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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 15365/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2610/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Gregorio VII n. 466, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso, - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 2125/01/2021, depositata l’8 giugno 2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del25 gennaio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N.2610/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione, in data 20 settembre 2018, consegnava a [OSCURATO:PERSONA] gli estratti di ruolo relativi a n. 8 cartelle di pagamento.

2. Il contribuente impugnava tali atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, sostenendo l’autonoma impugnabilità degli stessi e la mancata notifica delle relative cartelle di pagamento.

La C.T.P. adìta, con sentenza n. 736/01/2020, pronunciata il 18 giugno 2019 e depositata in segreteria il 4 maggio 2020, accoglieva il ricorso, sulla base della mancata prova dell’avvenuta notificazione delle cartelle.

3. Interposto gravame dall’agente per la riscossione, la Commissione tributaria regionale della Lombardia , con sentenza n. 2125/01/2021, pronunciata il 10 maggio 2021 e depositata in segreteria l’8 giugno 2021, dichiarava inammissibile l’appello, in quanto proposto a mezzo di ministero di un difensore del libero foro.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 2 5 gennaio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt.

R.G.

N.2610/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11, comma 2, 12, comma 1 e 15, comma 2-sexies, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;dell’art. 1, comma 8, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge n. 1° dicembre 2016, n. 225;dell’art. 4- novies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., e 12, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, che la sentenza della C.T.R. era errata, laddove ha ritenuto che l’agente della riscossione non avrebbe potuto ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero Foro, stante il chiaro disposto dell’art. 4-novies del d.l. n. 34/2019, conv. dalla legge n. 58/2019, essendo peraltro previsto dal protocollo intercorso con l’Avvocatura generale dello Stato in data 22 giugno 2017 che per la difesa dinanzi alle Commissione tributarie l’ente avrebbe potuto stare in giudizio a mezzo di avvocati liberi professionisti.

2. Il motivo è fondato e va accolto, alla stregua delle disposizioni introdotte dalla riforma del settore di cui al d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla l egge n. 225/2016, cui ha fatto seguito la stipula del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate - Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017, nonché alla luce della sentenza delle Sezioni unite di questa Cortedel 19 novembre 2019,n. 30008 che, pronunciando al riguardo, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, hanno affermato (par. 24) il seguente principio di diritto: « l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si R.G.

N.2610/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; 2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato , art. 43, comma 4, di avvocati del libero Foro -nel rispetto del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, medesimo art. 1, comma 5, -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità»(Cass., sez.

U., sent. n. 30008/2019; v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez.

U., 23 febbraio2021, n. 4845; Cass., sez.

U., 8 giugno 2021, n. 15911).

Pertanto, con l'istituzione dell'Agenzia delle E ntrate - Riscossione (ADER) si è passati dalla previsione dell'integrale ed esclusiva devoluzione del suo patrocinio all'Avvocatura R.G.

N.2610/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, alla previsione di un patrocinio affidabile anche ad avvocati del libero foro; il legislatore, cioè, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita Agenzia delle Entrate Riscossione, ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell'Agenzia anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tuttii casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all'Agenzia delle Entrate -Riscossione di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'Agenzia delle Entrate - R iscossione a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.

L'orientamento di cui sopra ha ricevuto ulteriore conferma dal d.l. n. 34/2019, art. 4-nonies, convertito dalla l egge n. 58/2019, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle E ntrate Riscossione; detta norma ha fornito invero un'interpretazione autentica del d.l. n. 193/2016, art. 1, comma 8, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 / 2016, recante norme in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, chiarendo appunto che il rapporto fra l'Agenzia delle Entrate R iscossione e l'Avvocatura dello Stato intanto assume un rilievo speciale in quanto sussista una R.G.

N.2610/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] convenzione fra tali due enti; e, nella specie, nessuna convenzione risulta essere stata stipulata fra i due enti (cfr. ex multis, Cass. 27 ottobre 2021, n. 30252).

Alla luce dei predetti principi,questa Corte ha ulteriormente osservato che «il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate - Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di "Contenzioso afferente l'attività di Riscossione", al punto 3.4.2, che "L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (...) liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]» (Cass. 28 ottobre 2021, n. 30432; v. anche Cass.8 ottobre 2020, n. 21660; Cass. 6 luglio 2020, n.13804).

In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l'ADER si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un avvocato del libero foro.

3. Consegue l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa compo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2610/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Gregorio VII n. 466, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso, - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 2125/01/2021, depositata l’8 giugno 2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del25 gennaio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] R.G. N.2610/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione, in data 20 settembre 2018, consegnava a [OSCURATO:PERSONA] gli estratti di ruolo relativi a n. 8 cartelle di pagamento. 2. Il contribuente impugnava tali atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, sostenendo l’autonoma impugnabilità degli stessi e la mancata notifica delle relative cartelle di pagamento. La C.T.P. adìta, con sentenza n. 736/01/2020, pronunciata il 18 giugno 2019 e depositata in segreteria il 4 maggio 2020, accoglieva il ricorso, sulla base della mancata prova dell’avvenuta notificazione delle cartelle. 3. Interposto gravame dall’agente per la riscossione, la Commissione tributaria regionale della Lombardia , con sentenza n. 2125/01/2021, pronunciata il 10 maggio 2021 e depositata in segreteria l’8 giugno 2021, dichiarava inammissibile l’appello, in quanto proposto a mezzo di ministero di un difensore del libero foro. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 2 5 gennaio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. R.G. N.2610/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11, comma 2, 12, comma 1 e 15, comma 2-sexies, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;dell’art. 1, comma 8, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge n. 1° dicembre 2016, n. 225;dell’art. 4- novies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., e 12, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che la sentenza della C.T.R. era errata, laddove ha ritenuto che l’agente della riscossione non avrebbe potuto ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero Foro, stante il chiaro disposto dell’art. 4-novies del d.l. n. 34/2019, conv. dalla legge n. 58/2019, essendo peraltro previsto dal protocollo intercorso con l’Avvocatura generale dello Stato in data 22 giugno 2017 che per la difesa dinanzi alle Commissione tributarie l’ente avrebbe potuto stare in giudizio a mezzo di avvocati liberi professionisti. 2. Il motivo è fondato e va accolto, alla stregua delle disposizioni introdotte dalla riforma del settore di cui al d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla l egge n. 225/2016, cui ha fatto seguito la stipula del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate - Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017, nonché alla luce della sentenza delle Sezioni unite di questa Cortedel 19 novembre 2019,n. 30008 che, pronunciando al riguardo, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, hanno affermato (par. 24) il seguente principio di diritto: « l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si R.G. N.2610/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; 2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato , art. 43, comma 4, di avvocati del libero Foro -nel rispetto del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, medesimo art. 1, comma 5, -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità»(Cass., sez. U., sent. n. 30008/2019; v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio2021, n. 4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911). Pertanto, con l'istituzione dell'Agenzia delle E ntrate - Riscossione (ADER) si è passati dalla previsione dell'integrale ed esclusiva devoluzione del suo patrocinio all'Avvocatura R.G. N.2610/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, alla previsione di un patrocinio affidabile anche ad avvocati del libero foro; il legislatore, cioè, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita Agenzia delle Entrate Riscossione, ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell'Agenzia anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tuttii casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all'Agenzia delle Entrate -Riscossione di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'Agenzia delle Entrate - R iscossione a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità. L'orientamento di cui sopra ha ricevuto ulteriore conferma dal d.l. n. 34/2019, art. 4-nonies, convertito dalla l egge n. 58/2019, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle E ntrate Riscossione; detta norma ha fornito invero un'interpretazione autentica del d.l. n. 193/2016, art. 1, comma 8, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 / 2016, recante norme in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, chiarendo appunto che il rapporto fra l'Agenzia delle Entrate R iscossione e l'Avvocatura dello Stato intanto assume un rilievo speciale in quanto sussista una R.G. N.2610/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] convenzione fra tali due enti; e, nella specie, nessuna convenzione risulta essere stata stipulata fra i due enti (cfr. ex multis, Cass. 27 ottobre 2021, n. 30252). Alla luce dei predetti principi,questa Corte ha ulteriormente osservato che «il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate - Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di "Contenzioso afferente l'attività di Riscossione", al punto 3.4.2, che "L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (...) liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]» (Cass. 28 ottobre 2021, n. 30432; v. anche Cass.8 ottobre 2020, n. 21660; Cass. 6 luglio 2020, n.13804). In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l'ADER si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un avvocato del libero foro. 3. Consegue l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa compo
Sentenza Cassazione n. 15365/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris