agricoltura — Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti —
Regime di pagamento unico
(Regolamento del Consiglio n. 1782/2003, art. 42, n. 4; regolamento della Commissione n. 795/2004, come modificato dal regolamento
n. 1974/2004, art. 21)
2.
Agricoltura — Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti —
Regime di pagamento unico
(Regolamento del Consiglio n. 1782/2003, art. 42, n. 4)
1.
L’art. 42, n. 4, del regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito
della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti
n. 2019/93, n. 1452/2001, n. 1453/2001, n. 1454/2001, n. 1868/94, n. 1251/1999, n. 1254/1999, n. 1673/2000, n. 2358/71 e n. 2529/2001,
deve essere interpretato nel senso che tale disposizione lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine discrezionale che consente loro
di fissare in EUR 0 l’importo di riferimento e di non assegnare diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale ad un
agricoltore che si trova in una situazione particolare come quella descritta all’art. 21 del regolamento n. 795/2004 recante
modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento
n. 1974/2004, purché tale importo si basi su criteri obiettivi, non pregiudichi la parità di trattamento tra gli agricoltori
e non crei distorsioni del mercato e della concorrenza.
(v. punto 34, dispositivo 1)
2.
Il diritto comunitario, e in particolare l’art. 42, n. 4, del regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative
ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori e che modifica i regolamenti n. 2019/93, n. 1452/2001, n. 1453/2001, n. 1454/2001, n. 1868/94, n. 1251/1999, n. 1254/1999,
n. 1673/2000, n. 2358/71 e n. 2529/2001, non osta all’applicazione di una disposizione nazionale ai sensi della quale un importo
di EUR 500 è dedotto dall’aumento dell’importo dei pagamenti supplementari derivante da un investimento nella capacità produttiva
o da un acquisto di terreno prima che venga fissato un importo di riferimento in base al quale vengono assegnati diritti all’aiuto
a partire dalla riserva nazionale.
Infatti, essendo applicabile a tutti gli agricoltori che fanno appello alla riserva nazionale, tale disposizione nazionale
costituisce una misura di carattere generale che si fonda su criteri obiettivi e che non viola il principio di parità di trattamento,
né comporta distorsioni del mercato e della concorrenza, conformemente a detto art. 42, n. 4.
(v. punti 38, 40, 46, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
22 ottobre 2009 (
*
)
«Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regime di pagamento unico – Fissazione dell’importo di riferimento – Agricoltori che si trovano in una situazione particolare – Riserva nazionale»
Nel procedimento C‑449/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] van Beroep
voor het bedrijfsleven ([OSCURATO:PERSONA]), con decisione 8 ottobre 2008, pervenuta in cancelleria il 13 ottobre 2008, nella causa
G. [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. M. Levits, presidente di sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, e dai sigg. A. [OSCURATO:PERSONA]
(relatore) e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re C. Wissels e M. de Mol, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e J. Möller, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra F. Clotuche‑Duvieusart e dal sig. B. Burggraaf, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 42, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 29
settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola
comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE)
n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000,
(CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (Ministro dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità degli alimenti; in prosieguo: il «Ministro»),
in merito all’assegnazione di diritti al pagamento unico a partire dalla riserva nazionale.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
Il regolamento n. 1782/2003
3
Nel contesto della riforma della politica agricola comune, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento n. 1782/2003,
che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune, nonché a taluni
regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
4
Il regolamento n. 1782/2003 istituisce, in particolare, un regime di sostegno al reddito degli agricoltori. Tale regime è
designato, all’art. 1, secondo trattino, di tale regolamento, come il «regime unico di pagamento». Tale regime forma oggetto
del Titolo III di detto regolamento.
5
L’art. 33 del regolamento n. 1782/2003 elenca le situazioni in cui gli agricoltori possono ricorrere al regime di pagamento
unico. Esso, in particolare, dispone:
«Ammissibilità
1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che:
a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all’articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi
di sostegno menzionati nell’allegato VI,
(...)».
6
L’art. 37, n. 1, di tale regolamento prevede quanto segue:
«L’importo di riferimento è la media triennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel
quadro dei regimi di sostegno di cui all’allegato VI, calcolata e adattata a norma dell’allegato VII, per ogni anno civile
del periodo di riferimento di cui all’articolo 38».
7
Il periodo di riferimento menzionato agli artt. 33, n. 1, e 37, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 è definito all’art. 38
di tale regolamento. Esso comprende gli anni civili 2000, 2001 e 2002.
8
L’art. 42, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1782/2003 così dispone:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri procedono, previa eventuale riduzione a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, ad una riduzione percentuale
lineare degli importi di riferimento al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non deve superare il 3%.
(…)
4. [OSCURATO:PERSONA] membri utilizzano la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità
di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per
gli agricoltori che si trovano in una situazione particolare, definita dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo
144, paragrafo 2».
Il regolamento (CE) n. 795/2004
9
Ai sensi del nono ‘considerando’ del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 795, recante modalità di applicazione
del regime di pagamento unico di cui al regolamento n. 1782/2003 (GU L 141, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE)
della Commissione 29 ottobre 2004, n. 1974 (GU L 345, pag. 85; in prosieguo: il «regolamento n. 795/2004»):
«Per agevolare la gestione della riserva nazionale, è opportuno prevederne la gestione regionale, tranne nei casi previsti
all’articolo 42, paragrafo 3, ove applicabile, e all’articolo 42, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, quando spetti
agli [OSCURATO:PERSONA] membri assegnare diritti all’aiuto».
10
Il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 795/2004 prevede quanto segue:
«A norma dell’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione definisce le situazioni particolari
che permettono di fissare importi di riferimento per gli agricoltori che si trovano in situazioni che hanno loro impedito,
completamente o parzialmente, di beneficiare di pagamenti diretti durante il periodo di riferimento. È quindi opportuno redigere
un elenco di tali situazioni particolari e prevedere norme che permettano di evitare che uno stesso agricoltore possa accumulare
diritti all’aiuto assegnatigli da varie fonti, ferma restando la possibilità, per la Commissione, di completare l’elenco,
se del caso. È opportuno inoltre offrire agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di manovra per stabilire l’importo di riferimento da
assegnare».
11
In base all’art. 18, n. 1, del regolamento n. 795/2004:
«Ai fini dell’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli “agricoltori che si trovano in una situazione
(…) particolare” sono gli agricoltori di cui agli articoli da 19 a 23 bis del presente regolamento».
12
L’art. 21, n. 1, del regolamento n. 795/2004 così dispone:
«L’agricoltore che abbia effettuato investimenti in capacità di produzione o che abbia acquistato terreno alle condizioni
di cui ai paragrafi da 2 a 6 entro il 15 maggio 2004, riceve diritti all’aiuto calcolati dividendo un importo di riferimento,
fissato dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e
da evitare distorsioni del mercato acquistato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari
che ha comprato».
La normativa nazionale
13
L’art. 16 del regolamento sulla politica agricola comune – sostegno al reddito 2006 (Regeling GLB inkomenssteun 2006; in prosieguo:
la «Regeling») prevede in particolare:
«1. All’assegnazione di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale vengono ammessi esclusivamente:
(…)
c) agricoltori che, ai sensi dell’art. 21 del regolamento n. 795/2004, abbiano effettuato investimenti in capacità di produzione
o che abbiano acquistato terreno, sempre che il Ministro ritenga dimostrato che essi, in conformità dell’art. 21 del regolamento
n. 795/2004, entro il 15 maggio 2004:
– abbiano investito in capacità di stalla, o la abbiano affittata per almeno sei anni;
– abbiano acquistato terreno, o lo abbiano affittato per almeno sei anni;
– abbiano acquistato animali, per cui si può ottenere un pagamento diretto menzionato all’allegato VI del regolamento n. 1782/2003;
(…)
d) agricoltori che, ai sensi dell’art. 22 del regolamento n. 795/2004, abbiano affittato o acquistato terreno, sempre che il
Ministro ritenga dimostrato che essi hanno affittato o acquistato questo terreno entro il 15 maggio 2004;
(…)
2. Gli agricoltori ai sensi del primo comma, lett. da b) a d), vengono ammessi ai diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale
esclusivamente a condizione che:
a) per effetto di investimenti nella capacità produttiva o per la presa di possesso, l’acquisto o l’affitto di terreno ammissibile,
ai sensi dell’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003, nell’anno civile successivo, dispongono di:
i) maggiore capacità di stalla,
ii) un maggior numero di animali per cui si può ottenere un pagamento diretto di cui all’allegato VI del regolamento n. 1782/2003,
(…)
rispetto alla capacità produttiva o al terreno in questione disponibili nel periodo di riferimento;
b) essi su questa base abbiano ricevuto più pagamenti diretti, come calcolati in forza dell’art. 17; e
c) questa capacità produttiva o questo terreno aggiuntivi non attribuiscano ancora un diritto all’assegnazione di diritti all’aiuto
o di importi di riferimento sulla base del periodo di riferimento.
3. Una domanda di fissazione di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale avviene ai sensi dell’art. 11».
14
Ai sensi dell’art. 17, nn. 1 e 2, della Regeling:
«1. Gli importi di riferimento supplementari per gli agricoltori, ai sensi dell’art. 16, n. 2, vengono calcolati sulla base del
seguente metodo:
a) l’aumento, rispetto al periodo di riferimento, nell’anno successivo e per effetto degli investimenti nella capacità produttiva,
della presa di possesso, dell’acquisto o dell’affitto di terreni in questione, dell’importo dei pagamenti diretti ricevuti
in base ai regimi di sostegno di cui all’allegato VI del regolamento n. 1782/2003 viene calcolato e applicato secondo il metodo
descritto all’allegato VII del regolamento n. 1782/2003;
b) il risultato del calcolo della lett. a) viene ridotto di un importo di EUR 500, che viene suddiviso proporzionalmente tra
i singoli importi supplementari percepiti in forza dei regimi di sostegno ivi menzionati.
c) gli importi supplementari come calcolati ai sensi della lett. b) vengono moltiplicati per una percentuale che verrà fissata
in seguito dal Ministro. Egli pubblica siffatta percentuale sulla gazzetta ufficiale con decreto.
2. In deroga al disposto del primo comma e dell’art. 16, n. 2, su istanza dell’agricoltore, per il calcolo dell’importo ulteriore
di riferimento ci si basa sul secondo anno dopo l’investimento nella capacità produttiva o la presa di possesso, l’acquisto
o l’affitto di terreno, ma al più tardi sul 2005, sempre che il Ministro ritenga dimostrato che l’agricoltore nel primo anno
successivo non era in grado di sfruttare appieno la capacità produttiva o i terreni in questione.
(…)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
15
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], agricoltore nei [OSCURATO:PERSONA], possedeva nella sua azienda quattro pecore nel 2000, tre nel 2001 e undici
nel 2002. Relativamente a tale periodo non gli è stato concesso alcun pagamento diretto.
16
Il 20 dicembre 2002 è stato stabilito a suo favore un diritto di enfiteusi su un appezzamento di prato di 1,29 ha e, nel corso
dell’anno successivo, egli ha convertito in stalla un edificio in precedenza adibito a magazzino.
17
Durante gli anni 2003‑2005, il sig. [OSCURATO:PERSONA] possedeva venti pecore, il che gli ha permesso di beneficiare per ognuno di
questi anni di un premio per ovini per un’importo totale pari a EUR 440,40.
18
Il 6 settembre 2005 il sig. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di investimenti realizzati in capacità di stalla, pecore e terreno, ha presentato
una domanda di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale.
19
Con lettera 13 ottobre 2006, il Ministro ha risposto affermando che, pur potendo egli essere ammesso, in ragione di questi
investimenti, ai diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale, i pagamenti supplementari diretti calcolati restavano
tuttavia al di sotto del limite di EUR 500 stabilito dalla normativa nazionale, cosicché i diritti all’aiuto a partire dalla
riserva nazionale non potevano essergli concessi.
20
Con decisione 15 dicembre 2006, il Ministro ha fissato in EUR 0 l’importo dei diritti all’aiuto da concedere al sig. [OSCURATO:PERSONA].
21
A seguito del ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], il Ministro, con decisione 24 aprile 2007, ha confermato la propria decisione
di non concedergli alcun diritto all’aiuto a partire dalla riserva nazionale.
22
Con lettera 1° maggio 2007, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] van Beroep voor het bedrijfsleven avverso
la decisione 24 aprile 2007.
23
Nel ricorso egli fa valere che la disposizione nazionale in forza della quale viene applicata la soglia di EUR 500 comporta
una disparità di trattamento a scapito dei piccoli agricoltori e che, pertanto, essa è contraria all’art. 42 del regolamento
n. 1782/2003 nonché all’art. 21 del regolamento n. 795/2004. Inoltre, egli afferma che nel momento in cui ha effettuato i
propri investimenti non esisteva alcuna soglia, cosicché l’art. 17, n. 1, lett. b), della Regeling è in contrasto con i principi
di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], infine, sostiene che il regolamento n. 795/2004
gli conferisce i diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale e impedisce che l’applicazione di una regola di calcolo
stabilita da uno Stato membro per fissare l’importo di riferimento comporti per lui una perdita totale della facoltà di ottenere
simili diritti all’aiuto.
24
[OSCURATO:PERSONA] van Beroep voor het bedrijfsleven, ritenendo che l’esito della controversia di cui è investito dipenda dall’interpretazione
delle norme comunitarie applicabili, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se l’art. 42, n. 4, del regolamento (…) n. 1782/2003 (…) debba essere interpretato nel senso che esso lascia ad uno Stato
membro un margine per fissare un importo di riferimento di EUR 0 e non assegnare diritti all’aiuto a partire dalla riserva
nazionale ad un agricoltore che si trova in una situazione particolare come descritta all’art. 21 del regolamento (…) n. 795/2004
(…).
2) In caso di soluzione affermativa alla prima questione, se il diritto comunitario osti all’applicazione di una disposizione
come l’art. 17, n. 1, lett. b), della Regeling (…), ai sensi della quale da un aumento dell’importo dei pagamenti supplementari
che si produce per effetto di un investimento nella capacità produttiva o di acquisto di terreno, viene dedotto un importo
di EUR 500, prima che venga fissato un importo di riferimento in base al quale vengono assegnati diritti all’aiuto a partire
dalla riserva nazionale».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
25
Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 42, n. 4, del regolamento n. 1782/2003
debba essere interpretato nel senso che esso lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine discrezionale che consente loro di fissare
in EUR 0 l’importo di riferimento e di non assegnare diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale ad un agricoltore
che si trova in una situazione particolare come quella descritta all’art. 21 del regolamento n. 795/2004.
Osservazioni presentate alla Corte
26
Nelle loro osservazioni scritte, i governi olandese e tedesco, nonché la Commissione, sostengono che l’art. 42, n. 4, del
regolamento n. 1782/2003, in combinato disposto con l’art. 21 del regolamento n. 795/2004, conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri un
margine siffatto purché l’importo di riferimento sia calcolato secondo criteri obiettivi e, pertanto, non pregiudichi la parità
di trattamento tra gli agricoltori e non crei alcuna distorsione del mercato e della concorrenza.
Risposta della Corte
27
In via preliminare si deve ricordare che, nell’ambito del regime di pagamento unico, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in forza dell’art. 42
del regolamento n. 1782/2003, sono tenuti a costituire una riserva nazionale al fine di tenere conto di situazioni specifiche.
Conformemente al n. 4 di questo articolo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri utilizzano la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri
obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della
concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori che si trovano in una situazione particolare.
28
A tale riguardo occorre rilevare che, contrariamente al tenore letterale dei nn. 3 e 5 dell’art. 42 del regolamento n. 1782/2003,
il quale conferisce espressamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di utilizzare o meno la riserva nazionale nelle situazioni
previste da tali disposizioni, il n. 4 di detto articolo obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a calcolare gli importi di riferimento per
gli agricoltori che si trovano in una situazione particolare. È il caso, segnatamente, degli agricoltori che hanno effettuato
investimenti in capacità di produzione o che hanno acquistato terreno entro il 15 maggio 2004.
29
Tuttavia, è giocoforza constatare che né l’art. 42, n. 4, del regolamento n. 1782/2003 né l’art. 21, n. 1, del regolamento
n. 795/2004 escludono a priori che uno Stato membro calcoli un importo di riferimento pari a EUR 0.
30
In base all’art. 21, n. 1, del regolamento n. 795/2004, i diritti all’aiuto concessi agli agricoltori previsti da tale disposizione
sono calcolati sulla base degli importi di riferimento stabiliti dallo Stato membro interessato. Ne consegue che la normativa
nazionale, anche se non pone in discussione il diritto alla fissazione di un importo di riferimento, può comportare, tuttavia,
che in determinati casi il calcolo dei diritti all’aiuto conduca ad un importo pari a EUR 0.
31
Cionondimeno, tale circostanza non può ritenersi contraria all’art. 21, n. 1, del regolamento n. 795/2004, il quale, interpretato
alla luce del suo nono ‘considerando’, obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel contesto dell’art. 42, n. 4, del regolamento n. 1782/2003,
a concedere i diritti all’aiuto agli agricoltori interessati.
32
Infatti, come risulta espressamente dagli artt. 21, n. 1, del regolamento n. 795/2004, e 42, n. 4, del regolamento n. 1782/2003,
gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un certo margine nella determinazione degli importi di riferimento da concedere. Tale interpretazione,
del resto, è confermata dal tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 795/2004.
33
Resta cionondimeno il fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, conformemente a dette disposizioni, oltre a basarsi su criteri obiettivi,
non devono pregiudicare la parità di trattamento tra gli agricoltori o creare distorsioni del mercato e della concorrenza.
34
Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 42, n. 4, del regolamento n. 1782/2003
deve essere interpretato nel senso che esso lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine discrezionale che consente loro di fissare
in EUR 0 l’importo di riferimento e di non assegnare diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale ad un agricoltore
che si trova in una situazione particolare come quella descritta all’art. 21 del regolamento n. 795/2004, purché tale importo
si basi su criteri obiettivi, non pregiudichi la parità di trattamento tra gli agricoltori e non crei distorsioni del mercato
e della concorrenza.
Sulla seconda questione
35
Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto comunitario osti all’applicazione
di una disposizione nazionale ai sensi della quale da un aumento dell’importo dei pagamenti supplementari derivante da un
investimento nella capacità produttiva o da un acquisto di terreno, viene dedotto un importo di EUR 500, prima che venga fissato
un importo di riferimento in base al quale vengono assegnati diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale.
Osservazioni presentate alla Corte
36
I governi olandese e tedesco, nonché la Commissione, sostengono che il diritto comunitario non osta all’applicazione di una
disposizione siffatta.
Risposta della Corte
37
In via preliminare si deve ricordare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nell’attuazione della normativa comunitaria, sono tenuti non soltanto
a conformarsi alle disposizioni della normativa di cui trattasi ma anche a osservare i principi generali del diritto comunitario
come i principi di parità di trattamento, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza
4 giugno 2009, causa C‑241/07, JK [OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46).
38
L’art. 42, n. 4, del regolamento n. 1782/2003 impone che gli importi di riferimento per gli agricoltori che si trovano in
una situazione particolare siano fissati secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra
gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
39
L’art. 17, n. 1, della Regeling prevede che l’importo di riferimento sia calcolato sulla base dell’aumento dell’importo dei
pagamenti diretti percepiti derivante da un investimento nella capacità produttiva o da una messa a disposizione, da acquisto
o da affitto di terreno. Detto importo viene poi ridotto di EUR 500, suddiviso proporzionalmente tra gli importi di sostegno
supplementari di cui trattasi prima di essere moltiplicato per una percentuale stabilita dal Ministro. L’importo di riferimento
così calcolato costituisce il fondamento per stabilire il valore dei diritti all’aiuto da assegnare o da aumentare.
40
Ciò considerato, è giocoforza constatare che la disposizione in esame nella causa principale, in forza della quale una riduzione
di EUR 500 per il calcolo dell’importo di riferimento è applicabile a tutti gli agricoltori che hanno fatto appello alla riserva
nazionale, costituisce una misura di carattere generale che si fonda su criteri obiettivi e che non viola il principio di
parità di trattamento né comporta distorsioni del mercato e della concorrenza.
41
Per quanto riguarda, in particolare, il principio di parità di trattamento, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza,
esso impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello
stesso modo, a meno che una differenziazione non sia obiettivamente giustificata (sentenza 11 luglio 2006, causa C‑313/04,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6331, punto 33, e la giurisprudenza ivi citata).
42
Nella fattispecie, si trova in una situazione analoga ogni agricoltore che ha fatto appello alla riserva nazionale. Il fatto
che la detrazione di un importo di EUR 500 possa incidere maggiormente su una piccola azienda che su una grande è irrilevante
al riguardo. Per contro, gli agricoltori che hanno fatto appello alla riserva nazionale, nei limiti in cui non soddisfino
le condizioni per ottenere i diritti al pagamento unico, non sono in una situazione paragonabile a quella degli agricoltori
che hanno beneficiato di pagamenti regolari.
43
Peraltro, va rilevato che il principio di proporzionalità, che esige che lo scopo previsto sia perseguito nel modo meno rigido,
non osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, che ha come obiettivo quello di evitare
che l’attuazione del sistema di pagamento conduca ad importi di riferimento insignificanti e del tutto sproporzionati rispetto
agli oneri amministrativi sostenuti dallo Stato membro (v., in tal senso, sentenza 12 luglio 1990, causa C‑16/89, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3185, punto 28).
44
Di conseguenza, talune disposizioni comunitarie riconoscono agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di manovra che consente loro di applicare
una soglia al di sotto della quale le domande di aiuto sono respinte. A titolo di esempio, si deve menzionare la facoltà riconosciuta
agli [OSCURATO:PERSONA] membri all’art. 12, n. 6, del regolamento n. 795/2004, di determinare dimensioni minime per le aziende ai fini
dell’ammissibilità delle domande di fissazione dei diritti all’aiuto, purché le dimensioni minime non superino i 0,3 ha. D’altronde,
conformemente all’art. 70 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione
della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003
(GU L 141, pag. 18), gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di non concedere alcun aiuto in caso di domande di aiuto per importi
inferiori a EUR 100. Infine, l’art. 4, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2001, n. 2529, relativo all’organizzazione
comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU L 341, pag. 3), conferiva agli [OSCURATO:PERSONA] membri una certa discrezionalità
che consentiva loro di determinare, tra dieci e cinquanta, il numero minimo di animali oggetto di una domanda di premio.
45
Per quanto riguarda il principio del legittimo affidamento, occorre ricordare che nel settore della politica agricola comune
gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può
essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità competenti (citata sentenza JK [OSCURATO:PERSONA], punto 51).
Ne consegue che la realizzazione di investimenti in capacità di produzione o l’acquisto di terreno non possono consentire
all’operatore interessato di invocare alcun legittimo affidamento inerente alla realizzazione di detti investimenti per poter
domandare un importo di riferimento attribuito proprio in ragione di detti investimenti (v., in tal senso, citata sentenza
[OSCURATO:PERSONA], punto 29).
46
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale dichiarando che il diritto
comunitario non osta all’applicazione di una disposizione nazionale ai sensi della quale da un aumento dell’importo dei pagamenti
supplementari derivante da un investimento nella capacità produttiva o da un acquisto di terreno, viene dedotto un importo
di EUR 500, prima che venga fissato un importo di riferimento in base al quale vengono assegnati diritti all’aiuto a partire
dalla riserva nazionale.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla
Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1)
L’art. 42, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE)
n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, deve essere interpretato nel senso
che esso lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine discrezionale che consente loro di fissare in EUR 0 l’importo di riferimento
e di non assegnare diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale ad un agricoltore che si trova in una situazione particolare
come quella descritta all’art. 21 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 795, recante modalità di applicazione
del regime di pagamento unico di cui al regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29
ottobre 2004, n. 1974, purché tale importo si basi su criteri obiettivi, non pregiudichi la parità di trattamento tra gli
agricoltori e non crei distorsioni del mercato e della concorrenza.
2)
Il diritto comunitario non osta all’applicazione di una disposizione nazionale ai sensi della quale da un aumento dell’importo
dei pagamenti supplementari derivante da un investimento nella capacità produttiva o da un acquisto di terreno, viene dedotto
un importo di EUR 500, prima che venga fissato un importo di riferimento in base al quale vengono assegnati diritti all’aiuto
a partire dalla riserva nazionale.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.